Sentenza — n. 34116/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 4 gennaio 2021, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'appello cautelare proposto dall'interessato nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Paola con la quale era stata accolta solo in parte una sua istanza avente ad oggetto la gestione e la restituzione di beni sequestrati. In particolare, il Tribunale di Cosenza riferisce che l'istante aveva richiesto: la gestione di alcuni parchi acquatici unitamente all'amministratore giudiziario, dalla stagione 2021 in poi; la custodia di beni immobili intestati alla società Benessere; la restituzione dei documenti e assegni circolari non oggetto di sequestro e dei documenti rinvenuti all'interno dei parchi acquatici e in altri immobili successivamente al 14 dicembre 2017; il sequestro e la restituzione del denaro e di tutto ciò che era stato prelevato dall'armadio sito in uno dei parchi; l'estromissione della parte civile Inps.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34116/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Paola aveva accolto la richiesta di restituzione dei documenti e di quant'altro non fosse oggetto di sequestro e aveva rigettato per il resto l'istanza, reputando non opportuna la sostituzione nella gestione dei parchi acquatici dell'amministratore giudiziario con l'imputato, analogamente a quanto aveva ritenuto per la custodia degli immobili della Benessere s.r.I., mentre la restituzione del denaro e degli oggetti trovava ostacolo nell'eventuale confisca in vista della quale il sequestro era stato disposto. Il Tribunale del riesame ha condiviso e confermato tali conclusioni.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ruggerini Maurizio, nato a Rubiera il 03/01/1953 avverso l'ordinanza del 04/01/2021 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137/2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 gennaio 2021, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'appello cautelare proposto dall'interessato nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di Paola con la quale era stata accolta solo in parte una sua istanza avente ad oggetto la gestione e la restituzione di beni sequestrati. In particolare, il Tribunale di Cosenza riferisce che l'istante aveva richiesto: la gestione di alcuni parchi acquatici unitamente all'amministratore giudiziario, dalla stagione 2021 in poi; la custodia di beni immobili intestati alla società Benessere; la restituzione dei documenti e assegni circolari non oggetto di sequestro e dei documenti rinvenuti all'interno dei parchi acquatici e in altri immobili successivamente al 14 dicembre 2017; il sequestro e la restituzione del denaro e di tutto ciò che era stato prelevato dall'armadio sito in uno dei parchi; l'estromissione della parte civile Inps.
Il Tribunale di Paola aveva accolto la richiesta di restituzione dei documenti e di quant'altro non fosse oggetto di sequestro e aveva rigettato per il resto l'istanza, reputando non opportuna la sostituzione nella gestione dei parchi acquatici dell'amministratore giudiziario con l'imputato, analogamente a quanto aveva ritenuto per la custodia degli immobili della Benessere s.r.I., mentre la restituzione del denaro e degli oggetti trovava ostacolo nell'eventuale confisca in vista della quale il sequestro era stato disposto. Il Tribunale del riesame ha condiviso e confermato tali conclusioni.
2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando il provvedimento per vizi della motivazione e di travisamento dei fatti. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si sostiene che l'istante aveva richiesto di intervenire ad adiuvandum nei due parchi acquatici, offrendo somme per il pagamento degli affitti, mentre aveva poi avanzato richiesta di custodia parziale di un altro bene, tra quelli sequestrati alla Benessere s.r.l. Il Tribunale di Paola avrebbe rigettato l'istanza qualificandola come avente ad oggetto un dissequestro, in realtà mai richiesto, mentre il Gip, quale giudice dell'esecuzione, non si era pronunciato. 2.2.
In secondo luogo, quanto alla documentazione non oggetto di sequestro, si lamenta che il Gip, giudice dell'esecuzione, sarebbe rimasto inerte. 2.3. In terzo luogo, quanto ai documenti sequestrati e acquisiti al dibattimento, si sostiene che non era stata formulata alcuna richiesta relativa agli stessi, bensì solo una richiesta relativa a quelli rimasti estranei. 2.4. Vi sarebbe, inoltre, un'omessa pronuncia del Tribunale di Paola circa il contenuto dell'armadio-cassaforte oggetto di sequestro; profilo sul quale non si sarebbero pronunciati neanche il Gip, quale giudice dell'esecuzione, e il Tribunale di Cosenza. 2.5.
Un quinto motivo di censura si riferisce alla derubricazione del reato che la difesa indica come contestato «al processo "Matassa"», in relazione alla quale la pronuncia del Tribunale del riesame di Catanzaro del 3 gennaio 2018 non sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale di Cosenza, che avrebbe attribuito all'indagato presunti reati tributari, in mancanza di una quantificazione del presunto danno prodotto all'Inps o all'Agenzia delle entrate nell'ambito del "procedimento Matassa".CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.
Il primo motivo di doglianza - con cui si deduce un travisamento, da parte del tribunale di Paola, delle richieste formulate dalla difesa - è manifestamente infondato. Dalla lettura dell'istanza del 9 settembre 2020 emerge con chiarezza che l'indagato chiedeva di acquisire la gestione dei parchi acquatici e la custodia dei beni immobili intestati alla società Benessere, affiancandosi l'amministratore giudiziario; richieste sulle quali vi è stata adeguata pronuncia. 3.2. Del tutto generici sono il secondo e il terzo motivo di doglianza, riferiti alla documentazione non oggetto di sequestro e a quella oggetto di sequestro, non avendo la difesa chiarito quale sia stato il pregiudizio derivato all'interessato dall'ordinanza del Tribunale di Paola e da quella del Tribunale di Cosenza sul punto.
Egli si limita a lamentare un fatto estraneo al presente procedimento, relativo ad una pretesa inerzia del Gip, quale giudice dell'esecuzione, senza considerare di avere effettivamente ricevuto la restituzione del materiale non oggetto di sequestro. 3.3. Inammissibile è anche il quarto motivo di doglianza, relativo al contenuto dell'armadio-cassaforte, oggetto di sequestro. Sul punto la difesa si limita ad asserire genericamente che vi sarebbe un'omessa pronuncia, senza contrastare la comune ratio decidendi del provvedimento del Tribunale di Paola e di quello del Tribunale di Cosenza, secondo cui tali oggetti devono rimanere sequestrati perché potrebbero essere sottoposti a confisca. 3.4.
Il quinto motivo - riferito alla derubricazione del reato che la difesa indica come contestato «al processo "Matassa"» - è inammissibile, perché eccentrico rispetto alla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la quale si basa sulla circostanza che tra i reati ipotizzati a carico dell'indagato vi sono anche reati tributari, per i quali è previsto il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca. Né la difesa contesta in modo specifico l'affermazione dello stesso Tribunale secondo cui la derubricazione del "reato contestato" agli imputati da parte del Tribunale del riesame di Catanzaro avrebbe per oggetto la truffa e non i reati tributari.
4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C