Sentenza — n. 34088/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 22 settembre 2020, la Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente e ne ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione e 350 euro di multa in ordine al reato continuato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modiff., dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso il versamento delle ritenute contributive e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti della società di cui egli era legale rappresentante, per il complessivo importo di euro 452.144,04, nei mesi di luglio e agosto 2013 e dal mese di marzo al mese di ottobre 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 51 cod. pen, art. 45 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 34088/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 51660 del 09/10/2019, Moretti Cuseri; Sez. 3, n. 24147 del 14/03/2019, Petrocco; Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Locatelli; Sez. 3, n. 57868 del 25/10/2017, Brundo). 1.2. Occorre, peraltro, evidenziare che l'obbligazione nei confronti dell'istituto previdenziale penalmente sanzionata dal reato in esame è funzionale 3 g•/(.,.., p al soddisfacimento di interessi della medesima natura di quelli a cui risponde l'obbligo della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di condotte riconducibili, la prima, alla tutela dei diritti riconosciuti e garantiti ai lavoratori dall'art. 38, secondo comma, Cost. e, la seconda„ alla tutela di quelli ai medesimi assicurati dall'art. 36, primo comma, della Carta fondamentale.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cantarelli Alessandro, nato a Perugia il 27/06/1967 avverso la sentenza del 22/09/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica e conclusiva depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. Niki Rappuoli, il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 settembre 2020, la Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente e ne ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione e 350 euro di multa in ordine al reato continuato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modiff., dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso il versamento delle ritenute contributive e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti della società di cui egli era legale rappresentante, per il complessivo importo di euro 452.144,04, nei mesi di luglio e agosto 2013 e dal mese di marzo al mese di ottobre 2014.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con [primi tre motivi, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, I. 638/1983 ed il vizio di motivazione per non essere state prese in considerazione le doglianze rassegnate con il gravame a proposito, rispettivamente: 2.1. dell'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato a causa dell'assoluta impossibilità di adempiere dovuta ad una improvvisa, incolpevole ed indomabile crisi economica e benché l'imputato avesse impegnato tutti i propri averi per fronteggiare la situazione; 2.2. della sussistenza, per le ragioni di cui sopra, della causa della forza maggiore; 2.3. dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non avendo avuto l'imputato la volontà di omettere i dovuti versamenti e non avendo potuto onorare il debito fiscale per adempiere al piano di risanamento aziendale sottoscritto con le banche, ai sensi dell'art. 67 L.F., al fine di poter ottenere nuove linee di credito, tuttavia risultate insufficienti a risolvere la crisi d'impresa, poi sfociata nella dichiarazione di fallimento.
3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, I. 638/1983 per non essere stata ravvisata la causa di non punibilità prevista dalla seconda parte di tale disposizione, posto che l'imputato aveva rateizzato gli omessi versamenti contestati in imputazione prima di ricevere le diffide relative all'accertamento delle violazioni, la seconda delle quali era intervenuta dopo la presentazione della richiesta di ammissione ad un concordato preventivo con conseguente blocco delle rateizzazioni ex art. 168 L.F.
4. Con gli ultimi due motivi di ricorso si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione quanto, rispettivamente, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e all'eccessività della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi tre motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione - non sono fondati. Diversamente da quanto osserva il ricorrente, la Corte territoriale ha dato esaustiva e logica motivazione circa l'irrilevanza della crisi economica della società di cui l'imputato era legale rappresentante in ordine alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice che punisce il mancato versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali. La situazione di crisi economica rappresentata dal ricorrente - trascinatasi per anni - non può infatti integrare gli estremi della forza maggiore, né escludere l'elemento soggettivo, a nulla peraltro rilevando, rispetto al giudizio sulla già intervenuta consumazione del reato, le successive condotte volte al risanamento aziendale. 1.1.
In particolare, la sentenza impugnata richiama e correttamente applica i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo pacifico che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l. n. 463 del 1983, conv. nella legge n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013, dep. 2014, Casella, Rv. 258056).
