Sentenza — n. 34102/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa corte di appello di Firenze, con sentenza del 11 giugno 2020 confermava la sentenza del 4 aprile 2017, con la quale il tribunale di Lucca, riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 6 e 30 L. 394/91 e ritenuto in esso (/. assorbita l'ulteriore fattispecie contestata ex art. 13 comma 1 della medesima legge, aveva condannato Falorni Stefania in ordine al citato reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 681 c.p, art. 131 bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34102/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si aggiunge che secondo l'art. 48 del Regolamento dellEnte Parco Regionale Migliarino San Rossore, sono vietate le emissioni sonore che possono disturbare l'habitat naturale applicando i limiti massimi di cui alla tabella B del DPCM 14 novembre 1997, in materia di Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tabella secondo cui nell'area interessata il limite massimo di tollerabilità corrisponderebbe a 55 decibel e 45 decibel, rispettivamente in periodo diurno e notturno. Con il successivo Piano Comunale di Classificazione acustica, i limiti di emissione sonora sarebbero passati a 50 decibel per il periodo notturno e 60 per quello diurno.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Falorni Stefania nata a Viareggio il 03/02/1956; avverso la sentenza del 11/06/2020 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha chiesto la dichiarazione di inarnmisisbilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv. Baroni Cristiano, che ha insisitito per l'accoglimento del ricorso con annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte di appello di Firenze, con sentenza del 11 giugno 2020 confermava la sentenza del 4 aprile 2017, con la quale il tribunale di Lucca, riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 6 e 30 L. 394/91 e ritenuto in esso (/. assorbita l'ulteriore fattispecie contestata ex art. 13 comma 1 della medesima legge, aveva condannato Falorni Stefania in ordine al citato reato.
2. Avverso la predetta sentenza, Falorni Stefania, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.
3. Rappresenta, con il primo, il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 6 e 30 comma 1 L. 394/1991, in assenza di una condotta giuridica lesiva del bene giuridico tutelato. Si osserva l'inesistenza di qualsiasi condotta dell'imputata idonea ad incidere sull'assetto morfologico e sugli equilibri ecologici del territorio. In particolare, premesso che l'art. 6 L. 394/91 rimanda ad una fattispceie di reato di pericolo concreto, non si sarebbe accertato nel caso in esame alcun nocumento alla flora e alla fauna selvatica presente nel Parco Regionale.
Gli accertamenti di pg svolti, si articolerebbero in valutazioni discrezionali e/ o sensoriali prive di misurazioni strumentali e di argomentazioni tecniche Si aggiunge che stante la presenza in loco di altre analoghe strutture rispetto a quella della ricorrente, sarebbe comunque difficoltoso attribuire causalmente il ritenuto nocumento alla flora e fauna alla attività svolta dal singolo locale. Inoltre, solo una parte marginale dell'area del Parco Regionale sarebbe interessata dalla superficie del Lungomare Europa su cui insiste la struttura della ricorrente e altri pubblici esercizi, il cui carico antropico potrebbe essere tale da risutare pregiudizievole per la flora e la fauna.
Si aggiunge che anche un teste escusso, di cui si riporta in ricorso stralcio della deposizione, avrebbe confermato le dedotte carenze degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti, rivelando la formulazione di mere valutazioni personali. Anche ove si ritenesse che la fattispecie di cui al citato art. 6 delinei un pericolo presunto sarebbe necessario valutare la condotte in termini di attività pericolosa, alla stregua di masime di esperienza. Tutto senza prescidere dal ricorso a misurazioni tecniche delle emissioni sonore, nel caso concreto mancanti.
Si aggiunge che secondo l'art. 48 del Regolamento dellEnte Parco Regionale Migliarino San Rossore, sono vietate le emissioni sonore che possono disturbare l'habitat naturale applicando i limiti massimi di cui alla tabella B del DPCM 14 novembre 1997, in materia di Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tabella secondo cui nell'area interessata il limite massimo di tollerabilità corrisponderebbe a 55 decibel e 45 decibel, rispettivamente in periodo diurno e notturno. Con il successivo Piano Comunale di Classificazione acustica, i limiti di emissione sonora sarebbero passati a 50 decibel per il periodo notturno e 60 per quello diurno.
Da qui la necessità di ancorare ogni ipotesi accusatoria alla misurazione del superamento dei detti valori massimi. E in assenza la mancata prova della integrazione della fattispecie contestata.
4. Con il secondo motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione. La corte non avrebbe spiegato il mancato recepimento, siccome disatteso insieme alle dichiarazioni testimoniali a corredo, dell'unico contenuto tecnico scientifico in atti, quale la documentazione di impatto acustico redatta da apposito tecnico, secondo cui l'impianto di diffusione sonora della struttura "Corsaro Rosso" era compatibile per i periodi diurno e notturno con i limiti prima indicati di cui al DPCM del 1997. Ne deriva la mancata motivazione in ordine ai criteri utilizzati a supporto della decisione assunta, come anche in ordine all'iter logico attraverso il quale sarebbero stati disattesi i risultati della citata consulenza tecnica.
5. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e al diniego della applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
6. Con il quarto motivo rapprsenta la mancanza di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena ex art. 53 L. 689/81. La corte avrebbe fatto riferimento ad un dato generale e arbitrario, quale l'inferiorità dell'importo della sanzione pecuniaria eventualmente applicata rispetto al potenziale guadagno derivante dalla attività di gestione del pubblico esercizio in questione. In tal modo non facendo riferimento ai criteri di cui al quadro normativo di riferimento, ex art. 133 cod. pen. Inoltre, le misure in questione operano in un'ottica di risocializzazione, per cui i criteri ex art. 133 cod, pen. devono essere valutati in un'ottica di prevedibilità o meno di una ricaduta nel reato e in tal modo la valutazione deve tenere conto delle modalità del fatto e del personalità del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi, tra loro sovrapponibili, riguardando il merito del giudizio di responsabilità in relazione alle prove per come emerse e valutate, devono, per tale ragione, essere esaminati congiuntamente.Al di là di una generica e fattuale prospettazione, come tale inammissibile, circa l'assenza di prova del nesso di causalità tra le condotte ascritte e il pregiudizio cagionato, la ricorrente si è soffermata esclusivamente sul tema delle emisisoni sonore, trascurando il dato per cui il giudizio di responsabilità ha fatto perno anche sulla ritenuta produzione di effetti luminosi pregiudizievoli. Condotta, quest'ultima, di per sé sufficiente a sorreggere, in autonomia, l'assunto accusatorio. Da qui la manifesta infondatezza dei motivi così elaborati, alla luce del principio per cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448).
2. Anche il terzo motivo è inammissibile. La corte ha motivato il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sul rilievo di una precedente condanna per il reato ex art. 681 c.p. e di una precedente decisione intervenuta ai sensi dell'art. 131 bis c.p. in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame, così da rilevare un'innegabile abitualità nel delinquere, in settori tra loro coincidenti o comunque ravvicinati, coerentemente ritenuta ostativa ad un giudizio prognostico favorevole in grado di supportare l'invocato beneficio. Le medesime considerazioni, corroborate altresì dalla intensità dell'offesa provocata dalle emissioni sonore e luminose, giustificano congruamente l'esclusione anche della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen.
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che il diniego della invocata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è in linea con il principio già affermato da questa Corte, per cui ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il giudice ricorre ai criteri previsti dall'art.133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzine (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011 Rv. 249717 - 01).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della