Sentenza — n. 34095/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 20 febbraio 2020 ha confermato la sentenza con la quale, in data 14 giugno 2018, il GUP del Tribunale di Fermo aveva affermato la responsabilità penale di Raffaele Vanni in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74\2000 perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, quale rappresentante legale di una società a responsabilità limitata, non presentava le prescritte dichiarazioni dei redditi, rendendosi altresì irreperibile, facendo in modo di non provvedere alla consegna della prescritta documentazione amministrativa contabile relativa all'anno di imposta 2013. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34095/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I documenti da conservarsi obbligatoriamente, cui si riferisce la richiamata disposizione, sono, ovviamente, quelli che riguardano fatti aventi rilievo sotto il profilo fiscale, la cui individuazione deve essere effettuata tenendo conto del disposto dell'articolo 22, comma terzo del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», il quale impone l'obbligo di conservazione «...gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse».
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VANNI RAFFAELE nato a TRINITAPOLI il 22/07/1968 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relzeéie svolta dal Consigliere LUCA RAMA k t.~Cbblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 20 febbraio 2020 ha confermato la sentenza con la quale, in data 14 giugno 2018, il GUP del Tribunale di Fermo aveva affermato la responsabilità penale di Raffaele Vanni in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74\2000 perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, quale rappresentante legale di una società a responsabilità limitata, non presentava le prescritte dichiarazioni dei redditi, rendendosi altresì irreperibile, facendo in modo di non provvedere alla consegna della prescritta documentazione amministrativa contabile relativa all'anno di imposta 2013. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, lamentando che, assente qualsivoglia riscontro probatorio, la condanna da parte dei giudici del merito sarebbe fondata sulla presunta volontà di sottrarsi all'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate per la consegna dei documenti richiesti. Assume che le conclusioni dei giudici del merito colliderebbero con le risultanze documentali in atti, in quanto l'irreperibilità accertata dall'amministrazione comunale sarebbe anteriore alla verifica fiscale e non dimostrerebbe, pertanto, la volontaria sottrazione ad un accertamento di cui egli non aveva mai avuto conoscenza.
Aggiunge che dalla medesima documentazione risulterebbe come egli avesse ricoperto la carica di amministratore della società per un breve periodo dell'anno di imposta 2013 e che nell'accertamento da parte delle Agenzie delle Entrate gli sarebbe stata presuntivamente addebitata la dismissione dei locali della società medesima. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Tale richiesta è stata ribadita con successiva memoria in data 18 giugno 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Larticolo 10 del D.Lv. 74\2000, la cui violazione è stata contestata all'imputato, sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'occultamento o la distruzione totale o parziale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, delle scritture contabili o dei documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La menzionata disposizione ha una finalità evidente, che è quella di assicurare, attraverso l'esame della documentazione contabile, un adeguato controllo delle attività imprenditoriali ai fini fiscali, come emerge dall'espresso riferimento alla «ricostruzione dei redditi o del volume di affari», che l'occultamento o la distruzione dei documenti di fatto impedisce.
I documenti da conservarsi obbligatoriamente, cui si riferisce la richiamata disposizione, sono, ovviamente, quelli che riguardano fatti aventi rilievo sotto il profilo fiscale, la cui individuazione deve essere effettuata tenendo conto del disposto dell'articolo 22, comma terzo del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», il quale impone l'obbligo di conservazione «...gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse».
Affinché possa ritenersi integrato il reato la documentazione contabile deve essere stata istituita e deve esservi stata produzione di reddito e di un volume di affari ad opera del soggetto attivo (Sez. 3, n. 1441 del 12/7/2017 (dep. 2018), Andriola, Rv. 272034; Sez. 3, n. 38224 del 7/10/2010, Pmt e P.G. in proc. Di Venti, Rv. 248571; Sez. 3, n. 20786 del 18/4/2002, Russo, Rv. 221616). Non è inoltre richiesto che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire «aliunde» (Sez. 3, n. 7051 del 15/1/2019, Ferrigni, Rv. 275005;
Sez. 3, n. 36624 del 18/7/2012, Pmt in proc. Pratesi, Rv. 253365; Sez. 3, n. 39711 del 4/6/2009, Acerbis, Rv. 244619; Sez. 3, n. 5791 del 18/12/2007 (dep. 2008), Motta, Rv. 238989).
4. Ciò posto, deve osservarsi come la sentenza impugnata ha richiamato la decisione del primo giudice ed evidenziato in fatto come le scritture risultassero istituite e consegnate all'odierno ricorrente dal precedente amministratore al passaggio della carica. Aggiungono i giudici dell'appello che lo stesso imputato aveva riconosciuto di custodire la documentazione contabile della società, avendo gli proposto una denuncia di furto, in epoca successiva alla conclusione del controllo fiscale nella quale si riservava di indicare con precisione la natura dei documenti sottratti. La Corte territoriale evidenzia poi altri dati fattuali ritenuti indicativi della sussistenza in capo all'imputato della piena consapevolezza dell'occultamento contestato.
5. La Corte di appello ha dato dunque ampiamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare l'affermazione di responsabilità ed a tali affermazioni il ricorrente replica denunciando il vizio di motivazione e facendo esclusivo riferimento a dati fattuali ed atti del procedimento, l'accesso ai quali è precluso a questa Corte, proponendo una personale valutazione sul contenuto degli stessi.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell