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Sentenza — n. 34111/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34111/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34111/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 gennaio 2020 la Corte d'appello di Reggio Calabria, provvedendo sulle impugnazioni proposte dall'imputato e dal pubblico ministero nei confronti della sentenza del 25 ottobre 2015 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale Antonino Tripepi era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, convertita in quella di 9.000,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore della S.r.l. Sa. Nit., omesso di versare entro il termine previsto l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2010, dell'ammontare complessivo di euro 477.840,00; commesso in Reggio Calabria, il 30 dicembre 2011), ha disposto la confisca di qualunque valore corrispondente al profitto del reato nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza della somma di euro 477.840,00, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 533 cod. proc. pen, art. 45 cod. pen, art. 322 ter cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 10 ter d.lgs. 74/2000, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34111/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo, mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla esclusione della esimente della forza maggiore, in conseguenza della crisi di liquidità attraversata dall'impresa amministrata dal ricorrente, è inammissibile a causa della sua genericità. Va, anzitutto, rammentato che l'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto) prevede come reato il fatto di chi non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva arretrati d'imposta detrazioni e rimborsi rimborso dell'IVA restituzione dei sussidi statali omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 533 cod. proc. pen
pen., l'inosservanza e l'errata applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., a causa della violazione del criterio di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, per non essere stato adeguatamente considerato che il ricorrente era cessato dalla carica di amministratore della Sa.
art. 45 cod. pen
Tale situazione determinava, come sostenuto dalla dottrina, la mancanza dell'elemento psicologico in capo al soggetto obbligato, stante l'inesigibilità della condotta doverosa omessa, o, comunque, secondo parte della giurisprudenza di merito, la configurabilità di una esimente ai sensi dell'art. 45 cod.
art. 322 ter cod. pen
pen., l'errata applicazione dell'art. 322 ter cod.
art. 133 cod. pen
pen., l'errata applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 10 ter d.lgs. 74/2000
10 ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tripepi Antonino, nato a Villa San Giovanni il 15/7/1967 avverso la sentenza del 21/1/2020 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei motivi di ricorso; udito per il ricorrente l'avv. Natale Polimeni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 gennaio 2020 la Corte d'appello di Reggio Calabria, provvedendo sulle impugnazioni proposte dall'imputato e dal pubblico ministero nei confronti della sentenza del 25 ottobre 2015 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale Antonino Tripepi era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, convertita in quella di 9.000,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore della S.r.l. Sa. Nit., omesso di versare entro il termine previsto l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2010, dell'ammontare complessivo di euro 477.840,00; commesso in Reggio Calabria, il 30 dicembre 2011), ha disposto la confisca di qualunque valore corrispondente al profitto del reato nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza della somma di euro 477.840,00, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte d'appello, nel disattendere l'impugnazione proposta dall'imputato, ha giudicato irrilevante la grave crisi di liquidità dell'impresa dallo stesso amministrata, asseritamente dovuta ai ritardi nei pagamenti da parte della Regione Calabria per i servizi svolti a favore della stessa (di trasporto infermi, servizi di emergenza territoriale, trasporto sangue, servizi sanitari assistenziali in genere), che era stata posta a fondamento della richiesta di proscioglimento, per non essere stata dimostrata una adeguata attivazione del ricorrente medesimo per fare fronte a tale situazione di difficoltà, essendosi lo stesso limitato a intimare ripetutamente e in modo pressante l'adempimento alla Regione;

