Sentenza — n. 34115/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 3 agosto 2020, il Tribunale di Velletri ha rigettato l'istanza degli interessati di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione emesso dal pubblico ministero in data 30 aprile 2018 in relazione alla sentenza dello stesso Tribunale del 19 ottobre 2005 (irrevocabile in data 12 novembre 2005). e 2. Avverso l'ordinanza gli interessati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione al presupposto della proporzionalità che dovrebbe informare l'esecuzione dell'ordine di demolizione di immobili abusivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34115/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e 2. Avverso l'ordinanza gli interessati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione al presupposto della proporzionalità che dovrebbe informare l'esecuzione dell'ordine di demolizione di immobili abusivi.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da De Santis Carla, nata a Rocca di Papa il 25/04/1960 Millevolte Lucio, nato a Rocca di Papa il 12/12/1954 avverso l'ordinanza del 03/08/2020 del Tribunale di Velletri visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137/2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 agosto 2020, il Tribunale di Velletri ha rigettato l'istanza degli interessati di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione emesso dal pubblico ministero in data 30 aprile 2018 in relazione alla sentenza dello stesso Tribunale del 19 ottobre 2005 (irrevocabile in data 12 novembre 2005). e 2. Avverso l'ordinanza gli interessati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione al presupposto della proporzionalità che dovrebbe informare l'esecuzione dell'ordine di demolizione di immobili abusivi.
La difesa ricorda che l'incidente di esecuzione si basava sull'assunto che nell'immobile vive e risiede il figlio degli interessati, affetto da gravissima disabilità fisica e mentale; cosicché un'eventuale demolizione priverebbe quest'ultimo di un alloggio costruito appositamente senza barriere architettoniche e indispensabile, per la sua peculiare funzionalità, ad assicurargli cure costanti necessarie alla sua sopravvivenza. Il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla mancata deduzione dell'incapacità reddituale degli istanti rispetto all'esigenza di procurarsi un nuovo alloggio, ma non avrebbe considerato in sé la necessità di operare un bilanciamento tra l'esigenza della demolizione e il diritto alla salute della persona disabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché formulato in modo non specifico. La difesa non contesta, nella sostanza, la ratio decidendi del provvedimento impugnato, basato sulla mancata prospettazione di difficoltà economiche che impedirebbero alla famiglia degli istanti di reperire un nuovo alloggio idoneo anche alla sistemazione del figlio disabile. Né contesta l'affermazione dello stesso Tribunale secondo cui non è stata provata, né tantomeno prospettata, l'attivazione delle procedure di sostegno al diritto all'abitazione, che gli interessati avrebbero potuto agevolmente intraprendere, visto il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza; con la conseguenza che l'invocato stato di necessità non appare sussistente, potendosi soddisfare il diritto alla salute della persona disabile anche in diverso alloggio.
Quanto, poi, al profilo della proporzionalità, la difesa non sottopone a critica l'affermazione - peraltro corroborata dal tenore del titolo esecutivo - secondo cui l'abuso riguarda un intero edificio, con un rilevante impatto sul territorio, e non opere edilizie secondarie e marginali. Così argomentando, il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270), secondo cui il giudice, nell'attuare un ordine di demolizione di immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a considerare l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare, valutando nel contempo la consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la A•I\ protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo per risolvere le proprie esigenze abitative.
2. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021. Il Consig