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Sentenza — n. 34109/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34109/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34109/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo relativo all'eccepito travisamento della prova è inammissibile. Al di là di ogni ulteriore osservazione in ordine al limite del "devolutum" in presenza di cosiddetta "doppia conforme" (Sez. 4, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, PG in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269217), è sufficiente rilevare che la documentazione che si assume travisata, ovverosia la nota della Regione Campania contenente secondo la prospettazione difensiva l'indicazione delle coordinate individuanti l'area all'interno del Comune di Buccino esclusa dalla destinazione a riserva naturale, non risulta neppure essere stata allegata al ricorso, né insieme ad essa il verbale di sequestro che evidenzierebbe la perfetta coincidenza della zona in cui i prevenuti sono stati fermati dalle guardie venatorie con quella esclusa dalla perimetrazione dell'area protetta.

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 34109/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lamentano altresì che le suddette dichiarazioni fossero state utilizzate anche ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio essendosi ritenuto da parte dei giudici del gravame che la natura menzognera delle stesse non consentisse alcuna revisione della pena inflitta dal Tribunale, in palese violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della pena che deve parametrarsi ai diversi criteri enucleati dall'art. 133 cod. pen. da riferirsi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del reo.

Parole chiave

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regolamentazione della caccia protezione della natura zona di protezione paesaggistica zona cuscinetto divieto di accedere a un dato territorio delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PUCCIARIELLO GIUSEPPE, nato a Buccino il 26.3.1957 DI NARDO PASQUALE, nato a Pollena Trocchia il 2.7.1985 avverso la sentenza in data 9.1.2020 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. Francesco Siniscalchi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 9.1.2020 la Corte di Appello di Salerno ha integralmente confermato la condanna inflitta all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città a Giuseppe Pucciariello e Pasquale Di Nardo, pari rispettivamente a tre mesi di arresto con il beneficio della sospensione condizionale e a tre mesi e venti giorni di arresto, in quanto ritenuti responsabili di specifiche violazioni delle L. 394/1991 e 157/1992 per aver in concorso fra loro esercitato la caccia all'interno di una riserva naturale ivi introducendo fucili e munizioni, nonché un richiamo acustico per uccelli funzionante.

2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deducono il travisamento della prova per aver tanto il Tribunale quanto la Corte di Appello di Salerno fondato il proprio convincimento su una risultanza probatoria incontestabilmente diversa da quella reale, avendo ritenuto che tutto il Comune di Buccino ricadesse in zona protetta, laddove invece la zona compresa tra l'area industriale del Comune e la sponda del fiume Tanagro, corrispondente alle coordinate "latitudine 40 0 36' 08" - longitudine 15° 22' 45", esattamente coincidenti a quelle del locus commissi delicti, essendo state le stesse coordinate riportate nel verbale di sequestro, risultavano esterne alla perimetrazione della Riserva naturale come attestato dalla nota inviata dalla Regione Campania.

Sostengono quindi che essendo stato indicato dapprima il contenuto del documento citato in modo difforme da quello effettivo ed essendone stato poi invece il suddetto contenuto del tutto omesso, non fosse stata data nessuna risposta alle contestazioni sollevate dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 62, 63, 195, 350, 357, 533 e 604 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l'acquisizione e la conseguente utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dal Pucciariello e dal Di "lardo in veste di indagati nell'immediatezza del fatto alle Guardie Giurate del WWF di Salerno, in assenza di assistenza del difensore, delle quali viene dato atto nella motivazione tanto dal giudice di prime cure quanto dalla Corte distrettuale in contrapposizione alla deposizione resa dal coordinatore delle guardie venatorie, ovverosia dal teste della pubblica accusa che era stato colui che aveva riportato le dichiarazioni dei due prevenuti.

Lamentano altresì che le suddette dichiarazioni fossero state utilizzate anche ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio essendosi ritenuto da parte dei giudici del gravame che la natura menzognera delle stesse non consentisse alcuna revisione della pena inflitta dal Tribunale, in palese violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della pena che deve parametrarsi ai diversi criteri enucleati dall'art. 133 cod. pen. da riferirsi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del reo.

3. Con successiva memoria redatta in data 9.7.2021 la difesa, in replica alla requisitoria del PG, ha insistito nell'accoglimento del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo relativo all'eccepito travisamento della prova è inammissibile. Al di là di ogni ulteriore osservazione in ordine al limite del "devolutum" in presenza di cosiddetta "doppia conforme" (Sez. 4, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, PG in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269217), è sufficiente rilevare che la documentazione che si assume travisata, ovverosia la nota della Regione Campania contenente secondo la prospettazione difensiva l'indicazione delle coordinate individuanti l'area all'interno del Comune di Buccino esclusa dalla destinazione a riserva naturale, non risulta neppure essere stata allegata al ricorso, né insieme ad essa il verbale di sequestro che evidenzierebbe la perfetta coincidenza della zona in cui i prevenuti sono stati fermati dalle guardie venatorie con quella esclusa dalla perimetrazione dell'area protetta.

E' quindi evidente come sotto tale profilo il ricorso sconti la violazione del principio di autosufficienza che impone ogni qualvolta venga dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifici atti di provvedere, a pena di inammissibilità, alla loro integrale trascrizione ovvero all'allegazione all'impugnativa stessa (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.5, n.11910 del 22.1.2010, Casucci, Rv.246552).

2. Il secondo motivo deve ritenersi in relazione alla prospettata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai prevenuti alle guardie venatorie intervenute sul posto inammissibile, in quanto mai devoluto ai giudici del gravame. In ogni caso trattasi di doglianze manifestamente infondate, non risultando che le suddette dichiarazioni rese dai prevenuti nell'immediatezza dei fatti siano state mai utilizzate né ai fini dell'ulteriore sviluppo dell'attività investigativa, come previsto dall'art. 350, quinto comma cod. proc. pen., né ai fini della decisione impugnata.

Risulta invero da entrambe le sentenze di merito che il verbalizzante, escusso in dibattimento, si è limitato a riferire gli esiti delle indagini compiute, che gli hanno consentito di rinvenire nel bagagliaio dell'auto degli odierni imputati, malgrado le dichiarazioni rese da costoro che avevano negato di aver praticato alcuna attività venatoria ai danni di fauna protetta, sostenendo di aver sparato solo ad un colombaccio caduto nei pressi della loro auto ivi parcheggiata, svariati uccelli appena abbattuti tra cui uno strillozzo e tre pispole, oltre ad un cormorano ancora agonizzante accanto all'autovettura.

Pertanto, essendo le dichiarazioni dei prevenuti rimaste un dato assolutamente neutro in quanto sconfessate dalle evidenze dei fatti e perciò ritenute mendaci, le doglianze difensive collidono con le stesse risultanze istruttorie poste a fondamento dell'affermazione di 3 o responsabilità, cui la Corte salernitana è pervenuta utilizzando quale fonte del suo convincimento esclusivamente la correlazione tra i risultati dell'attività investigativa che avevano portato al rinvenimento dei fucili, delle munizioni, della selvaggina abbattuta e del richiamo acustico per uccelli in possesso dei due imputati e le dichiarazioni dell'agente di PG, che aveva sentito gli spari di fucile provenienti dalla direzione in cui sono stati trovati i prevenuti e visto, al contempo, un grande uccello che veniva abbattuto.

Quanto all'ulteriore profilo relativo al trattamento sanzionatorio, di nessuna censura è passibile la sentenza impugnata per aver, nell'esercizio del potere discrezionale che caratterizza la dosimetria della pena, conferito valore alla mancata collaborazione degli imputati alle indagini in corso alla luce delle dichiarazioni menzognere rese in tale frangente, aspetto questo che, attenendo alla condotta susseguente al reato, rientra a pieno titolo tra gli elementi che l'art.133 cod. pen. consente di valutare, in assenza peraltro di fattori di segno opposto evidenziati dalla difesa.

I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15.7.2021 Il Co