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Sentenza — n. 34100/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34100/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34100/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Messina, con sentenza 19 giugno 2020 ha confermato la decisione con la quale, in data 21 marzo 2019, il Tribunale di Messina aveva affermato la responsabilità penale di Andrea Valentini in ordine al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 per l'omesso versamento, entro il termine previsto relativamente al periodo di imposta 2013, dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del 2012, per un ammontare complessivo pari ad euro 878.743. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

Regesto Legislator

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art. 10-ter d.lgs. 74/2000, art. 13 d.lgs. 74/2000, art. 37 cod. pen; Sentenza — n. 34100/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, risultano privi di fondamento. Va ricordato che l'art. 13 d.lgs. 74 \ 2000, nell'indicare la speciale causa di non punibilità, si riferisce all'estinzione dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti, condizione richiesta anche con riferimento ai fatti commessi precedentemente all'entrata in vigore della richiamata disposizione ed ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 158\2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado (sulla applicabilità dell'art. 13 in tali ultimi casi v.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva arretrati d'imposta dichiarazione fiscale tardiva fatture impagate omissione del contribuente ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 10-ter d.lgs. 74/2000
La Corte di Appello di Messina, con sentenza 19 giugno 2020 ha confermato la decisione con la quale, in data 21 marzo 2019, il Tribunale di Messina aveva affermato la responsabilità penale di Andrea Valentini in ordine al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs.
art. 13 d.lgs. 74/2000
Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando come un'ulteriore violazione del diritto di difesa sarebbe conseguita dalla materiale impossibilità di accedere alla causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. 74/2000.
art. 37 cod. pen
74\2000 che deve essere uniformata dal giudice, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALENTINI ANDREA nato a MESSINA il 18/03/1960 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; e svolta dal Consi liere LUCA RAMACSI2 o ubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza 19 giugno 2020 ha confermato la decisione con la quale, in data 21 marzo 2019, il Tribunale di Messina aveva affermato la responsabilità penale di Andrea Valentini in ordine al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 per l'omesso versamento, entro il termine previsto relativamente al periodo di imposta 2013, dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del 2012, per un ammontare complessivo pari ad euro 878.743. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la nullità, per indeterminatezza, del capo di imputazione in quanto privo della indicazione della qualità personale dell'imputato di rappresentante legale pro tempore della "Meridional Service s.r.l.". Rappresenta, a tale proposito, che la nullità era stata ritualmente eccepita dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado e ribadita con l'atto di appello ed evidenzia come la formulazione dell'imputazione avrebbe di fatto impedito di perseguire lo scopo di garantire un'adeguata difesa.

3. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando come un'ulteriore violazione del diritto di difesa sarebbe conseguita dalla materiale impossibilità di accedere alla causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. 74/2000. Tale impossibilità sarebbe stata determinata dalla mancata notifica alla società dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e del relativo invito all'adempimento spontaneo. Osserva, inoltre, che il giudice tributario aveva rilevato, prima dell'apertura del dibattimento, l'assenza del requisito formale della notifica dell'accertamento annullando la cartella esattoriale emessa per il recupero del debito erariale relativo all'IVA 2012, a nulla rilevando la documentazione presente in atti, che non dimostrerebbe l'effettiva ricezione dell'avviso di accertamento.

4. Nel terzo motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione vengono denunciati sempre in relazione al menzionato art. 13 d.lgs. 74/2000 per non avere i giudici dell'appello considerato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva annullato ed estinto il debito erariale incombente sulla società rappresentata dall'imputato, con la conseguenza che nessuna esposizione debitoria erariale incombeva sulla società, che non sarebbe stata pertanto tenuta a saldare un debito già dichiarato estinto, potendo conseguentemente beneficiare della causa di non punibilità. In subordine, pone in dubbio la legittimità costituzionale del richiamato art. 13, nella parte in cui non prevede espressamente l'ipotesi di estinzione del debito tributario anche nel caso in cui detto debito sia 'dichiarato estinto per annullamento della pretesa erariale da parte del giudice tributario.