Né rileva il fatto che il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 43811 del 10/04/201-7, Agozzino, Rv. 271189). Questi principi sono stati anche di recente più volte ribaditi (cfr., ex multis:
Sez. 3, n. 51660 del 09/10/2019, Moretti Cuseri; Sez. 3, n. 24147 del 14/03/2019, Petrocco; Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Locatelli; Sez. 3, n. 57868 del 25/10/2017, Brundo). 1.2. Occorre, peraltro, evidenziare che l'obbligazione nei confronti dell'istituto previdenziale penalmente sanzionata dal reato in esame è funzionale 3 g•/(.,.., p al soddisfacimento di interessi della medesima natura di quelli a cui risponde l'obbligo della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di condotte riconducibili, la prima, alla tutela dei diritti riconosciuti e garantiti ai lavoratori dall'art. 38, secondo comma, Cost. e, la seconda„ alla tutela di quelli ai medesimi assicurati dall'art. 36, primo comma, della Carta fondamentale.
Proprio per questo la giurisprudenza di questa Corte più sopra citata ha individuato nell'imprenditore- datore di lavoro il dovere di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare. Del resto - si è ancor più di recente affermato - nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683, che ha conseguentemente escluso che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali potesse considerarsi scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni).
Queste osservazioni ulteriormente giustificano la non assimilabilità del caso di specie rispetto a quello dell'imprenditore che, a causa delle difficoltà economiche, ometta il versamento di ritenute certificate o dell'IVA, sì che non giova la pur minoritaria giurisprudenza dal ricorrente richiamata questo proposito. 1.3. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 45 cod. pen., occorre ribadire che, per consolidato orientamento, le difficoltà economiche in cui versa il soggetto che commette un reato non sono riconducibili al concetto di forza maggiore, che postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente (Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880).
Questo principio trova applicazione anche con riferimento ai reati omissivi in materia di versamento di imposte e contributi assistenziali, posto che, in tali casi, l'inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128). Nella motivazione della citata sentenza - che richiama numerosi precedenti conformi e che il Collegio integralmente condivide - si legge che «la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente», sicché questa Suprema Corte «ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986;
Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822). Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856). 5.21. Ne consegue che:
a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta;
b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità;
c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dal mancato pagamento alla . singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità;
d) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico» (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, deo. 2015, Schirosi). 1.4. V'è peraltro da osservare che l'obbligo di corresponsione delle ritenute previdenziali ed assistenziali - scadendo il sedicesimo giorno del mese successivo - è sostanzialmente coevo al pagamento delle retribuzioni alle quali si riferisce, sicché gli spazi per ritenere l'assenza dell'elemento soggettivo o l'integrazione della causa della forza maggiore appaiono oggettivamente ristretti e, nel caso di specie, in alcun modo fondatamente allegati, anche alla luce del rilievo, contenuto nella sentenza impugnata e sostanzialmente ammesso pure ricorso, che la crisi economica si trascinava da anni e che l'imputato aveva cercato, anche con l'INPS, di dilazionare il debito contributivo.
Contrariamente a quanto allega il ricorrente, non solo questa condotta dilatoria non vale ad escludere il dolo, ma ampiamente giustifica l'attestazione dei giudici di merito secondo cui si trattava di una scelta consapevole, sicché la doglianza sul punto è ictu ()cui/ infondata. 5 2Lt 9 1.5. Aderenti ai principi di diritto più sopra esposte e non manifestamente illogiche, da ultimo, sono le argomentazioni addotte nelle sentenze di merito per escludere rilievo scriminante ai tentativi effettuati dal ricorrente - valorizzati sul piano sanzionatorio per la concessione delle circostanze attenuanti generiche - per porre rimedio alla crisi di liquidità, anche impegnando risorse personali e sottoscrivendo un accordo ex art. 67 I.f., il cui adempimento, tuttavia, certo non poteva legittimare la violazione della legge penale.
2. Il quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. La causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983, opera soltanto se il datore di lavoro "provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". 2.1. Il ricorrente non deduce esservi stato un pagamento delle somme contestate, neppure rateizzato, nel termine di tre mesi dalla diffida - e, anzi, sostanzialmente lo esclude - sicché le doglianze contenute in ricorso sono del tutto generiche rispetto alla dedotta violazione di legge, che certo non sussiste laddove non si escluda la punibilità a fronte del rateizzo delle somme dovute conseguente ad un accordo con Equitalia che conceda una dilazione superiore a quella prevista dalla legge.
A ritenere diversamente, difatti, in assenza di una previsione di legge e, anzi, in contrasto con la stessa, si rimetterebbe ad una discrezionale decisione dell'ente addetto alla riscossione la possibilità di incidere sulla rilevanza penale delle condotte configurate come reato, con grave vulnus al principio di legalità che vige in materia penale 2.2. Quanto, poi, alla pretesa impossibilità di fruire della causa di non punibilità in ordine alle più recenti omissioni, per essere stato attivato il ricorso al concordato preventivo, questa Corte ha già chiarito che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il legale rappresentante della società tenuta agli obblighi contributivi può beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, anche nel caso in cui, medio tempore, la società sia stata ammessa al concordato preventivo, eventualmente attivando la procedura di autorizzazione per il compimento di atti di amministrazione straordinaria urgenti, prevista dagli artt. 161, comma 7, e 167 legge fall. al fine di estinguere le passività (Sez. 3, n. 31327 del 06/06/2019, Trombini, Rv. 276277).
3. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte cha va qui ribadito, l'art. 62, n. 6, cod. pen. prevede due distinte circostanze (la riparazione totale del danno ed il ravvedimento operoso) che hanno sfere di applicazione generalmente autonome: l'una è, infatti, correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma economicamente risarcibile; l'altra si collega, invece, al danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.
Ne consegue che le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole, successiva alla emissione del reato, abbia distintamente realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi (Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv. 260290;
Sez. 1, n. 27542 del 27/05/2010, Galluccio, Rv. 247710). Nessun rilievo può attribuirsi, pertanto, al soltanto parziale versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali oggetto della contestazione di omesso versamento, poiché in relazione a tale reato la riconoscibilità della circostanza attenuante comune in parola postula necessariamente la riparazione integrale del danno economico arrecato all'ente previdenziale. Se il versamento si verifica nel termine di tre mesi dalla scadenza, il disvalore penale del fatto è sostanzialmente eliso alla luce della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983; se esso avviene invece dopo il decorso del suddetto termine ma prima del giudizio - unitamente, peraltro, alle eventuali sanzioni civili dovute per il ritardato adempimento - ricorrerà invece la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
Nel caso di specie, è pacifico che non si è verificata neppure questa seconda eventualità, sicché del tutto correttamente la Corte territoriale ha negato la sussistenza dell'invocata attenuante.
4. Il sesto motivo di ricorso è parimenti inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, sottoponendo a questa Corte valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di cassazione. Ed invero, il percorso logico seguito dal giudice d'appello - che, pur valutando le circostanze indicate dall'appellante, ha altresì considerato il significativo importo dei contributi omessi - è stato adeguatamente esposto, non appare inficiato da illogicità manifesta e non è dunque sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo peraltro ossequioso dei parametri sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del reo previsti dall'art. 133 cod. pen.1/ D'altra parte, può altresì richiamarsi il principio secondo cui, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - qual è quella nella specie applicata - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serrat:ore, Rv. 256197).
5. Il ricorso, complessivamente infondato, va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il reato, infatti, non è prescritto, neppure con riguardo all'omesso versamento della più risalente mensilità (luglio 2013). Il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo iii calendario comune (Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650;
Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998, Carpinteri, Rv. 211066). Il più risalente illecito si è consumato il 20 agosto 2013, termine ultimo per poter effettuare il versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni del precedente mese di luglio, ed il computo del termine di prescrizione - da quantificarsi, tenendo conto degli atti interruttivi, in sette anni e mezzo, cui debbono essere sommati i tre mesi previsti dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983, giusta la previsione contenuta nel successivo comma 1-quater - decorreva, pertanto, dal 21 agosto 2013 e non è quindi