Sentenza — n. 34090/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 22 settembre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 19 novembre 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di due anni di reclusione, per reati di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità penale. La difesa lamenta la falsità del presupposto da cui muove la Corte d'appello, secondo cui vi erano 19 cooperative che avevano aderito al consorzio Eurocoop s.c.a.r.I., avevano compensato debiti di imposta per un ingente ammontare, erano tutte rappresentate dai medesimi soggetti, tra cui l'imputato, si avvalevano dello stesso commercialista e avevano sede nello stesso luogo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34090/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel ricorso si afferma, in senso contrario, che vi erano solo due società amministrate dall'imputato e che avevano sede in Milano, a differenza delle altre società coinvolte. L'autonomia della posizione dell'imputato sarebbe confermata, poi, dal fatto che la vicenda era stata trattata dall'Agenzia delle entrate di Milano e non da quella di Roma, come negli altri casi oggetto di indagine. Si lamenta, inoltre, che l'amministrazione finanziaria aveva provveduto in via autonoma e senza contraddittorio a ricostruire il reddito delle società sottoposte ad ispezioni, con metodo induttivo, basandosi sul modello unico 2013 e senza effettuare accesso alle sedi operative o acquisire informazioni presso i clienti.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Moschella Giuseppe, nato a Napoli il 20/07/1967 avverso la sentenza del 22/09/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137/2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 settembre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 19 novembre 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di due anni di reclusione, per reati di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità penale. La difesa lamenta la falsità del presupposto da cui muove la Corte d'appello, secondo cui vi erano 19 cooperative che avevano aderito al consorzio Eurocoop s.c.a.r.I., avevano compensato debiti di imposta per un ingente ammontare, erano tutte rappresentate dai medesimi soggetti, tra cui l'imputato, si avvalevano dello stesso commercialista e avevano sede nello stesso luogo.
Nel ricorso si afferma, in senso contrario, che vi erano solo due società amministrate dall'imputato e che avevano sede in Milano, a differenza delle altre società coinvolte. L'autonomia della posizione dell'imputato sarebbe confermata, poi, dal fatto che la vicenda era stata trattata dall'Agenzia delle entrate di Milano e non da quella di Roma, come negli altri casi oggetto di indagine. Si lamenta, inoltre, che l'amministrazione finanziaria aveva provveduto in via autonoma e senza contraddittorio a ricostruire il reddito delle società sottoposte ad ispezioni, con metodo induttivo, basandosi sul modello unico 2013 e senza effettuare accesso alle sedi operative o acquisire informazioni presso i clienti.
Vi sarebbe, dunque, una violazione del diritto al contraddittorio, mentre il processo verbale di constatazione non può essere considerato atto fidefacente o dotato di portata penale rilevante, rappresentando al più uno spunto investigativo, che avrebbe necessitato di ulteriori approfondimenti. 2.2. In secondo luogo, si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen., sul rilievo che la sentenza non avrebbe esplicitato i motivi che hanno precluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur trattandosi di un imputato incensurato, che aveva prodotto la documentazione necessaria per chiarire la sua posizione ed aveva mantenuto un buon comportamento processuale, non potendosi considerare a suo carico la mancata adesione alle sanzioni irrogate in sede amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo - riferito alla prova della responsabilità penale - è inammissibile, perché formulato in modo non specifico. La difesa si limita a formulare mere asserzioni circa una pretesa non assimilabilità della situazione dell'imputato a quella degli altri soggetti coinvolti nell'indagine e circa una pretesa violazione del principio del contraddittorio. Non contesta, però, la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si basa sull'accertamento svolto, avente ad oggetto una pluralità di società, che erano oq;semplici strutture fittiziamente interposte, presso le quali erano state rinvenute fatture passive che erano mere copie di documenti originali in realtà inesistenti, mentre altri documenti presentavano evidenti segni di falsificazione.
Quanto specificamente alla fattispecie in esame, che non concerne l'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma la presentazione di dichiarazione mendace, la Corte d'appello ha correttamente evidenziato che l'imputato non aveva fornito alcun sostrato documentale idoneo a fondare il contenuto delle dichiarazioni dei redditi delle società, neanche con riferimento ai costi che asseriva di avere sostenuto. La valutazione della responsabilità penale non si è dunque basata - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa - su un mero accertamento induttivo, ma sulla constatazione dell'esistenza di una convergenza di elementi individualizzati.
E deve ribadirsi che l'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). 1.2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di doglianza, riferito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa non considera, infatti, che gli elementi richiamati con il ricorso per cassazione sono già stati oggetto di considerazione da parte dei giudici di primo e secondo grado con conforme valutazione e, in considerazione della loro genericità, sono stati ritenuti recessivi rispetto ai dati rappresentati dalla notevole offensività del sistema illecito utilizzato e dall'entità dell'imposta evasa, a fronte di una pena assai modesta.
2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M 3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale