Sentenza — n. 34086/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 8 luglio 2019, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato la penale responsabilità di Domenico Librasi e Brunella Guarneri per più reati di dichiarazione fraudolenta per uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e, previa unificazione sotto il vincolo della continuazione dei fatti a ciascuno ascritti, li aveva i g_ condannati alle pene ritenute di giustizia. Secondo i giudici di merito, Domenico Librasi, al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, quale legale rappresentante della "Orizzonti s.r.l.", avrebbe indicato elementi passivi fittizi: -) nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2010, presentate il 29 settembre 2011, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse da "Plannynwerth s.r.l." per un importo pari a 162.100,00 euro di imponibile (capo A); -) nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2011, presentate ottobre 2012, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse da "Plannynwerth s.r.l.", per un importo pari a 84.500,00 euro di imponibile (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34086/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) in ogni caso, rapporti effettivi della "Plannynwerth s.r.l." con "Orizzonti s.r.l. " e con "The Service s.r.l." sono riconosciuti anche nella sentenza di primo grado. Si osserva, poi, che la sentenza impugnata offre una motivazione lacunosa, perché si limita a sottolineare il dato della "assurdità" del comportamento riferito dagli imputati all'amministratore della "Plannynwerth s.r.l.".2.2. Con il secondo motivo, relativo alla sola Guarneri, si denuncia si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo della stessa in ordine ai reati per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Librasi Domenico, nato a Palazzo San Gervasio il 02/05/1943 2. Guarneri Brunella, nata a Milano il 28/11/1962 avverso la sentenza in data 08/07/2019 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2019, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato la penale responsabilità di Domenico Librasi e Brunella Guarneri per più reati di dichiarazione fraudolenta per uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e, previa unificazione sotto il vincolo della continuazione dei fatti a ciascuno ascritti, li aveva i g_ condannati alle pene ritenute di giustizia. Secondo i giudici di merito, Domenico Librasi, al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, quale legale rappresentante della "Orizzonti s.r.l.", avrebbe indicato elementi passivi fittizi: -) nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2010, presentate il 29 settembre 2011, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse da "Plannynwerth s.r.l." per un importo pari a 162.100,00 euro di imponibile (capo A); -) nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2011, presentate ottobre 2012, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse da "Plannynwerth s.r.l.", per un importo pari a 84.500,00 euro di imponibile (capo B).
Inoltre, Domenico Librasi e Brunella Guarneri, il primo quale amministratore di fatto e la seconda quale legale rappresentante della "The Service s.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, avrebbero indicato elementi passivi fittizi: -) nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2010, presentate il 29 settembre 2011, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse da "Plannynwerth s.r.l.", per un importo pari a 63.150,00 euro di imponibile (capo C); -) nelle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2011, presentate I'l ottobre 2012, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti apparentemente emesse da "Plannynwerth s.r.l.", per un importo pari a 6.000,00 euro di imponibile (capo D).
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Domenico Librasi e Brunella Guarneri, con un unico atto a firma dell'avvocato Pietro Antonio Biancato, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati per i quali è stata affermata la penale responsabilità. Si deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato come elementi a carico indizi equivoci. Si rappresenta, in particolare, che:
a) la materiale predisposizione della fatture della "Plannynwerth s.r.l." da parte di Brancasi, invece che dall'amministratore di tale impresa, è stata spiegata in ragione della trascuratezza di quest'ultimo;
b) la confusione, nelle fatture emesse dalla "Plannynwerth s.r.l.", delle partite IVA della "Orizzonti s.r.l. " e della "The Service s.r.l." è stata spiegata alla luce degli stretti rapporti di collaborazione tra queste due società;
c) in ogni caso, rapporti effettivi della "Plannynwerth s.r.l." con "Orizzonti s.r.l. " e con "The Service s.r.l." sono riconosciuti anche nella sentenza di primo grado. Si osserva, poi, che la sentenza impugnata offre una motivazione lacunosa, perché si limita a sottolineare il dato della "assurdità" del comportamento riferito dagli imputati all'amministratore della "Plannynwerth s.r.l.".2.2. Con il secondo motivo, relativo alla sola Guarneri, si denuncia si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo della stessa in ordine ai reati per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità.
Si deduce che non sono stati evidenziati elementi da cui desumere la consapevolezza della ricorrente circa la asserita inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture in contestazione. Si precisa che Librasi, marito della Guarneri, ha detto di aver chiesto alla moglie di fungere da legale rappresentante della "The Service s.r.l." solo per evitare che detta ditta venisse ritenuta una società di comodo, e di essere stato lui il reale gestore dell'impresa. Si osserva che la Corte d'appello valorizza la semplice condotta di accettazione della carica, e, quindi, di fatto, trasforma un reato doloso in reato colposo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.
2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate nel primo motivo di ricorso, le quali contestano la concludenza al di là del ragionevole dubbio degli elementi addotti dalla sentenza impugnata per affermare la natura fittizia delle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali delle società "Orizzonti s.r.l." e "The Service s.r.l." per gli anni 2010 e 2011 e formalmente riconducibili alla società "Plannynwerth s.r.l.". La Corte d'appello è pervenuta alla conclusione che le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali delle società "Orizzonti s.r.l." e "The Service s.r.l." per gli anni 2010 e 2011 e formalmente riconducibili alla società "Plannynwerth s.r.l." siano mendaci indicando una pluralità di elementi.
Si premette che l'amministratore della società "Plannynwerth s.r.l." ha disconosciuto le fatture formalmente emesse da questa società nei confronti delle società "Orizzonti s.r.l." e "The Service s.r.l.", e, con riguardo alle stesse, ha presentato denuncia nei confronti dell'odierno ricorrente Domenico Librasi, legale rappresentante di "Orizzonti s.r.l." e amministratore di fatto di "The Service s.r.l.". Si rappresenta, poi, che: -) le fatture in questione, sebbene formalmente emesse da "Plannynwerth s.r.l.", furono materialmente formate da Librasi, come ammesso da costui, e come comprovato dai files rinvenuti nei computer del medesimo; -) le fatture da ritenere mendaci presentavano una diversa veste grafica rispetto a quelle riconosciute come genuine dall'amministratore di "Plannynweth s.r.l.", ad esempio per formato e diciture; -) alcune di queste fatture indicavano la partita IVA della "Orizzonti s.r.l." invece che quella della "The Service s.r.l.", pur essendo rilasciate nei confronti di quest'ultima società; -) non sono stati mai esibiti i contratti relativi alle operazioni alle quali si riferiscono le fatture; -) i pagamenti degli importi indicati nelle fatture risultano effettuati nella grande maggioranza per cassa; -) la società "Plannynweth s.r.l.", per quanto formalmente creditrice di quasi 200.000,00 euro nei confronti delle società "Orizzonti s.r.l." e "The Service s.r.l.", non risulta aver mai intrapreso una qualche iniziativa per ottenere il pagamento di quella somma.
Si osserva, infine, che appare del tutto inverosimile la tesi difensiva, prospettata da Librasi nel corso del processo, secondo la quale le fatture erano state materialmente formate dalla segretaria delle ditte destinatarie, a lui facenti capo, per l'indisponibilità di idonei strumenti da parte della "Plannynwerth s.r.l.", anche perché, da un lato, questa procedura era particolarmente onerosa per l'emittente, il quale aveva sede a Faenza, mentre gli uffici delle società "Orizzonti s.r.l." e "The Service s.r.l." erano ubicati a Bergamo, e, dall'altro, perché, comunque, "Plannynwerth s.r.l." risulta aver emesso regolari fatture.
Sulla base degli elementi acquisiti ed indicati in motivazione, immuni da vizi sono le conclusioni della Corte d'appello in ordine alla fittizietà delle fatture in contestazione. Invero, gli elementi indicati sono plurimi, concordanti e congrui rispetto al giudizio affermativo della falsità delle fatture emesse da "Plannynwerth s.r.l." nei confronti di "Orizzonti s.r.l." e "The Service s.r.l." in quanto riferite ad operazioni in realtà non realizzate e quindi inesistenti. Le critiche formulate nei ricorsi, inoltre, si risolvono semplicemente nella prospettazione di una diversa interpretazione degli elementi acquisiti, al fine di sminuirne la efficacia dimostrativa in ordine alla falsità delle fatture, ma non riescono ad evidenziare vizi logici giuridicamente apprezzabili nel discorso giustificativo della Corte d'appello.
3. Prive di specificità sono le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, le quali contestano la ritenuta sussistenza del dolo della ricorrente Brunella Guarneri circa la fittizietà delle fatture, deducendo che la colpevolezza è fondata sulla mera circostanza dell'accettazione della carica di legale rappresentante della società "The Service s.r.l.". Effettivamente, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, nei reati tributari la prova del dolo specifico dell'amministratore di diritto di una società il quale funge da prestanome richiede degli indici ulteriori rispetto alla mera assunzione della carica societaria.
Questi indici ulteriori, però, possono essere costituiti tanto da elementi da cui desumere la consapevolezza della macroscopica illegalità dell'attività svolta (v. Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2028, dep. 2019, Marni, Rv. 275830-01), quanto da elementi da cui desumere la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento, da parte del soggetto investito della carica formale, di un ruolo comunque attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati (cfr. Sez. 3, n. 1722 del 25/09/2019, dep. 2020, Passoni, Rv. 277507-01).
La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità della ricorrente Guarneri per i reati relativi alle dichiarazioni presentate per conto della società "The Service s.r.l." specificando che la stessa non aveva semplicemente assunto la carica di legale rappresentante della persona giuridica, ma aveva anche operato attivamente per conto della società. In particolare, la Corte d'appello rappresenta che, a dire dello stesso Librasi, il quale pure ha cercato di minimizzare il ruolo svolto dalla moglie, la ricorrente, agendo per conto della "The Service s.r.l.", si interessava di chiedere l'autorizzazione per installare i cartelloni pubblicitari, in attuazione dell'oggetto sociale dell'impresa, e curava direttamente i rapporti contrattuali della stessa con il titolare della società "Plannynwerth s.r.l.".
In questo modo, la Corte d'appello ha evidenziato che Brunella Guarneri non solo ha rivestito la carica formale di amministratore della "The Service s.r.l.", ma ha anche operato per conto della stessa e, soprattutto, ha curato in tutto o in parte i rapporti con il titolare della "Plannynwerth s.r.l.", ossia della ditta che ha emesso le fatture relative ad operazioni inesistenti utilizzate nelle dichiarazioni fiscali attraverso le quali sono stati commessi i reati in contestazione. Sono stati così rappresentati elementi da cui desumere che Brunella Guarneri, all'epoca dei fatti, svolse un ruolo attivo per l'impresa di cui era legale rappresentante anche in relazione ai settori interessati dalle false fatture, e che, quindi, la stessa era consapevole delle criticità gestionali della società, con conseguente accettazione del rischio relativo alla commissione di reati oggettivamente realizzati.
Di conseguenza, la censura del ricorso secondo cui la colpevolezza è fondata sulla mera circostanza dell'accettazione della carica di legale rappresentante della società "The Service s.r.l." non si confronta con le diverse, puntuali e decisive indicazioni della sentenza impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5 2"
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali