Sentenza — n. 34112/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 5 luglio 2019, la Corte d'appello di Bari, giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ne ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, resa all'esito del giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicando al medesimo - in riforma della pronuncia impugnata - un aumento di pena di mesi due di reclusione sulla pena al medesimo inflitta con condanna passata in giudicato per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup.
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Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34112/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale negato la riqualificazione del reato nell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., valorizzando meri indizi e senza applicare il principio del favor rei. La riqualificazione avrebbe dovuto condurre ad affermare l'intervenuta prescrizione del reato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Daddato Domenico, nato a Barletta il 20/12/1955 avverso la sentenza del 05/07/2019 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 5 luglio 2019, la Corte d'appello di Bari, giudicando sul gravame proposto dall'odierno ricorrente, ne ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, resa all'esito del giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, applicando al medesimo - in riforma della pronuncia impugnata - un aumento di pena di mesi due di reclusione sulla pena al medesimo inflitta con condanna passata in giudicato per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale negato la riqualificazione del reato nell'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., valorizzando meri indizi e senza applicare il principio del favor rei. La riqualificazione avrebbe dovuto condurre ad affermare l'intervenuta prescrizione del reato.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e, soprattutto, per genericità. 3.1. In diritto va richiamato il risalente principio - affermato sin da quando l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 configurava, con gli stessi presupposti contenuti nella norma oggi vigente, una circostanza attenuante - secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Sez.
U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e aa., Rv. 216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610; .Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco e aa., Rv. 264491). Questo consolidato orientamento ha di recente trovato nuova conferma in una decisione assunta dalle Sezioni Unite, ove si afferma essere «necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.
U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività» (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo). 3.2. La Corte territoriale ha negato l'invocata riqualificazione osservando che la complessiva attività di indagine aveva comprovato l'inserimento dell'imputato in una stabile organizzazione criminale dedita all'approvvigionamento ed allo spaccio al minuto di sostanza stupefacente, nella specie di tipo cocaina (come detto, del resto, il reato è stato riunito nel vincolo della continuazione con il delitto associativo di cui all'art. 74 T.U. stup.). Su questa argomentazione, aderente ai principi di diritto sopra richiamati e non manifestamente illogica, il ricorrente non spende parola. 3.3.
Il ricorso, che non si confronta in alcun modo con la ratio decidendi che sul punto sorregge la sentenza, è, dunque, irrimediabilmente generico, posto che la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15