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Sentenza — n. 34114/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34114/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34114/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'8 luglio 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, applicava la misura di massimo rigore nei confronti di Francesco Parrelli, indagato con l'accusa di essere partecipe (con il ruolo di corriere unitamente alla moglie Giovanna Laganà) di un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestatagli al capo A e ritenuta operante in Bovalino, Careri e luoghi limitrofi dall'ottobre del 2015 al febbraio del 2016, riguardando altresì il titolo cautelare anche i reati-fine di cui ai capi A4 e A5. Con ordinanza del 16 agosto 2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P., sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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art. 192 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34114/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico di cocaina traffico dei pagamenti furti connessi appartenenza a una banda passatore importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 192 comma 2 cod. proc. pen
Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Parrelli Francesco, nato a Ciminà il 09-06-1969, avverso l'ordinanza del 16-08-2020 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 luglio 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, applicava la misura di massimo rigore nei confronti di Francesco Parrelli, indagato con l'accusa di essere partecipe (con il ruolo di corriere unitamente alla moglie Giovanna Laganà) di un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestatagli al capo A e ritenuta operante in Bovalino, Careri e luoghi limitrofi dall'ottobre del 2015 al febbraio del 2016, riguardando altresì il titolo cautelare anche i reati-fine di cui ai capi A4 e A5. Con ordinanza del 16 agosto 2020, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P., sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale calabrese, Parrelli, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa censura la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alla ritenuta partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale. In particolare, gli elementi indiziari raccolti rispetto ai reati di cui ai capi A4 e A5 sarebbero sintomatici dell'occasionalità della presenza sui luoghi del ricorrente e del suo isolato coinvolgimento negli episodi contestati, apparendo egli come un mero gregario rispetto non solo alle condotte poste in essere dai coniugi Pellegrino-Filastro, ma persino rispetto alle determinazioni della moglie Giovanna Laganà, senza possibilità di assumere alcun ruolo nell'ambito del progetto associativo.

A riprova di ciò viene osservato che gli accordi che precedevano il viaggio in Puglia sono stati predisposti tra la Filastro e la Laganà, senza alcuna consapevolezza del loro reale oggetto da parte del ricorrente e fermo restando che il ristretto arco temporale in cui si sarebbero esauriti i reati, tra il 28 e il 29 dicembre 2015, sono incompatibili con la tesi di un'adesione alla struttura associativa, essendosi peraltro interrotta ogni relazione con gli altri presunti sodali in coincidenza con l'arresto dei coniugi Pellegrino-Filastro ed essendo in ogni caso l'indagato estraneo all'ipotesi di reato in cui era coinvolta la moglie (capo V).

Né avrebbero valenza indiziaria i dialoghi richiamati dal Tribunale, nei quali Parrelli era impegnato nel regolare trasporto dei cani, mentre dalle altre conversazioni si evincerebbe che l'indagato e Pellegrino non solo si muovevano con veicoli differenti, ma avevano destinazioni e finalità divergenti, per cui difetterebbe nel caso di specie la stabilità tipica del rapporto associativo, tanto è vero che dopo l'arresto di Pellegrino non si fu alcun contatto con gli altri partecipi, che fecero ricorso ad altro corriere. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è infondato.

1. La valutazione sulla gravità indiziaria non presenta vizi di legittimità. Occorre innanzitutto richiamare in proposito il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.

Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero:

1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve dunque ribadirsi che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza o di manifesta illogicità, dovendosi altresì rilevare che l'ordinanza impugnata, nell'ambito della sua adeguata esposizione, non ha mancato di confrontarsi con i principali rilievi difensivi. E invero i giudici cautelari, nel ripercorrere l'iter investigativo sotteso alle odierne imputazioni provvisorie, hanno innanzitutto richiamato gli esiti della complessa indagine denominata "Koleos", avente originariamente ad oggetto la ricerca del latitante Rocco Mammoliti che, pur non avendo consentito la cattura del ricercato, tuttavia aveva permesso di conoscere una delle principali attività illecite del nucleo familiare dei Mammoliti, ovvero il traffico di droga.

In particolare, le indagini consentivano di disvelare un'organizzazione articolata che, pur essendo insediata nel territorio della Provincia di Reggio Calabria, aveva importanti propaggini in altre zone di Italia, soprattutto in Puglia e in Sicilia, potendo contare il gruppo sull'utilizzo di autovetture modificate con nascondigli preparati appositamente per il trasporto di ingenti quantitativi di droga. Lo sviluppo delle indagini consentiva inoltre di accertare che, al vertice del sodalizio, insieme ai Mammoliti, vi erano anche Giovanni e Giuseppe Giorgi.

Orbene, per quanto concerne nello specifico la posizione di Francesco Parrilli, i giudici cautelari hanno evidenziato che lo stesso, unitamente alla moglie Giovanna Laganà e alla coppia Pellegrino-Filastro, ha svolto le mansioni di corriere a disposizione del sodalizio, per i viaggi da effettuare in Puglia, con il compito di trasportare lo stupefacente, consegnarlo agli acquirenti finali e raccogliere il corrispettivo da consegnare ai vertici del sodalizio. Tale ruolo è stato in particolare desunto dalla disamina delle risultanze investigative riguardanti i singoli reati-fine, contestati ai capi A4 e A5.

Rispetto alla prima imputazione, significative sono risultate le conversazioni richiamate nell'ordinanza impugnata, da cui si evince che il 26 dicembre 2015 la Filastro si accordava con la Laganà per il viaggio che avrebbero dovuto compiere il 28, evincendosi poi che, nelle ore precedenti il viaggio, i coniugi Pellegrino erano intenti a occultare denaro all'interno del vano segreto della loro auto Renault Megane, denaro poi portato a un altro associato, Giuseppe Ferrinda, in cambio di venti panetti di droga, parimenti collocati nel vano segreto dell'auto.

Iniziava quindi il viaggio in Puglia, rispetto al quale i giudici cautelari hanno osservato che, sebbene siano state intercettate le sole conversazioni avvenute a bordo dell'auto dove si trovavano i coniugi Pellegrino-Filastro, in realtà è emerso che anche i coniugi Parrelli-Laganà viaggiassero insieme a costoro, salvo poi separarsi per procedere alle singole consegne: ciò è stato desunto sia dal rilievo che i dispositivi mobili dei soggetti coinvolti agganciavano celle del territorio pugliese, sia dalla circostanza che sono stati captati dialoghi avvenuti tra Parrilli e Pellegrino in un'area di sosta all'ingresso di Taranto, aventi ad oggetto gli accordi sulle successive consegne, sia altre conversazioni tra i soggetti coinvolti, da cui parimenti si evince che gli stessi agivano coordinandosi tra di loro.

In quest'ottica si è rivelata illuminante la circostanza che, al rientro in Calabria, i sodali si incontravano proprio a casa di Parrelli, anche con i fratelli Giorgi, per discutere delle attività compiute e di quelle da compiere, desumendosi dai dialoghi riportati nell'ordinanza impugnata che i viaggi come quello appena concluso erano abituali e che i fratelli Giorgi erano a capo del sodalizio. Su tale falsariga si colloca anche l'episodio di cui al capo A5, essendo emerso dalle intercettazioni richiamate dai giudici cautelari che, la sera stessa del rientro in Puglia, i Pellegrino effettuavano un ulteriore carico di droga nella loro auto che spostavano nell'abitazione dei coniugi Parrelli fino al mattino seguente, quando le due coppie ripartivano per la Puglia, sempre a bordo di macchine differenti.

Nel corso del tragitto, la Filastro raccomandava al marito di seguire più da vicino l'auto condotta da Parrelli, mentre da un'ulteriore conversazione monitorata emergeva che Pellegrino aveva effettuato una consegna insieme a Parrelli. Inoltre, dal progr. 378, riportato dal Tribunale, si evince che i sodali sarebbero dovuti andare di nuovo in Puglia 1'8 gennaio per altre consegne, ciò a conferma della natura abituale dell'attività illecita, rivelata anche dal progr. 142, in cui Parrelli si lamenta della stanchezza fisica provocata dai viaggi di quel periodo.

Risulta inoltre che tale attività di trasporto era svolta per conto dei fratelli Giorgi, e in particolare di "Gianni", più volte evocato nelle conversazioni intercettate. Da questa pluralità di risultanze investigative, il G.I.P. prima e il Tribunale del Riesame poi hanno tratto il convincimento che Francesco Parrelli, insieme alla moglie Giovanna Laganà, era uno dei corrieri del sodalizio, occupandosi, secondo logiche di turnazione, della fase di distribuzione al dettaglio della sostanza stupefacente unitamente ai coniugi Pellegrino-Filastro, non esitando il ricorrente a fornire la propria abitazione come luogo di discussione degli affari.

In tal senso, è stata ritenuta non dirimente la circostanza che non vi sia stato alcun sequestro diretto della droga, basandosi il quadro indiziario su una pluralità di elementi investigativi tra loro convergenti, che hanno trovato riscontro in ogni caso nei sequestri della droga e dell'auto operati nei confronti dell'altra coppia. Né appare decisiva l'obiezione circa la ristrettezza temporale dei fatti, essendo stata ben argomentata dal Tribunale l'abitualità delle condotte illecite, non circoscritte ai singoli episodi contestati, ma reiterate secondo schemi collaudati.

Orbene, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata (al pari di quella genetica), in quanto preceduto da un'adeguata disamina del materiale investigativo e sorretto da considerazioni non illogiche, resiste alle censure difensive, che sollecitano di fatto una diversa (e parziale) lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa non consentita in sede di legittimità.In definitiva, fatti salvi gli sviluppi probatori suscettibili di essere approfonditi nel prosieguo del procedimento penale, anche rispetto alla dinamica e alle ragioni degli incontri richiamati dal Tribunale, deve ribadirsi che, almeno per quanto concerne la fase cautelare, il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Parrelli si sottrae alle obiezioni difensive.

3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.