è stata anche esclusa la sussistenza di una situazione di forza maggiore conseguente a tale crisi di liquidità, sottolineando che l'imputato, nell'alternativa tra il pagamento dell'imposta dovuta e la corresponsione delle retribuzioni, aveva optato per quest'ultima soluzione, così omettendo deliberatamente il versamento dell'imposta. Le precedenti condanne riportate dall'imputato sono poi state ritenute ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha, poi, parzialmente accolto l'impugnazione del pubblico ministero, nella parte relativa alla mancata disposizione della confisca del profitto del reato ascritto all'imputato, che la Corte ha ordinato per equivalente sui beni dell'imputato medesimo, trattandosi di confisca prevista come obbligatoria dall'art. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007, disattendendo la richiesta di applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria nella quale era stata convertita.2.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. In primo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'errata applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., a causa della violazione del criterio di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, per non essere stato adeguatamente considerato che il ricorrente era cessato dalla carica di amministratore della Sa. Nit. nell'ottobre 2011 e che entro il 26 novembre 2011 il legale rappresentante della società avrebbe potuto liquidare le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni in precedenza presentate, con la conseguente erroneità della affermazione della propria responsabilità, posto che la responsabilità per l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto cade sul legale rappresentante della debitrice al momento dell'ultima scadenza utile per il versamento dell'imposta. 2.2.

In secondo luogo, ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione, nella parte relativa alla esclusione della configurabilità della esimente della forza maggiore conseguente alla crisi di liquidità dell'impresa amministrata dal ricorrente, causata dal cronico ritardo nei pagamenti delle prestazioni dalla stessa rese in favore della Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, che aveva impedito alla S.r.l. Sa. Nit. anche di accedere al credito per poter provvedere all'assolvimento delle proprie obbligazioni tributarie, con la conseguenza che si era reso necessario l'omesso versamento delle imposte, onde poter provvedere al pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti e alla manutenzione obbligatoria dei mezzi sanitari di soccorso, anche per poter garantire lo svolgimento in sicurezza del servizio pubblico essenziale affidatole.

Tale situazione determinava, come sostenuto dalla dottrina, la mancanza dell'elemento psicologico in capo al soggetto obbligato, stante l'inesigibilità della condotta doverosa omessa, o, comunque, secondo parte della giurisprudenza di merito, la configurabilità di una esimente ai sensi dell'art. 45 cod. pen., posto che il ricorrente era impossibilitato a far fronte alle pretese tributarie, anche facendo ricorso a proprie risorse personali. Ha sottolineato la contraddizione presente nella motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la configurabilità di una situazione di forza maggiore scriminante, ma, nel sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, aveva, contraddittoriamente, riconosciuto l'esistenza di una crisi di liquidità. 2.3.

Con il terzo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 322 ter cod. pen., con riferimento alla disposta confisca per equivalente del profitto del reato, per non essere stato accertato che i beni presenti nel patrimonio del ricorrente, in particolare il denaro sul conto corrente di cui era titolare, fossero collegabili all'illecito commesso, essendo, tra l'altro, stata disposta la confisca nel 2020 in relazione a una condotta posta in essere nel 2011. 2.4. Infine, con il quarto motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1), lett.

b) et e), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, non essendo stati giustificati adeguatamente, se non attraverso il mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, il trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e anche della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata la violazione del criterio di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia a causa della sua novità e manifesta infondatezza (quanto alla mancanza in capo al ricorrente della veste di legale rappresentante della debitrice al momento della scadenza della obbligazione tributaria). Mediante tale censura, infatti, non è stato illustrato quali margini di opinabilità sarebbero residuati a proposito della realizzazione della condotta contestata da parte dell'imputato, essendo pacifico l'omesso versamento alla scadenza dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e non essendo in precedenza mai stato contestato che in tale momento il ricorrente fosse il legale rappresentante della debitrice, cosicché la doglianza, oltre che genericamente intrinseca, consistendo nel mero richiamo agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine a tale criterio di giudizio, risulta anche inidonea a censurare la decisione impugnata, di cui non sono stati individuati vizi, incompletezze o contraddizioni.

L'affermazione circa la mancanza in capo al ricorrente della veste di legale rappresentante della debitrice al momento della scadenza della obbligazione tributaria, oltre che generica, è inammissibile a causa della sua novità, essendo tale rilievo, che riguarda un aspetto di fatto, stato formulato per la prima volta con il ricorso per cassazione, così sottoponendo alla Corte di legittimità censure che presuppongono accertamenti di fatto non richiesti ai giudici di merito e che non possono certamente essere compiuti dalla Corte di cassazione, con la conseguente inammissibilità di detta censura, a causa della sua genericità.

Tale rilievo risulta, peraltro, anche manifestamente infondato, in quanto la sola cessazione dalla carica sociale poco prima della scadenza del termine stabilito per l'adempimento dell'obbligazione tributaria non comporta l'esclusione della responsabilità per l'omesso versamento dell'imposta dovuta, posto che costituisce onere degli amministratori, fino a quando sono in carica, provvedere ad accantonare le risorse necessarie per poter provvedere, alla scadenza, all'assolvimento dell'obbligo tributario, cosicché la mera cessazione dalla carica in prossimità di detta scadenza non consente, di per sé e in presenza, come nella specie, di debiti tributari di rilevante ammontare, di escludere la responsabilità dell'amministratore in carica per gran parte dell'anno d'imposta.

3. Il secondo motivo, mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla esclusione della esimente della forza maggiore, in conseguenza della crisi di liquidità attraversata dall'impresa amministrata dal ricorrente, è inammissibile a causa della sua genericità. Va, anzitutto, rammentato che l'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto) prevede come reato il fatto di chi non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Tale reato si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (Sez. U., n. 37424 del 28/03/2103, Romano, Rv. 25575); ciò che rileva è, quindi, l'indicazione nella dichiarazione di un debito d'imposta e l'inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento, rimanendo prive di rilievo, ai fini della configurabilità del reato e del superamento della soglia di punibilità, sia l'effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate (tranne che nei casi di applicabilità del regime di "Iva per cassa", cfr.

Sez. 3, n. 6220 del 23/01/2018, Ventura, Rv. 272069; Sez. 3, n. 19099 del 06/03/2013, Di Vora, Rv. 255327), sia la condotta successiva dell'obbligato, stante la natura del reato, che è omissivo proprio a consumazione istantanea (v. Sez. 3, n. 8521 del 21/09/2018, dep. 27/02/2019, Pistilli, Rv. 275010; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263126). Quanto all'elemento soggettivo e alla punibilità va ricordato il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte in proposito, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, tale da rendere inesigibile la condotta doverosa omessa, occorrono l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr.

Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262; Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967; Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019, Felisio, Rv. 277939, nella quale è stato anche precisato che l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l'obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall'effettiva riscossione di tale corrispettivo).

Per escludere la volontarietà della condotta è, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell'inadempimento alla obbligazione verso l'Erario a fatti non imputabili all'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 19/02/2020, Mattiazzo, Rv. 278909; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055;

Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014), posto che il solo mancato incasso dei corrispettivi per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10 ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi. Ora, nel caso in esame, la situazione di difficoltà finanziaria prospettata dal ricorrente è stata allegata in modo del tutto generico, senza indicare le dimensioni dell'impresa dallo stesso amministrata, il numero dei suoi dipendenti, l'entità del suo giro d'affari e l'ammontare dei ricavi, né l'andamento della sua situazione finanziaria e patrimoniale (allo scopo di consentire di verificare l'effettiva esistenza di una situazione di impossibilità assoluta, ostativa al versamento delle somme dovute, conseguente agli inadempimenti della Regione Calabria), né i dati di bilancio e l'entità degli omessi pagamenti dei servizi prestati dalla S.r.l.

