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Sentenza — n. 34118/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34118/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34118/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 22 dicembre 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell'interesse di Alessandro Mandelli, volta alla revoca, per sopravvenuta abolitio criminis, della sentenza dell'8 maggio 2013, con cui il G.U.P. presso il medesimo Tribunale, ai sensi degli art. 444 ss. cod. proc. pen., aveva applicato nei suoi confronti la pena di mesi 1, giorni 5 di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2 della legge n. 463 del 1983.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34118/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 649 cod. proc. pen., 4 del Protocollo 7 addizionale alla C.E.D.U. e 669 cod. proc. pen., evidenziando la difesa che, come risulta per tabulas, la sentenza di cui è stata richiesta la revoca si riferisce anche a fatti parzialmente sovrapponibili a quelli oggetto del decreto penale di condanna del 5 maggio 2012, con il quale Mandelli era già stato condannato per il medesimo reato con riferimento all'annualità 2010 (precisamente, da marzo ad agosto 2010), per cui il ricorrente non avrebbe potuto essere sottoposto a nuovo procedimento penale nel quale erano state contestate ulteriori violazioni (relative alle mensilità di gennaio, febbraio, settembre, ottobre, novembre) riferite alla medesima annualità 2010.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena riscossione di pene pecuniarie remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
pen., aveva applicato nei suoi confronti la pena di mesi 1, giorni 5 di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione al reato di cui agli art. 81 cod. pen.
art. 649 cod. proc. pen
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 649 cod. proc. pen., 4 del Protocollo 7 addizionale alla C.E.D.U.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, si impone pertanto iI rigetto del ricorso, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mandelli Alessandro, nato a Lecco il 18-12-1977, avverso l'ordinanza del 22-12-2020 del G.I.P. presso il Tribunale di Lecco; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 dicembre 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell'interesse di Alessandro Mandelli, volta alla revoca, per sopravvenuta abolitio criminis, della sentenza dell'8 maggio 2013, con cui il G.U.P. presso il medesimo Tribunale, ai sensi degli art. 444 ss. cod. proc. pen., aveva applicato nei suoi confronti la pena di mesi 1, giorni 5 di reclusione e 1.000 euro di multa in relazione al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2 della legge n. 463 del 1983.

2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. lombardo, Mandelli, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, è stata dedotta la violazione degli art. 2, comma 1 bis, della legge n. 463 del 1983 e 125 cod. proc. pen., rilevandosi che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alla sentenza delle Sezioni Unite n. 10424 del 2018), secondo cui il periodo entro cui verificare il superamento della soglia di punibilità del reato contestato è quello compreso tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese di novembre dell'anno considerato.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 649 cod. proc. pen., 4 del Protocollo 7 addizionale alla C.E.D.U. e 669 cod. proc. pen., evidenziando la difesa che, come risulta per tabulas, la sentenza di cui è stata richiesta la revoca si riferisce anche a fatti parzialmente sovrapponibili a quelli oggetto del decreto penale di condanna del 5 maggio 2012, con il quale Mandelli era già stato condannato per il medesimo reato con riferimento all'annualità 2010 (precisamente, da marzo ad agosto 2010), per cui il ricorrente non avrebbe potuto essere sottoposto a nuovo procedimento penale nel quale erano state contestate ulteriori violazioni (relative alle mensilità di gennaio, febbraio, settembre, ottobre, novembre) riferite alla medesima annualità 2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che lo stesso consiste nella sostanziale riproposizione di un tema già affrontato dal giudice dell'esecuzione, il quale, in maniera corretta, ha ritenuto non superata la soglia di punibilità rispetto all'annualità 2010, operando il computo delle singole mensilità riferite ai due procedimenti riuniti, dovendosi osservare che, alla luce degli importi mensili, riportati singolarmente nell'ordinanza impugnata, la somma di 10.000 euro risulta superata tenendo conto dei criteri (periodo 16 gennaio - 16 dicembre) fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10424 del 18/01/2018, Rv. 272163. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva, formulata invero in termini non adeguatamente specifici, non avendo cioè la difesa indicato se e in che misura non vi sarebbe stato il superamento della soglia di punibilità nel 2010, pur operando il computo alla stregua dei principi elaborati dalle Sezioni Unite.

2. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che la questione del "ne bis in idem" non fu sollevata dinanzi al giudice dell'esecuzione, per cui la relativa doglianza non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, e ciò senza considerare i pur evidenti limiti di autosufficienza del ricorso, al quale non risultano allegati gli atti processuali menzionati nell'esposizione della censura.

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, si impone pertanto iI rigetto del ricorso, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/05/2021 Il C n «gliere ;rt