5. Con il quarto motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, facendo rilevare di aver rappresentato ai giudici del gravame di aver ricoperto la carica di amministratore della società solo per un limitato periodo di tempo, senza avere mai ricoperto la carica di socio ed, inoltre, non essendogli stato rivolto alcun invito bonario o anche una contestazione di irregolarità contributiva, sicché non poteva escludersi che egli non avesse alcuna cognizione del mancato versamento delle somme oggetto di contestazione.

6. Con il quinto motivo di ricorso deduce mancanza di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva, osservando come la Corte territoriale avrebbe del tutto taciuto sul punto. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre osservare, quanto al primo motivo di ricorso, che il capo di imputazione, testualmente riportato nella sentenza impugnata, reca un puntuale riferimento al periodo di imposta, alla dichiarazione annuale ed all'importo non versato. Come è noto, lo scopo della contestazione è quello di consentire all'imputato una difesa adeguata, con la conseguenza che l'imputazione deve ritenersi completa nei suoi elementi essenziali quando il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (cfr. Sez. 4, n. 38991 del 10/6/2010, Quaglierini e altri, Rv. 248847).

Si è a tale proposito precisato che non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da corpentire all'imputato di difendersi (cfr. Sez. 5 n. 16993 del 2/3/2020, Latini Rv. 279090 ed altre prec. conf.). Tenuto conto dei summenzionati condivisibili principi, appare evidente che nessuna lesione del diritto di difesa può essere riscontrato nella contestazione come sopra formulata, essendo del tutto irrilevante, a fronte delle indicazioni specifiche precedentemente menzionate ed, in particolare, alla dichiarazione IVA presentata, che l'imputazione non recasse l'indicazione che il fatto contestato era stato commesso dall'imputato nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società. , Va peraltro rilevato che nel motivo di ricorso la difesa non fornisce alcuna specifica indicazione di come si sia in concreto determinata la denunciata lesione del diritto di difesa.

Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha respinto l'eccezione sollevata.

3. Anche il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, risultano privi di fondamento. Va ricordato che l'art. 13 d.lgs. 74 \ 2000, nell'indicare la speciale causa di non punibilità, si riferisce all'estinzione dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti, condizione richiesta anche con riferimento ai fatti commessi precedentemente all'entrata in vigore della richiamata disposizione ed ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 158\2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado (sulla applicabilità dell'art. 13 in tali ultimi casi v.

Sez. 3, Sentenza n. 30139 del 12/4/2017, Fregolent, Rv. 270464). Dunque il riferimento al "pagamento" assume importanza determinante, tanto che, in altra occasione, si è esclusa la rilevanza, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità, della compensazione legale del debito IVA con i crediti del contribuente, trattandosi di un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento e non costituendo, pertanto, una forma di "pagamento" del debito così come considerato dal legislatore, che pure include anche ipotesi specifiche derivanti da istituti di natura conciliativa (così Sez. 3, n. 17806 del 29/1/2020, Tamburro, Rv. 279426).

Fatta tale premessa, occorre rilevare come, nel caso di specie, le censure circa la mancata applicazione della causa di non punibilità pongono entrambe come presupposto una pronuncia del giudice tributario con la quale sarebbe stata annullata la cartella esattoriale relativa al debito tributario per cui è processo. Ciò perché, secondo quanto rilevato nei motivi di ricorso in esame, tale decisione dimostrerebbe la mancata notifica dell'avviso di accertamento e del relativo invito all'adempimento spontaneo che avrebbe consentito di beneficiare della causa di non punibilità ed, inoltre, perché la medesima pronuncia avrebbe determinato l'estinzione del rapporto debitorio tra il contribuente e l'erario.

La Corte di appello, relativamente all'avviso di accertamento, assume l'esistenza della notifica, evidentemente sulla base di un diretto accertamento in fatto. Nel ricorso si contesta la validità della documentazione in atti, richiamando quanto indicato nell'atto di appello e trascrivendo una parte della fonoregistrazione di un'udienza. Si tratta, come è evidente, di rilevo inammissibile, non essendo consentito al giudice di legittimità di procedere ad un'autonoma valutazione dei dati fattuali valorizzati dai giudici del merito, peraltro sulla base di non consentiti (ed incompleti) richiami ad atti processuali e difettando comunque il requisito dell'autosufficienza, mancando qualsivoglia allegazione degli atti in questione.

Quanto alla rilevanza, nel procedimento de quo, della pronuncia del giudice tributario, la Corte di appello ha correttamente richiamato il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale in linea generale, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria e spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, le sentenze del giudice tributario, ancorché definitive, non vincolano quello penale (Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Campedelli, Rv. 266328; Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592) e possono soltanto essere acquisite agli atti del dibattimento per essere liberamente considerate ai fini della decisione (Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015 (dep. 2016), Campedelli, Rv. 266328;

Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038). Va comunque rilevata la genericità del motivo di impugnazione e, ancora una volta, la mancanza di autosufficienza, atteso che nulla viene specificato circa i contenuti della sentenza del giudice tributario (che non è stata neppure allegata al ricorso) e delle ragioni poste a sostegno di tale decisione, ad eccezione di un laconico riferimento all'annullamento della cartella esattoriale a causa della mancata notifica dell'avviso di accertamento. Quanto in precedenza osservato rende evidente anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, atteso il limitato ambito di applicazione della causa di non punibilità e la non vincolatività dell'accertamento operato dal giudice tributario.

4. Quanto all'elemento soggettivo, rispetto al quale, nel quarto motivo di ricorso, si denuncia il vizio di motivazione, occorre rilevare che il reato contestato richiede il dolo generico, essendo quindi sufficiente la coscienza e volontà di non versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto legalmente dovuta. La prova del dolo, si è affermato, è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, attuale, di duecentocinquantamila euro, entro il termine lungo previsto, ciò in quanto il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili, sicché ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter, alla scadenza, adempiere all'obbligazione tributari (così, in motivazione, Sez. 3, n. 3098 del 5/11/2015, (dep. 2016), Vanni Rv. 265939).

Nel caso di specie la presentazione della dichiarazione annuale, così come l'omesso versamento, sono indicati nel capo di imputazione e nel ricorso nulla viene detto circa là dichiarazione mentre, per ciò che concerne l'omesso versamento, non se ne esclude la sussistenza, facendosi riferimento soltanto alla invalidità della notifica dell'accertamento ritenuta dal giudice tributario ed alla estinzione del debito conseguente alla decisione del medesimo giudice. Neppure rileva l'eventuale successione nella legale rappresentanza della società, come sembra ipotizzare il ricorrente laddove menziona la possibilità della mancata conoscenza dell'omesso versamento determinata dal breve periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore, poiché come si è già affermato, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia acquistato le quote sociali e abbia assunto la carica di amministratore, senza compiere il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali versa in dolo eventuale e non in mera colpa (Sez. 3, n. 34927 del 24/6/2015, Alfieri, Rv. 264882;

Sez. 3, n. 3636 del 9/10/2013 (dep. 2014), Stocco, Rv. 259092. V. anche Sez. 3, Sentenza n. 38687 del 4/6/2014, Decataldo, Rv. 26039).

5. Per ciò che riguarda, infine, le censure concernenti la dosimetria della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui tratta il quinto motivo di ricorso e rispetto alle quali, come indicato nella sentenza impugnata, la difesa aveva fatto riferimento "in estremo subordine", deve rilevarsi, in primo luogo, come, ancora una volta, le ragioni poste alla base della censura formulata con l'atto di appello riguardino, come esplicitato nel motivo di ricorso, la questione dell'annullamento del debito erariale che sarebbe stato disposto dal giudice tributario e lo stato di incensuratezza dell'imputato.

Richiamato pertanto quanto già detto sulla rilevanza della sentenza' del giudice tributario nel processo penale, deve rilevarsi che la quantificazione pena, inferiore alla media edittale, non richiedeva una specifica e dettagliata motivazione (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288) e che la Corte territoriale ha comunque espresso, proprio con riferimento al profilo sanzionatorio, un espresso giudizio di gravità, dando conto del fatto che la somma oggetto di contestazione è "ampiamente superiore" alla soglia di punibilità, così implicitamente considerando la congruità della pena.

Tale giudizio riguarda, evidentemente anche la durata delle pene accessorie temporanee previste dall'art. 12 d.lgs. 74\2000 che deve essere uniformata dal giudice, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta (Sez. 3, n. 8041 del 23/1/2018, P.G. in proc. Carlessi e altri, Rv. 272510).

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché < quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna