Sentenza — n. 34106/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla riferibilità al Gazzo, sia quale titolare della Vitrotecnica engineering s.a.s., sia a lui personalmente, dell'operazione commerciale di copertura per il trasporto via mare dell'ingente carico di stupefacente, come attestato sia dalla documentazione doganale, emessa, appunto, a nome della Vitrotecnica engineering s.a.s. di Gazzo Enrico, sia dal rinvenimento, sulla persona di Carlos Juan Ardila Jaimas - il correo arrestato in flagranza di reato all'atto del sequestro dello stupefacente in Perù - di un foglio manoscritto, sui cui vi erano annotati tutti i dati della Vitrotecnica engineering s.a.s., con l'ulteriore indicazione "contatto signor Enrico Gazzo";
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 48 cod. pen, art. 2 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34106/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Di conseguenza, la nullità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. travolgerebbe gli atti successivi, tra cui la sentenza impugnata, considerando che il difensore, il giorno seguente la notifica ricevuta, ha trasmesso una PEC a tutti gli uffici penali della Corte di appello di Firenze per comunicare la "non accettazione" di detta notifica, non avendo più contatti con l'imputato. 5.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Gazzo Enrico, nato a Milano il 31/01/1967 Tonelli Giancarlo, nato a Carrara il 13/07/1955 Dal Cielo Antonio, nato a Sarzana, il 08/02/1961 avverso la sentenza del 16/06/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. Daniele Caprara del foro di La Spezia, in sostituzione dell'avv. Giovanna Barsotti del foro di Massa, per Gazzo, avv. Rinaldo Reboa del foro di Massa per Tonelli e avv. Antonio Maio del foro di Roma per Dal Cielo, i quali hanno concluso per raccoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Firenze confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Livorno e appellata dagli imputati, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche a Gazzo e a Dal Cielo equivalenti alla contestata aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per il primo e all'indicata aggravante e alla recidiva per il secondo, ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. per Tonelli, aveva condannato Enrico Gazzo alla pena di sette anni di reclusione e 15.000 di multa, Giancarlo Tonelli alla pena di dodici anni di reclusione e 30.000 euro di multa, Antonio Dal Cielo alla pena di nove anni di reclusione e 25.000 euro di multa, in relazione al tentativo di importazione dal Perù di 4.347,835 kg. di bentonite sodica trattata con cloridrato di cocaina, occultata all'interno di duecentodiciannove sacchi sequestrati il 2 maggio 2008 al terminale marittimo di Callao, poco prima di essere caricati a bordo della nave che sarebbe dovuta giungere il successivo 29 maggio presso il porto di Livorno.
2. Avverso l'indicata sentenza propongono ricorso per cassazione, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, Enrico Gazzo, Giancarlo Tonelli e Antonio Dal Cielo.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di Enrico Gazzo è affidato a cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla riferibilità, alla società del Gazzo e a lui personalmente, dell'operazione commerciale utilizzata per mascherare il trasporto via mare dal Sudamerica all'Italia dell'ingente carico di cocaina. La Corte di merito, ad avviso del ricorrente, non avrebbe adeguatamente affrontato la questione, posta con i motivi di appello, relativa alla differenza tra il destinatario commerciale della merce e l'indirizzo di spedizione, e senza motivare in ordine al fatto che solo dal documento di trasporto si sarebbe potuto identificare il soggetto legittimato al ritiro della merce.
La Corte di merito, inoltre, avrebbe ritenuto, in maniera apodittica, che il titolare della ditta, al cui indirizzo si è tentato di spedire la merce, dovesse essere una "persona di fiducia", quando qualsiasi soggetto che si fosse presentato al porto con la bili of lading si sarebbe potuto far consegnare legittimamente il carico. In maniera altrettanto apodittica, inoltre, la Corte d'appello avrebbe motivato in ordine alla consapevolezza, in capo di Gazzo, di partecipare al tentativo di importazione della cocaina.3.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla relazione tra l'operazione commerciale illecita e la e-mail inviata dal Gazzo il 18 aprile 2008.
Anche su tale aspetto, ad avviso del ricorrente, la motivazione sarebbe apodittica, non avendo considerato che la e-mail fu inviata a un indirizzo spagnolo al fine di ottenere un preventivo per la bentonite, che serviva al Tonelli, suo conoscente nonché debitore. 3.3. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in merito al fatto che nel capo di imputazione al Gazzo venga ascritto di aver consentito al Tonelli di mandare una e-mail dalla sua casella di posta elettronica a fronte di un compenso di denaro. Ad avviso del difensore, nel caso in esame il Gazzo sarebbe stato ingannato dal Tonelli, il quale aveva chiesto la collaborazione in relazione al preventivo per la bentonite sodica a una ditta spagnola, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 48 cod. pen. 3.4.
Con il quarto motivo si censura il vizio di motivazione in ordine alla giustificazione dei rapporti tra il Gazzo e il Tonelli anche nel 2008, sebbene non più legati da contratti di lavoro, vale a dire il debito del secondo nei confronti del primo, come dichiarato dai testi di difesa, elemento non considerato dalla Corte d'appello. 3.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione e l'errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non avendo la Corte di merito applicato la più favorevole fattispecie risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Tonelli si struttura in quattro motivi. 4.1. Con i primi tre motivi si deduce il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità. Il ricorrente, in primo luogo, contesta la valenza probatoria dei meri contatti telefonici sia con Gazzo, il quale era datore di lavoro e locatore dell'immobile condotto dal Tonelli, sia con Dal Cielo, di cui era amico. In secondo luogo, la motivazione non specifica né la destinazione del Tonelli a Madrid in occasione della sua trasferta del febbraio 2008, né in quale città spagnola si trovassero i fratelli colombiani Carlos e Cesar.
La motivazione, infine, sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha ritenuto che il Gazzo fosse pienamente coinvolto nell'attività criminosa, avendo egli inviato la e-mail ed essendo il titolare della società destinataria della cocaina, il che indurrebbe a ritenere che il Gazzo fosse il protagonista principale della vicenda e, semmai, costui strumentalizzò il Tonelli. 4.2. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione circa la mancata applicazione, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, trattandosi di norma più favorevole.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Dal Cielo si fonda su quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente censura la motivazione, laddove ha escluso l'efficacia del rifiuto, espresso dal difensore in occasione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, di accettare la notifica di atti diretti al proprio assistito, in quanto non si è considerato che la nomina era stata formalizzata quando il Dal Cielo si trovava ristretto nel carcere di La Spezia, e che le precedenti notifiche erano state ricevute dall'imputato a mani proprie presso la sua abitazione in Sarzana, via Paolo Diana, n. 24, sicché l'imputato non è stato informato che le notificazioni, nel corso del giudizio, sarebbero state notificate al difensore; aggiunge il ricorrente che la notifica in questione non è stata nemmeno tentata presso l'abitazione dell'imputato.
Di conseguenza, la nullità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. travolgerebbe gli atti successivi, tra cui la sentenza impugnata, considerando che il difensore, il giorno seguente la notifica ricevuta, ha trasmesso una PEC a tutti gli uffici penali della Corte di appello di Firenze per comunicare la "non accettazione" di detta notifica, non avendo più contatti con l'imputato. 5.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. '178, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. e 24 Cost. Il ricorrente si duole che il Tribunale, investito dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento per l'udienza del 10 aprile 2014, non abbia notificato al difensore medesimo l'avviso delle successive udienze, ciò che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, integra la violazione del diritto di difesa. 5.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità. Evidenzia il difensore che l'assunto della Corte d'appello, secondo cui il Dal Cielo ha ammesso i fatti nel corso degli interrogatori resi il 5 maggio e il 30 giugno 2010, non tiene conto delle gravi condizioni psichiche in cui versava l'imputato, come avrebbero potuto riferire la psicologa e la psichiatra operanti all'interno dell'istituto penitenziario ove, all'epoca, si trovava ristretto il Dal Cielo, ma la cui audizione ex art. 603 cod. proc. pen. è stata erroneamente rigettata dalla Corte d'appello. Evidenzia, ancora, il difensore, per un verso, che l'Enrico" conosciuto dal Dal Cielo era di Livorno, mentre il Gazzo è nativo di Massa Carrara e, in ogni caso, il Gazzo non ha mai riferito di conoscere il Dal Cielo; per altro verso, che la fotografia in cui l'imputato avrebbe riconosciuto Carlos era priva di riferimenti circa l'identità del soggetto effigiato. 5.4. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata rideterminazione della pena, inflitta in maniera troppo gravosa, senza tener conto delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato, pur in uno stato di difficoltà psicologica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di Enrico Gazzo è infondato.
