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Sentenza — n. 34089/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34089/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34089/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26 febbraio 2020, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani dell'8 aprile 2013, con la quale Mario Abruzzese era stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere coltivato senza autorizzazione 107 piante di marijuana interrate in 58 vasi di plastica, da cui erano ricavabili 192.600 dosi medie; fatto accertato in Corato il 5 giugno 2012.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34089/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Abruzzese deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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abuso di sostanze traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti consumo di canapa seminativi coltivazione di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Abruzzese deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Abruzzese Mario, nato ad Andria il 01-07-1979, avverso la sentenza del 26-02-2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 febbraio 2020, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani dell'8 aprile 2013, con la quale Mario Abruzzese era stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere coltivato senza autorizzazione 107 piante di marijuana interrate in 58 vasi di plastica, da cui erano ricavabili 192.600 dosi medie; fatto accertato in Corato il 5 giugno 2012.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, Mario Abruzzese, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'illogicità della motivazione con riferimento alla formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che le piante sequestrate non erano state nemmeno innestate nel terreno, essendo contenute in vasi di plastica, da ciò desumendosi che le stesse non avevano alcun principio attivo e dunque alcuna utilità per il mercato illecito. Dunque, in presenza di una coltivazione nemmeno in itinere, il fatto al più poteva essere inquadrato nello schema del delitto tentato, rilevandosi tuttavia in proposito che gli atti compiuti non potevano ritenersi idonei, non essendo le piante in grado di venire a maturazione, se non dopo la collocazione nel terreno.

In ogni caso, conclude la difesa, il fatto ben poteva essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che il quantitativo ricavabile dalla coltivazione era qualificabile in termini di lieve entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Iniziando dal primo profilo di censura, concernente la configurabilità del reato contestato, occorre evidenziare che sul punto non si ravvisa alcuna criticità nelle due conformi sentenze di merito, nelle quali sono stati innanzitutto rimarcati i tratti essenziali della vicenda storica delineata dalle risultanze investigative disponibili, da cui è emerso che sono state sequestrate 107 piante di marijuana interrate in 58 vasi di plastica, avendo la consulenza tecnica disposta dal P.M. accertato altresì che tali piante, nella pacifica disponibilità di Abruzzese, erano in grado di produrre 192.600 dosi medie, da 25 mg. ciascuna.

Veniva poi verificato che le piante appartenevano a una varietà geneticamente modificata, in grado di generare rapidamente il principio attivo, raggiungendo un'altezza di 1,5-2 mt. se coltivate al chiuso e di 2,5-3 mt. se coltivate 4i/( 11-zAt ‘eie, 043 Alla stregua di tali elementi probatori, è stato legittimamente ritenuto ravvisabile il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti nella forma consumata, ciò in coerenza con l'affermazione delle Sezioni Unite questa Corte (sentenza n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624), secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungére a maturazione e a produrre sostanza a effetto stupefacente, caratteristiche queste come detto sussistenti nel caso di specie e idonee a ritenere integrato il reato nella forma consumata, avendo le Sezioni Unite precisato che per coltivazione si intende l'attività svolta dall'agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto, assumendo cioè rilievo penale, nell'ottica della qualificazione della fattispecie come reato di pericolo presunto, pur con la necessità della verifica dell'offensività in concreto del bene giuridico protetto, la coltivazione a qualsiasi stadio della pianta che corrisponda al tipo botanico, purché si svolga in condizioni tali da potersene prefigurare il positivo sviluppo, come appunto accertato nell'ambito del presente giudizio.

Di qui la manifesta infondatezza della censura difensiva, ripropositiva di un tema già adeguatamente affrontato dai giudici di merito con considerazioni pertinenti.

2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto alla seconda doglianza. In ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, occorre infatti richiamare il condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 27524 del 10/05/2017, Rv. 270492 e Sez. 3, n. 12381 del 02/03/2010, Rv. 246463), secondo cui la fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente e deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che, oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto.

Orbene, alla luce di tale premessa ermeneutica, deve escludersi che il diniego da parte della Corte territoriale della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 in favore del ricorrente presti il fianco alle censure difensive. E invero sia il G.U.P. che la Corte territoriale, pur escludendo la contestata aggravante ex art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, hanno tuttavia ragionevolmente valorizzato, in ciò senza incorrere in alcun profilo di contraddittorietà, la circostanza che, al termine del ciclo produttivo, si sarebbero ricavate dalle piante coltivate dall'imputato ben 192.600 dosi medie, circostanza questa idonea a escludere la qualificazione del fatto in termini di lieve entità, e ciò anche in considerazione del fatto che la coltivazione è avvenuta con l'ausilio di strumentazione apposita, ovvero con mezzi di irrigazione e uso di fitofarmaci, ciò a riprova di un'attività illecita dalle caratteristiche non proprio trascurabili.

Anche in tal caso la motivazione delle sentenze di merito, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le richiamate coordinate interpretative, resiste dunque alle obiezioni difensive, invero non adeguatamente specifiche.

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Abruzzese deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03/06/2021 Il Cos