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Sentenza — n. 34094/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34094/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34094/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 giugno 2019, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Firenze, per quanto in questa sede rileva, condannava Ilaria Antonucci e Giuseppe Sardi alle pene di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli art. 256 comma 1 lett. b) del d. Igs. n. 152 del 2006 (capi A e B), 256 comma 4 del medesimo decreto (capo C) e 157 del d. Igs. n. 230 del 1995 (capo D), reati a loro contestati perché, la Antonucci quale legale rappresentante della Ge.Co. Rottami s.a.s. e Sardi, coniuge dell'Antonucci, gestivano l'attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in difformità a quanto autorizzato, invadevano anche aree diverse da quelle oggetto di autorizzazione, avendo superato i quantitativi di stoccaggio istantaneo autorizzati, avendo altresì smontato e sottoposto a lavorazioni taluni rifiuti che avrebbero dovuto solo mettere in riserva e avendo ricevuto anche materiali estranei all'autorizzazione, in totale promiscuità con quelli lecitamente ricevuti; utilizzavano inoltre indebitamente la strada comunale per il parcheggio dei mezzi della società già carichi di rifiuti e altresì accettavano conferimenti di rifiuti da soggetti non autorizzati; fatti accertati in Scandicci in epoca compresa tra il 27 agosto 2013 e il 6 maggio 2015, data di esecuzione del sequestro dell'impianto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34094/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 19 gennaio 2021, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati nella seguente misura: 7 mesi, 15 giorni di arresto e 6.000 euro di ammenda per la Antonucci e 1 anno, 15 giorni di arresto e 10.500 euro di ammenda per Sardi, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

Parole chiave

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discarica abusiva gestione dei rifiuti stoccaggio sotterraneo delle scorie mancanza di disciplina inadempimento reiterato risarcimento per atto illecito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Antonucci Ilaria, nata a Firenze il 02-05-1979, Sardi Giuseppe, nato a Firenze il 19-03-1974, avverso la sentenza del 19-01-2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. letta la memoria di replica trasmessa ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato Luca Maggiora, difensore di fiducia degli imputati, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 giugno 2019, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Firenze, per quanto in questa sede rileva, condannava Ilaria Antonucci e Giuseppe Sardi alle pene di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli art. 256 comma 1 lett.

b) del d. Igs. n. 152 del 2006 (capi A e B), 256 comma 4 del medesimo decreto (capo C) e 157 del d. Igs. n. 230 del 1995 (capo D), reati a loro contestati perché, la Antonucci quale legale rappresentante della Ge.Co. Rottami s.a.s. e Sardi, coniuge dell'Antonucci, gestivano l'attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in difformità a quanto autorizzato, invadevano anche aree diverse da quelle oggetto di autorizzazione, avendo superato i quantitativi di stoccaggio istantaneo autorizzati, avendo altresì smontato e sottoposto a lavorazioni taluni rifiuti che avrebbero dovuto solo mettere in riserva e avendo ricevuto anche materiali estranei all'autorizzazione, in totale promiscuità con quelli lecitamente ricevuti; utilizzavano inoltre indebitamente la strada comunale per il parcheggio dei mezzi della società già carichi di rifiuti e altresì accettavano conferimenti di rifiuti da soggetti non autorizzati; fatti accertati in Scandicci in epoca compresa tra il 27 agosto 2013 e il 6 maggio 2015, data di esecuzione del sequestro dell'impianto.

2. Con sentenza del 19 gennaio 2021, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati nella seguente misura: 7 mesi, 15 giorni di arresto e 6.000 euro di ammenda per la Antonucci e 1 anno, 15 giorni di arresto e 10.500 euro di ammenda per Sardi, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello fiorentina, Sardi e Antonucci, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 157 e 159 cod. pen., osservando che il corso della prescrizione sarebbe già maturato per tutte le contravvenzioni contestate al 10 ottobre 2020, ovvero in data antecedente al giudizio di appello dove è stata sollevata la questione. Secondo la prospettazione difensiva, corredata dall'allegazione dei verbali di udienza, la Corte aveva erroneamente conteggiato la prescrizione con particolare riferimento alla sospensione del 25 maggio 2018 per legittimo impedimento del difensore di Sardi, sospensione che era stata erroneamente considerata di 60 giorni, mentre in realtà il processo era stato rinviato di una settimana.

4. Con la memoria trasmessa il 5 giugno 2021, la difesa dei ricorrenti ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, ritenendo non corretto il rilievo secondo cui il corso della prescrizione, in caso di legittimo impedimento, rimane sospeso per t 60 giorni anche se il rinvio è più breve; in ogni caso, pur a volere seguire questa impostazione, la prescrizione sarebbe comunque maturata il 2 dicembre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo estinti per prescrizione i reati in ordine ai quali è intervenuta condanna in primo grado.

1. Dalla disamina dei verbali del giudizio di primo grado, consentita dalla tipologia della doglianza sollevata, risulta che la sospensione della prescrizione, avuto riguardo alle richieste difensive in esse formulate e accolte, è riferibile alle udienze del 16 ottobre 2017, del 18 dicembre 2017, del 12 gennaio 2018, del 26 febbraio 2018, del 14 settembre 2018, del 12 ottobre 2018 e del 21 dicembre 2018, per un totale complessivo di 7 mesi e 17 giorni di sospensione. Dunque, considerato che i fatti contestati risalgono al 6 maggio 2015, data di esecuzione del sequestro dell'impianto e premesso che tutti i reati, aventi natura contravvenzionale, si prescrivono in 5 anni, la prescrizione massima, tenuto conto di tutte le sospensioni, è maturata il 23 dicembre 2020, ovvero in epoca antecedente alla sentenza della Corte di appello, emessa il 19 gennaio 2021.

2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso, il 15/06/2021 Il F,L,N.%iglier D stensore Il Presidente " ek".