2. I primi quattro motivi, esaminabili congiuntamente in quanto afferiscono all'affermazione della penale responsabilità, sono infondati.
3. Richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ritenuto provato il consapevole coinvolgimento del Gazzo nell'operazione di importazione della cocaina dal Perù sulla base della valutazione congiunta dei seguenti elementi di fatto:
1) la riferibilità al Gazzo, sia quale titolare della Vitrotecnica engineering s.a.s., sia a lui personalmente, dell'operazione commerciale di copertura per il trasporto via mare dell'ingente carico di stupefacente, come attestato sia dalla documentazione doganale, emessa, appunto, a nome della Vitrotecnica engineering s.a.s. di Gazzo Enrico, sia dal rinvenimento, sulla persona di Carlos Juan Ardila Jaimas - il correo arrestato in flagranza di reato all'atto del sequestro dello stupefacente in Perù - di un foglio manoscritto, sui cui vi erano annotati tutti i dati della Vitrotecnica engineering s.a.s., con l'ulteriore indicazione "contatto signor Enrico Gazzo";
2) la relazione tra tale operazione e l'e-mail, in lingua inglese, inviata dall'imputato il 18 maggio 2008 relativa all'acquisto di 48 tonnellate di bentonite sodica (cfr. p. 2 della sentenza di primo grado);
3) l'assenza, a partire dal gennaio del 2008, di rapporti di natura lavorativa tra il Gazzo e il correo Tonelli, che potessero 5 A/ giustificare i contatti telefonici intercorsi tra i due nel periodo a ridosso dell'operazione (34 contatti nell'aprile 2008 e 14 nel maggio 2008). La Corte dì merito, inoltre, si è misurata con l'argomentazione difensiva, secondo cui la prova della legittimazione al ritiro della merce avrebbe richiesto l'acquisizione del contratto e del documento di trasporto, valorizzando gli elementi appena indicati, vale a dire la circostanza che destinatario della merce era proprio la società dell'imputato, il cui nome era stato appuntato, come si è visto, anche su un foglio trovato nella disponibilità del complice colombiano arrestato al momento del sequestro della cocaina, che stava per essere spedita via mare, a conferma del personale coinvolgimento del Gazzo nell'operazione illecita.
Oltre a ciò, la Corte d'appello ha confutato la spiegazione alternativa addotta dalla difesa, secondo cui l'imputato sarebbe stato raggirato dal Tonelli e la e-mail si riferiva all'effettiva fornitura di bentonite sodica, osservando come il Gazzo non è mai stato in grado di indicare né il nome della fantomatica impresa pisana destinataria finale di tale fornitura, né il cantiere dove il materiale sarebbe stato utilizzato, né il margine di guadagno della sua società per l'intermediazione nell'attività di acquisto della merce.
4. Orbene, a fronte di tale apparato argomentativo, adeguato e immune da profili di illogicità manifesta, le censure si risolvono, a ben vedere, nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Come esattamene osservato dalla Corte di merito, la fattispecie applicabile, ratione temporis, al fatto, commesso nel maggio 2008, è quella introdotta dall'art. 4-bis d.-l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella I. 21 febbraio 2006, n. 49, che prevedeva, come minimo edittale, la reclusione nella misura di sei anni; tale disposizione fu poi dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, per effetto della quale fu ripristinato il precedente minimio edittale, pari a otto anni; su tale ultima 6 Il disposizione ha poi inciso la sentenza n. 40 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni".
Di conseguenza, stante l'assoluta coincidenza del minimo edittale comminato dall'art. 73 d.P.R. nella formulazione vigente al momento del fatto, applicata nel giudizio di merito, e da quella introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019 - vale a dire sei anni di reclusione -, non si pone alcuna questione di successione nel tempo di norme penali.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Tonelli è infondato.
7. I primi tre motivi, con cui si deducono asseriti vizi logici della motivazione in ordine alla ritenuta affermazione della responsabilità, sono infondati.
8. Nel solco tracciato dal Tribunale, la Corte d'appello ha ribadito la penale responsabilità dell'imputato sulla base:
1) delle intercettazioni telefoniche (ampiamente riportate alle p. 12-14 della sentenza di primo grado) e dei tabulati telefonici, esaminati alla luce dei rapporti tra il Tonelli e gli altri correi che con lui interloquivano, anche considerando, come si è detto a proposito della posizione del Gazzo, che il Tonelli aveva interrotto i rapporti lavorativi con il Gazzo medesimo nel gennaio 2008;
2) degli accertamenti effettuati in ordine alla trasferta effettata a Madrid tra il 14 e il 20 febbraio 2008 per incontrare Carlos e Cesar, che abitavano, rispettivamente, nella zona di Barcellona il primo, a Madrid il secondo, il che spiega - per rispondere all'obiezione difensiva - come mai l'indirizzo di posta elettronica fornito da costoro fosse, appunto, spagnolo e non peruviano;
3) delle dichiarazioni rese da Gazzo nel corso dell'esame, il quale ha affermato che era stato proprio il Tonelli ad indicargli l'indirizzo di posta elettronica a cui egli inviò l'indicata e-mail del 18 aprile 2008, in cui veniva formulata la richiesta di fornitura di bentonite sodica, operazione commerciale che, come si è detto, serviva da schermo per l'importazione delle cocaina, circostanza ribadita dal Gazzo alla moglie nel corso di una conversazione ambientale del 27 ottobre 2008, n 49, captata all'interno dell'autovettura della donna (cfr. p. 10 e 11 della sentenza di primo grado). Si tratta di una motivazione adeguata, saldamente ancorata alle emergenze processuali e scevra da illogicità manifeste, sicché essa resiste alle censure, peraltro di contenuto fattuale, articolate dal ricorrente.9. Il quarto motivo è inammissibile, dovendosi ribadire che la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 non ha inciso sulla fattispecie vigente al momento del fatto oggetto di contestazione.
10. Il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Dal Cielo è infondato.
11. Il primo motivo è infondato. 11.1. Il ricorrente non si confronta con il principio, affermato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte di legittimità e qui da ribadire, secondo cui, in tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., per produrre effetti, deve intervenire o contestualmente alla nomina o subito dopo essa e del tutto indipendentemente dalla notifica di un atto (Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019, dep. 13/05/2020, Giomi, Rv. 278835;
Sez. 4, n. 15019 del 19/02/2009, dep. 07/04/2009, Scognamiglio, Rv. 243211; Sez. 3, n. 41063 del 20/09/2007, dep. 08/11/2007, Ardito, Rv. 237640; Sez. 6, n. 24743 del 09/06/2006, dep. 18/07/2006, Castaldi, Rv. 234908). Invero, aspettare la prima notifica per verificare la volontà o meno del difensore di fiducia di accettare le notifiche per conto del proprio assistito sarebbe certamente foriero di ritardi e dilazioni incompatibili con l'avverbio "immediatamente" che compare nella disposizione di cui al comma 8-bis dell'art.157 cod. proc. pen.; se non è necessario che il rifiuto sia contestuale alla nomina, esso deve però intervenire subito dopo questa, come imposto dal tenore letterale dell'indicato avverbio, e del tutto indipendentemente dalla notifica di un qualche atto. 11.2.
Nel caso in esame, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio ora richiamato, avendo rigettato l'eccezione proprio valorizzando la circostanza che il difensore nulla aveva eccepito in occasione della nomina fiduciaria ed aveva formalizzato la dichiarazione di rifiuto solo in occasione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
12. Il secondo motivo è infondato. 12.1. Il ricorrente, infatti, omette di migurarsi con la costante "lettura" operata da questa Corte e avallata dalle Sezioni Unite, secondo cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio (ovvero nel caso del c.d. "rinvio a nuovo ruolo"), poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (così, a partire da Sez.
Un. n. 8285 del 28/02/2006, dep. 09/03/2006, Grassia, Rv. 232906, Sez. 5, n. 36643 del 04/06/2008, 24/09/2008, dep. Sorrentino, Rv. 241721, Sez. 6, n. 19831 del 20/03/2009, dep. 09/05/2009, Vartoluccio, Rv. 243855 e, da ultimo, Sez. 5, n. 26168 dell'11/05/2010, dep. 08/07/2010, Terlizzi, Rv. 247897, Sez. 2, n. 51427' del 05/12/2013, dep. 19/12/2013, Domenichini, Rv. 258065 e Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, dep. 15/07/2015, Calvaruso, Rv. 264159). Si è spiegato che, sebbene la legittimazione del sostituto sia limitata a funzioni defensionali attive, quali la presentazione di un'impugnazione o l'intervento ad un atto garantito, senza che ne possa derivare una completa estromissione del sostituito, che conserva la sua qualifica e rimane l'unico legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni previste a garanzia della difesa, ciò vale per le sole notificazioni che siano effettivamente necessarie e non nel caso, invece, di notificazione dell'avviso della nuova udienza già fissata nell'ordinanza di rinvio del dibattimento letta alla presenza del sostituto giacché questi, assumendo per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza ex art. 102 comma 2, cod. proc. pen., assume anche il compito di destinatario dell'avviso orale della data della nuova udienza cui il dibattimento sia rinviato.
E, secondo quanto prevede l'art. 477, comma 3, cod. proc. pen., gli avvisi orali dati nel caso di rinvio ad udienza fissa del dibattimento sostituiscono, appunto, le notificazioni per coloro che debbono considerarsi presenti. 12.2. Nel caso in esame, pertanto, la Corte di appello ha correttamente rigettato l'eccezione, sul presupposto che la data della nuova udienza era stata fissata dal Tribunale con la stessa ordinanza, letta all'udienza del 10 aprile 2014, con cui era stata accolta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, sicché nessun avviso era dovuto al difensore impedito.
13. Il terzo motivo è infondato. 13.1. La Corte di appello, invero, ha evidenziato come l'imputato abbia ammesso il fatto, avendo reso dichiarazioni di contenuto confessorio precise, coerenti, dettagliate (riportate, per sunto, alle p. 5 e 6 della sentenza impugnata), e, soprattutto, riscontrate da altri elementi, quali: la circostanza che, al momento dell'arresto in flagranza, Carlos, poi identificato in Carlos Ardila James Juan, sia stato trovato in possesso di un foglio contenente i precisi riferimenti delle società destinataria dei containers dove era occultata la cocaina, ovvero la Vitrotecnica Engineering s.a.s.", con la specifica indicazione "contatto signor Enrico Gazzo"; il positivo riconoscimento fotografico, effettuato dall'imputato, sia di "Carlos" - pur non risultando in quel momento, come chiarito dalla Corte di merito, i dati anagrafici del soggetto colombiano, che fu identificato solo in seguito - sia di Tonelli; i numerosi contatti telefonici intrattenuti con Tonelli, Cesar e Carlos. 13.2.
Rispondendo alla doglianza, qui riproposta, secondo cui le dichiarazioni dell'imputato avrebbero trovato la loro giustificazione nelle "preoccupanti condizioni psichiche" in cui il Dal Cielo versava nel momento in cui le rese, la Corte di merito ha evidenziato non solo la genericità di tale censura, ma anche la sua inconsistenza, essendo confutata, su un piano logico, proprio dell'indicata qualità delle dichiarazioni, essendo coerenti, intrinsecamente attendibili e, soprattutto, pienamente riscontrate. 13.3. Da ciò consegue, in maniera logicamente coerente, il rigetto, da parte della Corte di merito, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame della psicologa e della psichiatra operanti nell'istituto penitenziario dove, all'epoca degli interrogatori, si trovava ristretto il Dal Cielo, trattandosi di mezzi di prova ritenuti superflui ai fini della decisione, stante la completezza del compendio probatorio.
Si tratta di una valutazione discrezionale logicamente argomentata, che, quindi, non è censurabile in sede di legittimità.
14. Il quarto motivo è inammissibile. 14.1. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. 14.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha ribadito la valutazione d congruità della pena inflitta dal Tribunale, trattandosi di reato di notevole gravità commesso, come emerge limpidamente dall'ingentissimo quantitativo di cocaina, pari a oltre 1.000 kg., in modo professionale ed organizzato, da parte di un soggetto pluripregiudicato, e considerando che il contegno collaborativo dell'imputato, che ha reso dichiarazioni autoaccusatorie, è stato valutato ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e ciò nonostante la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica.
Si tratta di valutazioni di merito logicamente motivate, non suscettibili di un diverso apprezzamento in sede di legittimità.15. Per i motivi indicati, i ricorsi devono e