Sentenza — n. 34099/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 14/01/2021, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 15/11/2017 del Tribunale di Padova, con la quale Pallin Gianberto e Scarpis Maurizio erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/2000 - per non aver versato, nella qualità di amministratori della Soluzioni Software s.r.l. l'Iva risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2012 per un ammontare di euro 279.623,00 - e condannati alla pena di mesi quattro di reclusione con confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs 74/00 dei beni nella disponibilità degli imputati sino alla concorrenza della predetta somma, riconosceva ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen, art. 1193 cod.civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34099/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 45936 del 26/09/2019, fallimento di Mantova Petroli Sri in liquidazione, Rv. 277257, nella parte in cui (v. § 3.) è stata data per acquisita l'esclusione della possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare).
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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Pillan Gianberto, nato a Quinto Vicentino il 24/06/1950 Scarpis Maurizio, nato a Vittorio Veneto il 20/12/1956 avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. Stefania Martin, che ha concluso chiedendo, come da ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/01/2021, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 15/11/2017 del Tribunale di Padova, con la quale Pallin Gianberto e Scarpis Maurizio erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/2000 - per non aver versato, nella qualità di amministratori della Soluzioni Software s.r.l. l'Iva risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2012 per un ammontare di euro 279.623,00 - e condannati alla pena di mesi quattro di reclusione con confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs 74/00 dei beni nella disponibilità degli imputati sino alla concorrenza della predetta somma, riconosceva ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Pillan Gianberto e Scarpis Maurizio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando sette motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deducono vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Argomentano che la Corte territoriale aveva omesso di valutare un comprovato elemento di fatto, dedotto nei motivi di appello, che avrebbe consentito l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato e, cioè, che la società aveva proceduto al versamento dell'Iva 2012 fino al momento in cui non le era stato più possibile e nello stesso periodo aveva versato l'Iva arretrata del 2008 e pagato altri debiti erariali; tutti i versamenti comprovavano il procedere ingenuamente ed in buona fede degli amministratori nella evidente convinzione di operare correttamente saldando prima l'arretrato o nell'erroneo convincimento che le risorse sarebbero state disponibili; il comportamento degli amministratori appariva colposo piuttosto che assistito dalla consapevolezza necessaria al dolo generico, avendo essi confidato nella propria capacità di proseguire ordinatamente sia nell'ordinario versamento delle imposte correnti che nella possibilità di operare per il versamento pregresso.
Con il secondo motivo deducono erronea applicazione degli artt. 10-ter d.lgs 74/2000, 43 e 42 cod.pen. Lamentano che la Corte di appello aveva adottato una nozione di dolo generico troppo formale e restrittiva, ritenendo sussistente tale elemento costitutivo del reato alla mera conoscenza dell'importo dell'Iva dovuta ed alla consapevolezza del decorso del termine; andavano, invece, considerate le seguenti circostanze; la crisi economica della società risalente nel tempo, la volontà degli amministratori di estinguere i debiti pregressi, la nuova fase sopravvenuta di crisi economica.
Gli stessi elementi comprovavano, inoltre, la sussistenza della causa di giustificazione della forza maggiore Con il terzo motivo deducono erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.pen. Lamentano che la Corte territoriale, nel denegare l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. aveva operato una lettura restrittiva della norma, dando rilievo ostativo allo scostamento non minimale dalla soglia di punibilità e senza considerare anche il comportamento degli amministratori che avevano estinto altre imposte pregresse; inoltre, era stato erroneamente affermato che non vi era stato alcun versamento per l'Iva 2012.
Con il quarto motivo deducono vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod.pen., argomentando che la Corte territoriale era incorsa in vizio di motivazione perché non aveva valutato tutte le circostanze della fattispecie concreta idonee e rilevare la minima intensità del dolo e le modalità complessive della condotta, affermando, inoltre, erroneamente che non vi era stato alcun versamento per l'Iva 2012. Con il quinto motivo deducono illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo generico in capo a Pillan Gianberto, non firmatario della dichiarazione fiscale.
Si argomenta che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato anche in capo al Pillan, affermando, in maniera logicamente inconsistente ed in assenza di riscontro probatorio, che trattandosi di una società di soli due soci, il predetto non poteva non conoscere l'importo dell'Iva dovuta. Con il sesto motivo deducono violazione deWart. 12 d.lgs 74/2000 Argomentano che la confisca per equivalente poteva essere disposta solo dopo che la società non avesse all'attivo somme che costituivano il profitto del reato e che la Corte territoriale, in assenza di verifica sul punto nel momento genetico del provvedimento di sequestro, si era limitata a presumere l'incapienza della società dal dato dell'intervenuto fallimento nell'anno 2018, senza considerare che dai bilanci emergevano elementi patrimoniali positivi.
Con il settimo motivo deducono violazione dell'art. 12 bis d.lgs 74/2000 e correlato vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte territoriale non aveva considerato, ai fini della entità delle somme oggetto di confisca, che era stato versato l'importo di euro 11.264,59 a titolo di Iva e di euro 17.000,00 a titolo di imposta, sanzioni ed interessi; tale somma, infatti, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di appello, non poteva essere imputata ai debiti più antichi, ma all'Iva 2012, come emergente dal prospetto di rateizzazione. :3 Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. Il P.G. presso questa Corte fa depositato richieste scritte. La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva con motivi nuovi, nella quale ha contrastato le richieste del P.G. e ribadito i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi ed il quinto motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché afferiscono tutti alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sono manifestamente infondati. Le questioni sollevate dai ricorrenti trovano risposta negli approdi ermeneutici di Sez. U., n. 37424 del 28/03/2103, Romano, Rv. 255757, secondo la quale:
a) il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte;
b) la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto;
c) il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta.
Sviluppando e riprendendo il tema della «crisi di liquidità» d'impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, tema solo accennato nella citata sentenza delle Sezioni Unite, questa Corte ha ulteriormente precisato che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.
Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014;
Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055). In particolare, questa Suprema Corte ha affermato che nel reato di omesso versamento di Iva (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez.3, n.2614 del 06/11/2013, dep.21/01/2014, Rv.258595;
Sez.3,n.8352 del 24/06/2014, dep.25/02/2015, Rv.263128); ed è stato escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822). Poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, tanto da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, questa Suprema Corte ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986;
Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822). Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856). Nella specie, la Corte territoriale, in linea con i suesposti principi di diritto, ha espresso congrua e logica motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, enucleando ed esaminando complessivamente plurimi elementi fattuali dimostrativi della coscienza e volontà degli imputati- Pillan quale amministratore delegato e Scarpis quale Presidente del consiglio di amministrazione e firmatario della dichiarazione annuale Modello Unico SC72013 della "Soluzioni Software srl"- di omettere volontariamente il versamento dell'Iva, escludendo che l'allegata crisi di liquidità poteva integrare forza maggiore o comprovare l'assenza di dolo (cfr pag pagg 3-4-5-6 della sentenza impugnata).
I ricorrenti si limitano sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.
2. Il terzo ed il quarto motivo, che afferiscono entrambi alla applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen., sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha confermato la non configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., rimarcando come il danno non potesse considerarsi minimo in considerazione del superamento della soglia di punibilità di euro 29.623,00, nella misura del 11,84% della soglia di punibilità, con argomentazioni congrue e logiche, e, pertanto, non sindacabili in sede di legittimità. La decisione è, inoltre, corretta giuridicamente, in quanto conforme al principio di diritto, secondo cui, in tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (cfr Sez.3, n.13218 del 20/11/2015, dep.01/04/2016,Rv.266570 - 01, nonché Sez.3 n.12906 del 13/11/2018, dep.25/03/2019, Rv.276546, che ha affermato, in assenza di ulteriori elementi ostativi, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. stante l'omissione eccedente la soglia di punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000, pari al 4% circa dell'importo della soglia stessa).
3. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato la disposta confisca per equivalente, in linea con i principi di diritto appresso illustrati. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente effettuato allorquando, essendo il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato impossibile, sia pure anche solo transitoriamente, ovvero essendo gli stessi non aggredibili per qualsiasi ragione, non possa farsi luogo al sequestro in via diretta (Sez.
U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648). Sicché, in altri termini, mentre deve ritenersi escluso il ricorso, in via principale, al solo sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la giurisprudenza di questa Corte ne ha ammesso la praticabilità quando risulti ex actis, anche in via genetica, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la preventiva ricerca dei beni (ex multis, Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028).
Tanto premesso, deve ritenersi che la non aggredibilità dei beni in via diretta, che ben può rappresentare, la condizione per potere operare il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica, ricorra anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica - come rilevato nella specie dai Giudici di appello- in quanto, come già chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, E., Rv. 273951 e successivamente, Sez. 3, n. 51462 del 04/10/2019, P.M. in proc.'Salvio, non mass.), il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio "patrimonio in capo al fallito, attribuendo invece al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento (cfr anche da Sez.
U, n. 45936 del 26/09/2019, fallimento di Mantova Petroli Sri in liquidazione, Rv. 277257, nella parte in cui (v. § 3.) è stata data per acquisita l'esclusione della possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare).
4. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Costituisce principio di diritto consolidato, quello secondo cui, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Cavatorta, Rv. 258903;
Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409;.Sez.3,n.33602 del 24/04/2015, Rv.265043 - 01, che ha precisato che quando, con il sequestro per equivalente, si vincolano oppure si mantengono in vinculis beni di valore superiore al prezzo, al prodotto o al profitto del reato si ha una violazione del principio di proporzionalità della misura, con la conseguenza che la privazione del bene della vita, nella parte eccedente, rende il sequestro illegittimo, per quella parte).Tale principio è stato riaffermato anche a seguito dell'introduzione dell'art. 12-bis d.lgs 74/2000, ribadendosi la possibilità, per il giudice competente, di procedere, su richiesta dell'interessato, in corrispondenza del pagamento progressivo delle rate, al dissequestro parziale dei beni per un valore corrispondente alle somme versate all'Erario, non potendo il sequestro preventivo essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (cfr in termini, Sez.3, n.42470 del 13/07/2016, Orsi Rv.268384).
E si è anche precisato che: la disposizione di cui al comma secondo dell'art.12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo, tuttavia, effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito (Sez.3, n.42470 del 13/07/2016, Orsi Rv.268384, cit.); il comma secondo dell'art.12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 (norma introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015), nel disporre che la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro" e che "nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta", non preclude l'adozione dei sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti (Sez.3, n.5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv.266038 - 01); la disposizione contenuta nel comma secondo dell'art.12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 deve essere circoscritta ai soli casi di obblighi assunti in maniera formale, tra i quali rientrano le ipotesi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di transazione fiscale, di attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda (Sez.3,n.42470 del 13/07/2016,Rv.268383, cit.;
Sez.3, n.28225 del 09/02/2016,Rv.267334). Nella specie, però, la Corte territoriale, pur dando atto dell'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente e dell'accoglimento della stessa da parte dell'amministrazione con riferimento a tre distinti debiti tributari, ha rilevato che a tanto non era seguito il puntuale adempimento del versamento delle rate e che le cinque rate versate (sulle centoventi previste) non potevano riferirsi al debito Iva, che era il più recente e in ordine al quale era stato confermato il provvedimento ablatorio, in quanto esse andavano imputate, ai sensi dell'art. 1193 cod.civ. a uno dei due debiti più antichi.A fronte di tale adeguata e corretta argomentazione, i ricorrenti, in sostanza, si dilungano in considerazioni in punto di fatto, sollecitando, in realtà, una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità.
5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
6. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro