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Sentenza — n. 34105/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34105/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34105/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Milano e appellata dall'imputato, la Corte d'appello di Milano assolveva Giuseppe Tresoldi dal reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi precedere in ordine al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B), limitatamente all'anno di imposta 2009, e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva afferrriato la penale responsabilità del Tresoldi in relazione sia alle residue annualità 2010 e 2011 contestate al capo B), sia al delitto ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34105/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, la censura del ricorrente, secondo cui, i relazione alle due annualità in contestazione, non sarebbe stata la soglia di punibilità per non aver il giudice decurtato le somme di cui ai giroconti, è stata adeguatamente confutata dalla Corte di merito, la quale, come già ritenuto dal Tribunale, ha evidenziato come l'accertamento si è fondato sul processo verbale, sul cui contenuto hanno deposto i militari che hanno svolto le indagini, a seguito di riscontrate divergenze tra quanto risultava contabilmente e le movimentazioni dei conti di pertinenze delle società verificate, con registrazione di importi inferiori a quelli percepiti per le prestazioni effettuate.

Parole chiave

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omissione della contabilità irregolarità finanziarie rilevazione e rendicontazione contabili notifica della situazione patrimoniale errore contabile reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tresoldi Giuseppe, nato a Cremona il 28/06/1948 avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Milano e appellata dall'imputato, la Corte d'appello di Milano assolveva Giuseppe Tresoldi dal reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi precedere in ordine al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B), limitatamente all'anno di imposta 2009, e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva afferrriato la penale responsabilità del Tresoldi in relazione sia alle residue annualità 2010 e 2011 contestate al capo B), sia al delitto ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo C).

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale. Quanto al capo B), assume il ricorrente che il materiale probatorio non sarebbe idoneo a fondare il giudizio di penale responsabilità, non potendo il giudice penale fare ricorso alla presunzione tributaria secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente devono considerarsi ricavi; in particolare, quanto all'anno 2010, andrebbero decurtati i giroconti interni, sicché il reddito sarebbe pari a 147.769,96 euro, e l'i.v.a. evasa pari a 24.628,33 euro; quanto all'anno 2001, il calcolo effettuato dai militari della g.d.f. non terrebbe conto, anche in tal caso, dei giroconti interni, sicché il dato accertato non sarebbe attendibile.

Quanto al capo C), osserva il ricorrente che non è emerso alcun elemento per far ritenere che la documentazione contabile sia stata occultata, di talché dovrebbe ritenersi che essa sia stata distrutta, condotta che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, il quale sarebbe perciò prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo, che reitera censure che la Corte di appello ha respinto con motivazione immune da errori logici e da violazioni della legge penale, e con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente.

2. Quanto del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, la censura del ricorrente, secondo cui, i relazione alle due annualità in contestazione, non sarebbe stata la soglia di punibilità per non aver il giudice decurtato le somme di cui ai giroconti, è stata adeguatamente confutata dalla Corte di merito, la quale, come già ritenuto dal Tribunale, ha evidenziato come l'accertamento si è fondato sul processo verbale, sul cui contenuto hanno deposto i militari che hanno svolto le indagini, a seguito di riscontrate divergenze tra quanto risultava contabilmente e le movimentazioni dei conti di pertinenze delle società verificate, con registrazione di importi inferiori a quelli percepiti per le prestazioni effettuate.

A fronte di ciò, la Corte di merito ha rilevato non solo che l'imputato non ha allegato documentazione utile a incidere in senso riduttivo sulla determinazione dell'imposta evasa, ma che i giroconti bancarie sono operazioni di cui non tener conto avuto solo in relazione a trasferimenti di pertinenza del medesimo soggetto, mentre, come già rilevato dal Tribunale (cfr. p. 5 della sentenza di primo grado), nella vicenda in esame il denaro transitava dal conto corrente della persona giuridica, all'epoca attiva (la "Tresoldi Associati s.n.c. di Tresoldi Giuseppe e Barale Piero") ad un altro conto corrente di una diversa persona giuridica che, in quel periodo, era invece inattiva (la "Futura di Tresoldi Giuseppe"): un espediente attraverso il quale il Tresoldi ha tentato di occultare le attività della ditta ancora operante nell'altra ditta, la cui attività era già cessata.

Come già ritenuto dal Tribunale, per mezzo di tale condotta fraudolenta le somme trasferite devono perciò computarsi ai fini del calcolo dell'entità dell'imponibile, perché costituite da entrate reali, ma non dichiarate, della Tresoldi associati. In relazione a tale ratio decidendi, il ricorrente omette di prendere posizione, sicché la censura si rivela generica.

3. Quanto al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si rammenta che esso può consistere, alternativamente, sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo: mentre la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016 - dep. 24/03/2017, Quaglia, Rv. 269898).4.

Nel caso di specie, come emerge dal capo di imputazione, la condotta ascritta al ricorrente si riferisce alternativamente all'occultamento e alla distruzione delle scritture contabili; per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, l'imputato, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile fosse stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione. Nel caso in esame, una prova del genere non è stata fornita, né risulta ictu °culi dagli atti; di conseguenza, essendo stata accertata la condotta di occultamento in data 26 febbraio 2015, come indicato nel capo in imputazione, il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni - ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 36 vicies semel, lett. I) d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14/09/2011, n. 148, e in vigore dal 17 settembre 2011, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per il reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 - maturerà il 26 febbraio 2025.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore