Sentenza — n. 34092/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17 giugno 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 5 marzo 2018, con cui il Tribunale di Marsala, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Sebastiano Cascio alla pena di 8 mesi di reclusione ed euro 6.667 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 6 comma 6 della legge n. 401 del 1989, a lui contestato per non avere ottemperato al provvedimento emesso dal Questore di Trapani il 2 ottobre 2013, con il quale gli era stato imposto l'ordine di comparire personalmente presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Marsala, quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima della fine di tutti gli incontri in cui fosse stata impegnata, in casa e in trasferta, la squadra dello Sport club Marsala 1912, fatto accertato in Marsala alle 14,45 e alle 16 del 20 marzo 2016, giorno in cui era in programma la partita di calcio tra la Polisportiva Sarnese e lo Sport club Marsala 1912.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34092/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Cascio deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spése del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cascio Sebastiano, nato a Marsala il 26-01-1984, avverso la sentenza del 17-06-2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e per l'annullamento della sentenza in relazione alla richiesta di sanzione sostitutiva, con richiesta di dichiarare inammissibile il restante motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 giugno 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 5 marzo 2018, con cui il Tribunale di Marsala, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Sebastiano Cascio alla pena di 8 mesi di reclusione ed euro 6.667 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 6 comma 6 della legge n. 401 del 1989, a lui contestato per non avere ottemperato al provvedimento emesso dal Questore di Trapani il 2 ottobre 2013, con il quale gli era stato imposto l'ordine di comparire personalmente presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Marsala, quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima della fine di tutti gli incontri in cui fosse stata impegnata, in casa e in trasferta, la squadra dello Sport club Marsala 1912, fatto accertato in Marsala alle 14,45 e alle 16 del 20 marzo 2016, giorno in cui era in programma la partita di calcio tra la Polisportiva Sarnese e lo Sport club Marsala 1912.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, Cascio, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 6 comma 1 e comma 6 della legge 401 del 1989 e il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che non sarebbe provato l'effettivo svolgimento dell'incontro sportivo, circostanza necessaria affinché sussista l'obbligo di comparizione di cui al comma 2 della predetta legge; inoltre, sul piano dell'elemento soggettivo non risulterebbe provato il dolo, in quanto la sentenza non dimostrerebbe che la gara per la quale il divieto è operativo fosse individuabile ex ante dall'imputato.
Con il secondo motivo, è stata censurata l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta, formalizzata nell'atto di appello, di sostituire la pena inflitta con la libertà controllata ex art. 58 della legge n. 689 del 1981, non essendovi alcuna valutazione nella sentenza in ordine all'esistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981 e alla capacità dell'imputato di osservare le prescrizioni imposte con l'applicazione della libertà controllata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, concernente la configurabilità del reato contestato, occorre evidenziare che sul punto la sentenza impugnata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero la Corte di appello, nel condividere il percorso argomentativo della sentenza del Tribunale, ha richiamato l'informativa della Questura di Trapani del 22 marzo 2016, da cui si evince che il 20 marzo 2016 si è disputato l'incontro di calcio tra le squadre della Polisportiva Sarnese e dello Sport club Marsala 1912, valevole per il girone T del campionato di serie D, con inizio alle ore 14.30.
In tale occasione, l'imputato Sebastiano Cascio ha omesso di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Marsala, 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine della partita, in tal modo violando la prescrizione a lui imposta con il provvedimento emesso dal Questore di Trapani il 2 ottobre 2013, avente durata triennale, per cui coerentemente è stata ritenuta integrata a carico dell'imputato la fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989. A ciò deve aggiungersi che, come correttamente osservato dai giudici di merito, non è rilevante stabilire se l'incontro di calcio in questione sia stato disputato dalla squadra del Marsala in casa o in trasferta, attào che il provvedimento del Questore era chiaramente riferito a ogni incontro dello Sport club Marsala 1912, "compresi quelli disputati in trasferta", per cui anche in quest'ultima evenienza l'imputato era tenuto a presentarsi presso gli Uffici del Commissariato.
Né può affermarsi che Cascio non fosse in grado di venire a conoscenza della disputa della partita, trattandosi di una gara ufficiale del campionato, giocata secondo un preventivo calendario, il che esclude che l'imputato potesse rimanere all'oscuro dell'evento, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Rv. 259659), secondo cui, in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di "comparire personalmente" presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza e in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alia loro anticipata organizzazione, come nel caso di specie, dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare. decise in rapporto a esigenze peculiari del momento é senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili.
Il giudizio sulla configurabilità del reato ascritto al ricorrente non presta dunque il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In ordine alla richiesta difensiva di sostituzione della pena inflitta all'imputato con la libertà controllata, deve infatti rilevarsi che, se è vero che nella sentenza impugnata si registra al riguardo un difetto motivazionale, è altrettanto vero, tuttavia, che l'istanza contenuta nell'atto di appello era priva di fondamento. Risulta infatti dal certificato del casellario giudiziale di Cascio, che questi annovera quattro precedenti penali, i primi due per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il terzo per scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, e il quarto per favoreggiamento personale.
Ora, considerato che il reato per cui si procede risale al 20 marzo 2016, ovvero entro il termine di 5 anni dal decreto penale di condanna del 13 gennaio 2015 integrante il terzo precedente penale, peraltro della stessa indole, e che già con le prime due condanne, riguardanti il delitto di detenzione illecita di stupefacenti, Cascio aveva riportato una pena detentiva complessiva pari a 3 anni e 2 mesi di reclusione, deve escludersi che il ricorrente potesse avere diritto all'invocata sostituzione della pena detentiva, sussistendo lai causa ostativa di cui all'art. 59 comma 1 della legge n. 689 del 1981, secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenzi" a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.
Di qui la manifesta infondatezza della doglianza, atteso che, al di là del silenzio argomentativo della Corte territoriale sul punto, la richiesta difensiva, per come formulata, non sarebbe stata comunque meritevole di accoglimento.
3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Cascio deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spése del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa