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Sentenza — n. 34091/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34091/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34091/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del Tribunale di Benevento del 14 giugno 2016, Massimiliano Iandiorio veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, a lui contestato perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta Enotecno s.r.I., con sede legale in Montefusco, ometteva il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti negli anni 2009, 2010 e 2011, per un importo superiore alla soglia di punibilità; in Benevento dal marzo 2009 al 2011.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34091/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo, infine, è stata censurata la violazione degli art. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981, atteso che la Corte di appello sostanzialmente aveva eluso la richiesta difensiva di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, senza tenere conto del fatto che la pena pecuniaria era stata già convertita con il decreto penale di condanna, per cui doveva ritenersi infondata la prognosi sfavorevole sull'adempimento delle prescrizioni.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati responsabilità previdenziale obblighi di notifica compensazione della rendita pagamento delle rendite d'invalidità determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Iandiorio deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iandiorio Massimiliano, nato in Svizzera il 31-07-1971, avverso la sentenza del 05-11-2019 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Benevento del 14 giugno 2016, Massimiliano Iandiorio veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, a lui contestato perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta Enotecno s.r.I., con sede legale in Montefusco, ometteva il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti negli anni 2009, 2010 e 2011, per un importo superiore alla soglia di punibilità; in Benevento dal marzo 2009 al 2011.

Con sentenza del 5 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Iandiorio in ordine al reato ascrittogli, limitatamente ai fatti commessi sino al dicembre 2010, per essere il reato estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena, con riferimento alle omissioni residue, in mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, Iandiorio, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 8 e 2 comma 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, osservando che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, la procedura adottata dall'Inps per la notifica dell'avviso di accertamento dell'omissione contributiva non poteva considerarsi regolare, in quanto l'avviso non era stato spedito al domicilio dell'imputato e non era stata rispettata la procedura della compiuta giacenza del plico, per cui l'ulteriore prosecuzione del procedimento penale non era legittima, non avendo il ricorrente potuto avvalersi della possibilità di definire il contenzioso in via amministrativa.

Con il secondo motivo, viene contestato il giudizio sulla responsabilità penale del ricorrente, rilevandosi che la Corte di appello, senza una valutazione puntuale delle acquisizioni probatorie, soprattutto rispetto al dolo, aveva omesso di considerare che da parte di Iandiorio non vi è stata alcuna volontarietà della omissione dei versamenti, potendo il mancato • versamento dei contributi ascriversi a un mero disguido dell'impresa e a pretese compensazioni retributive. Con il terzo motivo, oggetto di doglianz.a è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa sia dell'indebito diniego delle attenuanti generiche, sia dell'aumento per la continuazione, che avrebbe potuto essere più mite, posto che l'omissione contributiva per cui è intervenuta condanna era relativa al solo 2011, risultando superata la soglia legale di punibilità solo di 271 euro.

Con il quarto motivo, infine, è stata censurata la violazione degli art. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981, atteso che la Corte di appello sostanzialmente aveva eluso la richiesta difensiva di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, senza tenere conto del fatto che la pena pecuniaria era stata già convertita con il decreto penale di condanna, per cui doveva ritenersi infondata la prognosi sfavorevole sull'adempimento delle prescrizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che la notifica della diffida contenente la contestazione del mancato versamento dei contributi previdenziali con l'avviso della possibilità di definizione in via amministrativa non risulta illegittima, essendoyt la stessa avvenuta presso l'indirizzo di residenza dell'imputato ed essendosi perfezionata "per compiuta giacenza". Sul punto deve infatti richiamarsi l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, Rv. 267938 e Sez. 3, n. 52026 del 21/10/2014, Rv. 261287), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza", dando luogo a una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario e il luogo di destinazione della comunicazione.

Tale prova non è stata fornita nel caso di specie, per cui, in mancanza di specifiche allegazioni di segno contrario, non può ritenersi superata la presunzione di legale conoscenza dell'atto assicurata dalla notifica per "compiuta giacenza" della diffida inviata all'indirizzo dell'imputato. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.

2. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi rispetto al secondo motivo, con riferimento al quale occorre evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ascrittogli non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito hanno compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative acquisite, ritenendo in particolare provato il presupposto fattuale del reato, ovvero la corresponsione degli stipendi ai dipendenti dell'impresa, valorizzando la documentazione aziendale "DM/10" proveniente dal datore di lavoro e trasmessa al competente ente previdenziale.Tale impostazione deve ritenersi corretta, dovendosi al riguardo richiamare l'ormai prevalente orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.

Peraltro, deve osservarsi che la difesa non ha fornito alcun elemento specifico idoneo a smentire la valenza probatoria dei modelli DM10, risultando le doglianze in punto di responsabilità affidate a considerazioni assertive, anche rispetto all'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo generico, in ordine al quale non sono state ragioni idonee a escluderne la sussistenza, risultando generiche le deduzioni circa eventuali disguidi dell'impresa o presunte compensazioni.

3. Venendo infine ai due restanti motivi di censura, suscettibili di trattazione unitaria perché entrambi riferiti al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi 0144- anche sul punto la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difensive. Ed invero deve osservarsi che la pena inflitta (mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa) non appare particolarmente afflittiva, avendo la Corte territoriale mitigato la pena irrogata in primo grado (mesi 3 ed euro 300) a seguito della parziale declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati riferiti alle annualità diverse dal 2011, non risultando che vi siano stati aumenti per la continuazione.

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale, in maniera non illogica, ha valorizzato in senso ostativo l'estensione temporale delle condotte illecite che, al di là del maturare della causa estintiva della prescrizione, si sono , protratte comunque dal 2009 al 2011, a ciò dovendosi aggiungere che, in ogni caso, non risultano prospettati elementi concreti suscettibili di positiva considerazione che avrebbero giustificato una mitigazione ulteriore del trattamento sanzionatorio, fermo restando che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), in tema di attenuanti generiche, nel motivarne il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, venendo in rilievo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella vicenda in esame.

LIO Anche il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva appare infine immune da censure, avendo al riguardo la Corte territoriale sottolineato che la protrazione nel tempo delle omissioni contributive non consentiva di formulare una prognosi positiva .sull'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato. Anche in tal caso non si ravvisano profili di criticità nella sentenza impugnata, avendo questa Corte al riguardo affermato (Sez. 5, n. 528 del 23/11/2006, dep. 2007, Rv. 235695) che la conversione della pena detentiva ai sensi degli art. 53 e ss. della legge n. 689 del 1981 è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e della prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili, risultando la contraria valutazione operata nel caso di specie idonea a resistere alle obiezioni difensivX_ in quanto sorretta da considerazioni non manifestamente illogiche.

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Iandiorio deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr