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Sentenza — n. 34107/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34107/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34107/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma, giudicando sul gravame proposto da Morbidelli Gina Marco, ha confermato la condanna del medesimo alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, T.U. stup. per aver concorso con Luciano D'Ottavio nell'illecita cessione a un terzo soggetto di un panetto di hashish del peso di 98 gr. lordi per la somma di Euro 250.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34107/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso è inammissibile per genericità.Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che la doglianza non era stata effettivamente dedotta, sicché, da un lato, la violazione di legge non è deducibile in sede di legittimità e, d'altro lato, non può sul punto prospettarsi il vizio di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui al citato art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente sottrazione alla prova del sangue documenti mancanti valutazione dell'idoneità alla guida delitto di fuga persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
3.1 Il terzo motivo, con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., è inammissibile giusta la preclusione di cui all'art.
art. 133 c.p
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9028/2014
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Morbidelli Gina Marco, nato a Roma il 03/02/1986 avverso la sentenza del 07/11/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2019, la Corte d'appello di Roma, giudicando sul gravame proposto da Morbidelli Gina Marco, ha confermato la condanna del medesimo alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, T.U. stup. per aver concorso con Luciano D'Ottavio nell'illecita cessione a un terzo soggetto di un panetto di hashish del peso di 98 gr. lordi per la somma di Euro 250.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con i primi due motivi, rispettivamente, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per esserne stato ritenuto il concorso nel reato senza valorizzare la tesi difensiva e senza nemmeno analizzare la prova documentale prodotta a sostegno della stessa. L'imputato aveva offerto una credibile ricostruzione alternativa che mostrava come egli avesse accettato di accompagnare con la propria auto il coimputato a fare una "commissione", senza essere consapevole che si trattasse della cessione di droga, e di essersi allontanato alla vista delle forze dell'ordine soltanto per evitare che gli fosse contestata la guida con patente sospesa.

La non consapevolezza dell'illecita condotta tenuta dal D'Ottavio faceva sostanzialmente venir meno il ravvisato contributo materiale. Contraddittoriamente, poi, la sentenza aveva rilevato un inesistente mendacio dell'imputato in sede di interrogatorio. 2.1. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione degli artt. 114 e 133 cod. pen. per non essere stata riconosciuta la relativa circostanza attenuante e non essere stata ridotta la pena.

3. I primi due motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi - sono inammissibili per manifesta infondatezza, genericità e perché sollecitano questa Corte ad un'inammissibile rivalutazione del fatto. Si reitera, infatti, la medesima doglianza circa l'alternativa ricostruzione del fatto, disattesa dalla sentenza impugnata con non illogiche argomentazioni, con cui il ricorrente sostanzialmente non si confronta, sicché l'impugnazione è affetta da genericità, causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

In ogni caso, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Né può dirsi che la prova documentale non sia stata valutata: la Corte territoriale non ha posto in dubbio che in quel periodo l'imputato avesse la patente di guida sospesa, ma, con non illogiche argomentazioni, ha ritenuto non credibile che egli si sia dato alla fuga per quella ragione, mentre il mendacio rilevato in sentenza - peraltro non determinante nella ricostruzione del fatto - attiene a circostanza diversa da quella indicata in ricorso. 3.1 Il terzo motivo, con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., è inammissibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appéllo.

Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627;

Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo il ricorso è inammissibile per genericità.Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che la doglianza non era stata effettivamente dedotta, sicché, da un lato, la violazione di legge non è deducibile in sede di legittimità e, d'altro lato, non può sul punto prospettarsi il vizio di motivazione, ricavandosi dal disposto di cui al citato art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il principio secondo cui è precluso dedurre per la prima volta in sede di legittimità questioni di cui il giudice dell'impugnazione sul merito non era stato investito (cfr.

Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas e aa., Rv. 258553). Quanto all'erronea applicazione dell'art. 133 c.p., la doglianza è manifestamente infondata: a prescindere dall'assoluta genericità della stessa e dal rilievo che si tratta di valutazione discrezionale di merito, la sentenza attesta correttamente che all'imputato è stata applicata la pena detentiva minima di legge e quella pecuniaria è stata quantificata in termini di pochissimo superiori al minimo edittale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il