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Sentenza — n. 34093/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34093/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34093/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12 febbraio 2019, il G.U.P. del Tribunale di Brescia, per quanto in questa sede rileva, condannava Antonio Manzoni alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione, perché ritenuto colpevole dei reati, tra loro unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli art. 8 (capo 3), 5 (capo 4) e 10 (capo 13) del d. Igs. n, 74 del 2000. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria recepita dal Tribunale, Manzoni, quale rappresentante legale della Man s.r.I., al fine di consentire alla società Geo 29 International s.r.l. di evadere le imposte sul reddito d'impresa e sul valore aggiunto, emetteva nei suoi confronti fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio del rame, per l'imponibile di complessivi euro 27.877.305, a cui corrisponde l'Iva di euro 5.793.819 e, dopo aver emesso le suddette fatture fittizie, ometteva di presentare la relativa dichiarazione ai fini dell'Iva per gli anni 2011, 2012, e 2013, così evadendo la suddetta imposta sul valore aggiunto, rispettivamente, per euro 955.509, euro 2.561.890 ed euro 2.276.420; inoltre, al fine di evadere le imposte sul reddito d'impresa delle persone giuridiche e sul valore aggiunto, distruggeva e/o occultava quantomeno le fatture di vendita ritenute false emesse nei confronti della Geo 29 International, documenti la cui conservazione è obbligatoria ai sensi degli art. 14 ss. del d.P.R. n. 600 del 1973, fatti commessi, rispettivamente, sino al 29 novembre 2013 (capo 3), il 1 gennaio 2013 e il 1 gennaio 2014 (capo 4) e accertati il 19 gennaio 2017 (capo 13).

Regesto Legislator

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art. 441 cod. proc. pen, art. 530 comma 2 cod. proc. pen, art. 507 cod. proc. pen, art. 2932 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34093/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale impostazione appare immune da censure, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274845 e Sez. 1, n. 42050 del 01/07/2014, Rv. 260514), secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice 'dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Parole chiave

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fatture fittizie false indicazioni su attività commerciali irregolarità finanziarie omissione della contabilità contraffazione di merci produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 441 cod. proc. pen
Con il primo, la difesa eccepisce l'inosservanza dell'art. 441 cod. proc. pen., con riferimento al provvedimento del 24 luglio 2018, con il quale il G.U.P.
art. 530 comma 2 cod. proc. pen
di Brescia aveva acquisito le fatture e i documenti di trasporto assenti nel fascicolo del P.M., non potendo il giudice sostituirsi integralmente alla parte inerte per neutralizzare ordinarie lacune probatorie dell'accusa, che avrebbero invece dovuto portare a una pronuncia ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
art. 507 cod. proc. pen
è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen.
art. 2932 cod. civ
e art. 2932 cod. civ., a condizione, tuttavia, che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi, come appunto avvenuto pacificamente nel caso di specie.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Manzoni deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Manzoni Antonio, nato a Brescia il 25-05-1964, avverso la sentenza del 19-11-2019 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 febbraio 2019, il G.U.P. del Tribunale di Brescia, per quanto in questa sede rileva, condannava Antonio Manzoni alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione, perché ritenuto colpevole dei reati, tra loro unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli art. 8 (capo 3), 5 (capo 4) e 10 (capo 13) del d. Igs. n, 74 del 2000. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria recepita dal Tribunale, Manzoni, quale rappresentante legale della Man s.r.I., al fine di consentire alla società Geo 29 International s.r.l. di evadere le imposte sul reddito d'impresa e sul valore aggiunto, emetteva nei suoi confronti fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio del rame, per l'imponibile di complessivi euro 27.877.305, a cui corrisponde l'Iva di euro 5.793.819 e, dopo aver emesso le suddette fatture fittizie, ometteva di presentare la relativa dichiarazione ai fini dell'Iva per gli anni 2011, 2012, e 2013, così evadendo la suddetta imposta sul valore aggiunto, rispettivamente, per euro 955.509, euro 2.561.890 ed euro 2.276.420; inoltre, al fine di evadere le imposte sul reddito d'impresa delle persone giuridiche e sul valore aggiunto, distruggeva e/o occultava quantomeno le fatture di vendita ritenute false emesse nei confronti della Geo 29 International, documenti la cui conservazione è obbligatoria ai sensi degli art. 14 ss. del d.P.R. n. 600 del 1973, fatti commessi, rispettivamente, sino al 29 novembre 2013 (capo 3), il 1 gennaio 2013 e il 1 gennaio 2014 (capo 4) e accertati il 19 gennaio 2017 (capo 13).

2. Con sentenza del 19 novembre 2019, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena a carico di Manzoni in anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, confermando nel resto.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, Manzoni, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa eccepisce l'inosservanza dell'art. 441 cod. proc. pen., con riferimento al provvedimento del 24 luglio 2018, con il quale il G.U.P. di Brescia aveva acquisito le fatture e i documenti di trasporto assenti nel fascicolo del P.M., non potendo il giudice sostituirsi integralmente alla parte inerte per neutralizzare ordinarie lacune probatorie dell'accusa, che avrebbero invece dovuto portare a una pronuncia ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato con riferimento alla mancanza dell'elemento oggettivo dei reati di cui agli art. 5, 8 e 10 del d. 1gs. 74 del 2000, rilevandosi che la Corte territoriale aveva aderito passivamente alle conclusioni del primo grado, senza confrontarsi con le specifiche censure sollevate nell'atto di appello. Nello specifico, per quanto attiene al reato del capo 3), non sarebbe né provata né motivata l' "assoluta assenza di operatività commerciale effettiva delle citate società", da cui discende la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 8, nonostante i rilievi difensivi in grado di confutare la tesi della Guardia di Finanza, concernenti l'esistenza della sede legale presso lo studio del rag.

Chiarini di Sirmione e della sede operativa a Lograto, l'oggetto degli acquisti e delle rivendite, l'esistenza di mezzi operativi, le modalità dei pagamenti della merce, la scelta e la natura dei fornitori, l'attività svolta da Manzoni, la tenuta della contabilità da parte di Longhi e Bresciani e la loro presenza nel capannone. Per quanto invece riguarda il capo 4), la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento esclusivamente all'elemento soggettivo, benché nell'atto di appello fosse già stata censurata la lacuna motivazionale della sentenza di primo grado rispetto al complessivo giudizio circa la configurabilità del delitto contestato.

Infine, per quanto riguarda il capo 13, i giudici di appello non avrebbero risposto alla doglianza difensiva volta a rimarcare l'assenza di elementi attestanti che la documentazione contabile fosse ab origine esistente e fosse effettivamente conservata presso il commercialista della Man s.r.I., dr. Chiarin. Con il terzo motivo, infine, viene contestata la valutazione dell'elemento soggettivo dei reati di cui agli art. 5, 8 e 10 del d. Igs. 74 del 2000, osservandosi in proposito che il giudice di merito aveva omesso di individuare il dolo specifico richiesto ai fini della perseguibilità penale delle condotte del prestanome, essendo comprovato non solo che il ricorrente non aveva alcuna competenza contabile, ma anche che non vi era stata da parte sua alcuna effettiva ingerenza nella parte gestoria e contabile della società, mentre sarebbe stato necessario approfondire se Manzoni si fosse o meno rappresentato tanto l'esatta attività di omessa dichiarazione dell'iva e di occultamento della documentazione, quanto il portato della stessa attività, cioè il fine di consentire ad altri l'evasione fiscale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che lo stesso costituisce la sostanzialé riproposizione, senza significativi elementi di novità, di un tema già efficacemente superato nella sentenza impugnata, nella quale è stato rilevato, in modo pertinente, che il provvedimento di acquisizione documentale adottato dal G.U.P., peraltro implicitamente sollecitato dalle stesse difese in sede di discussione, si era reso necessario in quanto nel fascicolo processuale non erano ricomprese le copie delle fatture e dei relativi documenti di trasporto dettagliatamente indicati nel capo di imputazione, per cui era doveroso acquisire tali documenti, costituenti corpo del reato e oggetto di imputazione, anche al fine di consentire alle difese di apprestare eventualmente una prova contraria.

Tale impostazione appare immune da censure, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274845 e Sez. 1, n. 42050 del 01/07/2014, Rv. 260514), secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice 'dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.

2. Passando ai due restanti motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispetto a ciascuno dei reati a lui ascritti non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Sul punto deve premettersi che la Corte di appello, lungi dal limitarsi a operare un mero rinvio alla sentenza di primo grado, ne ha condiviso e sviluppato il percorso argomentativo con considerazioni autonome e sufficientemente critiche.

In particolare, sono state richiamati gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di Pisogne, da cui è emersa l'esistenza, tra le altre, di una società cartiera, la Man s.r.I., amministrata da una persona rivelatasi un mero prestanome, ovvero Antonio Manzoni; veniva inoltre verificato che la Man s.r.l. aveva emesso nel 2012, nei confronti della società Geo 29 International, fatture per la vendita di materiale non ferroso, per un imponibile pari a 22.972.271 euro, a cui corrispondeva un'iva pari a 4.839.876 euro. Alla conclusione circa la natura di società cartiera della Man, i giudici di merito sono pervenuti osservando che la società, operante nel settore del commercio di materiale non ferroso, immediatamente dopo la . costituzione, avvenuta il 19 settembre 2011, presentava un fatturato elevatissimo per decine di milioni di euro, pur non avendo mai, sulla base delle banche dati, effettuato acquisiti di materiale dentro o fuori l'Unione europea; inoltre, era priva di beni strumentali, di locali adibiti a deposito o ufficio (avendo avuto esito negativo l'accesso presso l'asserita sede di Lograto) e di una struttura in grado di giustificare i volumi di affari realizzati, non aveva inoltre mai presentato dichiarazioni fiscali.

Dai dati dello "spesometro" emergeva altresì l'ulteriore incoerenza per cui l'azienda risultava comprare vergella di rame, non soggetta a iva, e rivendeva filo di rame, imponibile Iva ad aliquota ordinaria, senza aver sostenuto alcuna spesa per la relativa trasformazione del materiale. A corroborare il convincimento circa la natura fittizia della società vi è inoltre il dato che la sua rappresentanza legale era stata affidata a persona priva delle 4 ffs necessarie qualità, posto che Manzoni, operaio addetto alla manutenzione stradale, era privo di esperienza imprenditoriale e soprattutto era destinatario di innumerevoli segnalazioni per operazioni sospette e, per sua stessa ammissione, era completamente ignaro della gestione aziendale che, a suo dire, era stata demandata agli stessi amministratori della Geo 29 International; egli era stato coinvolto nella società da Guido Longhi, nipote di Nadir Bresciani, gestore di fatto della Man s.r.l. e amministratore della Geo 29 International, avendo Manzoni precisato di aver ricevuto per la sua opera un compenso iniziale di 15.000 euro al mese, poi progressivamente ridotti a 7-8.000 euro mensili fino a 1.000 euro, questo fino a metà del 2013, non avendo ricevuto più nulla dopo di allora.

Orbene, alla luce di tali risultanze investigative, che invero non hanno trovato serie smentite, il G.U.P. e la Corte di appello sono pervenuti coerentemente all'affermazione della penale responsabilità di Manzoni in ordine ai reati a lui ascritti, risultando pacifica sia l'emissione da parte della Man s.r.l. di fatture in favore della Geo 29 International relative a operazioni inesistenti (art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 3), sia l'omessa presentazione, a seguito dell'emissione delle fatture, della dichiarazione ai fini Iva negli anni 2011, 2012 e 2013 (art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 5), sia la distruzione o l'occultamento quantomeno delle fatture di vendita false (art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 13), dovendosi evidenziare al riguardo che non è stata trovata traccia della documentazione contabile obbligatoria della Man s.r.I., né tantomeno delle fatture, rinvenute solo presso la società destinataria. Parimenti immune da censure è l'attribuzione delle singole condotte illecite a Manzoni, il quale, nell'ambito di una società priva di alcuna struttura imprenditoriale, che non ha mai acquistato materiali da fornitori italiani ed esteri e che non ha mai sopportato i costi per la trasformazione della vergella in filo di rame, ha ammesso di aver percepito per non poco tempo compensi, anche consistenti, per svolgere il ruolo di prestanome della Man, delle cui operazioni illecite l'imputato era evidentemente ben consapevole, essendo stato egli peraltro segnalato svariate volte per operazioni sospette a causa dei prelievi di denaro effettuati successivamente ai bonifici erogati dalla Geo 29 International.

Ciò consente di ritenere integrato, sotto il profilo soggettivo, anche il reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, Rv. 266757), secondo cui, in tema di reati tributari, del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, risponde anche il mero amministratore di diritto, a titolo di concorso con l'amministratore di fatto per omesso impedimento dell'evento ex art. 40, cpv, cod. pen. e art. 2932 cod. civ., a condizione, tuttavia, che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione fiscale di terzi, come appunto avvenuto pacificamente nel caso di specie.

Deve in conclusione ribadirsi che, rispetto a ciascuna delle fattispecie a lui contestate, il giudizio di colpevolezza dell'imputato operato dai giudici di merito, in quanto sorretto da considerazioni tutt'altro che illogiche e in ogni caso coerenti con le risultanze probatorie acquisite, resiste senz'altro alle obiezioni difensive, che invero sono state formulate in termini assertivi e non adeguatamente specifici, e ciò senza considerare i pur evidenti limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a talune circostanze fattuali che sarebbero state comprovate da fonti dimostrative, il cui contenuto non è stato tuttavia riportato o allegato.

3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Manzoni deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iii ricorrente al pagamento delle spese proce