Sa. Nit. (onde valutarne l'incidenza rispetto al momento di scadenza delle obbligazioni tributarie rimaste inadempiute), cosicché i rilievi svolti dal ricorrente risultano inidonei a censurare la decisione impugnata, posto che da essi non emerge una situazione di impossibilità assoluta non riconducibile a scelte imprenditoriali e idonea a scriminare o rendere inesigibile la condotta o a escluderne la volontarietà e che sia stata illogicamente o insufficientemente considerata dai giudici di merito. La situazione prospettata, peraltro, non appare affatto imprevedibile né estranea alla sfera di dominio dell'imprenditore, in quanto essa, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, risulta dovuta a vicende che non possono dirsi anomale o eccezionali nell'ambito della vita e della attività di una impresa commerciale, trattandosi di avvenimenti (quali i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di enti pubblici) che rientrano nel novero delle evenienze che possono ordinariamente verificarsi nel corso di una attività d'impresa e fanno parte del rischio della stessa, cosicché detta situazione di 6 illaA 4 g I': difficoltà o crisi finanziaria non può certamente qualificarsi come uno stato di forza maggiore, idoneo a scriminare la condotta o a escluderne la volontarietà.

La forza maggiore sussiste, infatti, in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica (Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145), ma nel caso in esame non può certamente dirsi, anche a causa della genericità delle allegazioni del ricorrente, né che quest'ultimo abbia fatto tutto quanto in suo potere per adempiere al precetto (ossia per provvedere al versamento delle imposte dovute); né, non essendo nota la situazione patrimoniale e finanziaria della Sa.

Nit. S.r.l. al momento della consumazione del reato, né, tantomeno, la sua genesi, che non vi era la possibilità di compiere la condotta doverosa omessa (ossia il citato versamento) per cause indipendenti dalla volontà della debitrice, cioè della società amministrata dal ricorrente. Devono, dunque, escludersi sia la sussistenza di una forza maggiore nel senso anzidetto, non essendovene gli elementi, sia la mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente.

4. Il terzo motivo, relativo alla errata disposizione della confisca per equivalente del profitto del reato, per non essere stato accertato alcun collegamento tra i beni presenti nel patrimonio del ricorrente e il reato, è manifestamente infondato. La confisca per equivalente ha quale oggetto non già i beni o i valori costituenti il profitto del reato ma, in caso di impossibilità di aggredire quest'ultimo, beni o valori che a tale profitto equivalgano, indipendentemente da qualsiasi collegamento con esso, con la conseguente irrilevanza della anteriorità o meno rispetto alla data del reato della acquisizione della titolarità di essi, avendo il legislatore privilegiato, nel caso di impossibilità di ricorrere alla confisca in via diretta, la radicale soluzione dell'apprensione di beni comunque riferibili alla persona dell'imputato tale da risolversi, del resto, come a più riprese affermato da questa Corte, in una misura di carattere chiaramente sanzionatorio.

Quel che conta, dunque, ai fini dell'apprensione in oggetto, è la effettiva disponibilità giuridica del bene (tale da prevalere su intestazioni fittizie o di comodo) al momento in cui la confisca venga disposta indipendentemente dalla collocazione nel tempo e, naturalmente, dalle modalità di acquisizione dello stesso (Sez. 3, n. 41135 del 22/05/2019, Gado, Rv. 277980), indipendentemente da qualsiasi collegamento con il reato o con il suo profitto, con la conseguente evidente infondatezza delle, peraltro generiche, censure formulate dal ricorrente su tale punto.5.

Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Con tale doglianza il ricorrente si duole, peraltro genericamente, della misura della pena, che non era stata oggetto di motivo d'appello, cosicché non può essere lamentata con il ricorso per cassazione l'insufficienza della motivazione su tale punto, e del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, che sono stati negati dalla Corte d'appello sulla base delle precedenti condanne riportate dall'imputato: si tratta di motivazione sufficiente, essendo stati indicati gli elementi negativi sul conto della personalità dell'imputato giudicati assorbenti nel diniego di tali circostanze e ostativi alla concessione del beneficio della sospensione della pena (posto che le circostanze attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato, cf. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142), che il ricorrente ha censurato in modo del tutto generico, omettendo di individuare errori o inesattezze in tali valutazioni e, soprattutto, di considerare le tre precedenti condanne riportate e risultanti dal suo certificato penale, con la conseguente manifesta infondatezza della censura.

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a causa della genericità e della manifesta infondatezza di tutte le censure cui è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463;

Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dic