Sentenza — n. 34085/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 16.6.2020, depositata il 20.6.2020, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 1.7.2019, che aveva condannato l'imputato Chaabani Hichem (CU 01DU2VG), in esito a giudizio abbreviato, ritenuta ed applicata la contestata recidiva reiterata infraquinquennale ed unificate le condotte nel vincolo della continuazione, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.800 di multa, in relazione ai reati allo stesso ascritti ai capi a) e b), entrambi riconducibili al paradigma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 comma 1 cod. proc. pen, art. 544, comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34085/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo, infine, veicola l'omogenea censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo b) dell'imputazione (precedenti cessioni di gr. 0,50 di cocaina, per tre volte a settimana, al Ciampelli fra il 1.10.2018 e il 1.2.2019), in presenza di mere dichiarazioni accusatorie del soggetto acquirente, senza alcun riscontro oggettivo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHAABANI HICHEM nato il 23/08/1979 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO BERNAZZANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16.6.2020, depositata il 20.6.2020, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 1.7.2019, che aveva condannato l'imputato Chaabani Hichem (CU 01DU2VG), in esito a giudizio abbreviato, ritenuta ed applicata la contestata recidiva reiterata infraquinquennale ed unificate le condotte nel vincolo della continuazione, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.800 di multa, in relazione ai reati allo stesso ascritti ai capi a) e b), entrambi riconducibili al paradigma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
2. Avverso tale decisione propone ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia avv. Domenico Zanon, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., nullità della sentenza per violazione degli artt. 546, comma 1, lett. f), e comma 3, e 544, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che, mentre nella parte motiva della decisione la Corte territoriale ha affermato che «sussistono le ragioni per applicare l'art. 544, comma 3, nei termini del dispositivo», in quest'ultimo era stata apposta l'indicazione testuale «visto l'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. assegna termine al di giorni per il deposito della decisione»: indicazione, questa, evidentemente priva di alcuna concreta determinazione del termine di deposito della sentenza, con conseguente nullità per incompletezza del dispositivo in uno dei suoi elementi essenziali. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., il vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo a) dell'imputazione, atteso che, nel condannare l'imputato per l'episodio di cessione ad Alberto Ciampelli di un quantitativo di 0,4 gr. di cocaina per il corrispettivo di euro 50, avvenuto in data 2.2.2019, la Corte aveva illegittimamente disatteso la versione difensiva imperniata sull'uso di gruppo della sostanza stupefacente consegnata, che avrebbe dovuto essere successivamente consumata dal cessionario assieme allo stesso Chaabani e a due ragazze.
In tale senso, si afferma che non rispondeva al vero che fra il ricorrente ed il Ciampelli non vi fosse una conoscenza approfondita, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, e, d'altro canto, non era illogico che lo stupefacente da usarsi in gruppo potesse essere portato dal soggetto che era arrivato prima all'appuntamento rispetto all'altro, ossia dal Ciampelli; né la Corte aveva correttamente considerato che la perquisizione domiciliare a carico del ricorrente aveva dato esito negativo in ordine al rinvenimento di ulteriori sostanze stupefacenti e che la somma di denaro di euro 1300, originariamente sottoposta a vincolo reale, era stata dissequestrata in tt; sede di riesame in quanto priva di collegamento immediato e diretto con l'illecita condotta attribuita al ricorrente. 2.3.
Il terzo motivo, infine, veicola l'omogenea censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo b) dell'imputazione (precedenti cessioni di gr. 0,50 di cocaina, per tre volte a settimana, al Ciampelli fra il 1.10.2018 e il 1.2.2019), in presenza di mere dichiarazioni accusatorie del soggetto acquirente, senza alcun riscontro oggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo, va osservato che, come già ritenuto da questa Corte, «in materia di termini per l'impugnazione, allorché nel dispositivo della sentenza letto in udienza venga espressamente richiamata la disposizione dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e, tuttavia, manchi l'indicazione del termine, superiore a quello ordinario di quindici giorni dalla pronuncia, per il deposito della motivazione, questo deve ritenersi stabilito nel massimo di novanta giorni, previsto dalla norma, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 585 comma 1 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 12184 del 23/10/1998, Rv. 212372-01) Invero, la mancanza dell'indicazione del termine concretamente stabilito per il deposito della motivazione non rende il predetto richiamo normativo privo di effetti sul termine per impugnare, atteso che 544, comma 3, cod. proc. pen. indica comunque il termine massimo di novanta giorni.
Ne consegue, pertanto, che tale termine deve intendersi stabilito in mancanza di concreta indicazione del termine più esteso di quello ordinario da parte del giudice. In tale prospettiva, deve condividersi il rilievo che una diversa interpretazione, volta a privilegiare, in astratto, l'effettività dell'esercizio del potere attribuito al giudice dalla norma piuttosto che la semplice evocazione di questa senza l'indicazione concreta del termine, urterebbe contro il principio della tutela dell'affidamento delle parti in materia processuale, posto che l'indicazione espressa nel dispositivo dell'art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
è idonea ad indurre le parti a confidare in buona fede nel termine di 45 giorni per impugnare la sentenza. In tale contesto ermeneutico, l'omessa determinazione da parte del giudice del termine specifico «non ha la forza di vanificare il preciso richiamo al terzo comma, stante l'idoneità del termine massimo legislativamente previsto a colmare la lacuna, ma costituisce una semplice irregolarità che non può costituire impedimento al diritto dell'imputato di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e, nel caso di specie, per esercitare il diritto di impugnazione nel termine collegato dalla legge alla motivazione riservata ai h2- sensi dell'art. 544, comma 3 cod. proc. pen.» (così Sez. 4, n. 12184 del 23/10/1998, in motivazione).
Da quanto osservato consegue, dunque, che nella specie il termine fissato per il deposito della motivazione deve ritenersi stabilito in quello massimo di novanta giorni, previsto dalla norma, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione - nella specie rispettato - è di quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 585, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, risultano, parimenti, inammissibili. 2.1. Occorre rilevare, invero, che gli stessi si compendiano di una serie di censure che, lungi dall'evidenziare fratture motivazionali o incongruenze logiche nella ricostruzione ed interpretazione dei fatti, si risolvono nella rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, così da sollecitare l'esercizio di uno scrutinio non proponibile in questa sede.
Le doglianze del ricorrente, invero, sono dirette a contestare, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.„ al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623;
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole, altresì, che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche ( se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643). Ne consegue che «sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso analogo, cfr. anche Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). 2.2. Nella specie, occorre rilevare che la Corte territoriale ha, con motivazione congrua, coerente ed esente da manifeste illogicità, posto in rilevo come la prospettazione difensiva fosse priva di sostegno logico-probatorio, non avendo lo stesso ricorrente dato ragione della asserita pregressa conoscenza dell'acquirente Ciampelli per ragioni diverse dalla cessione di sostanze stupefacenti e tali da giustificare il trascorrere una serata insieme in compagnia di due ragazze, né le ragioni per cui il quantitativo di stupefacente, ove la versione difensiva avesse avuto qualche fondamento, non fosse stata portata direttamente dallo Chaabani la sera stessa.
La Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato il differente tenore delle dichiarazioni dell'acquirente dello stupefacente, il quale neppure conosceva le esatte generalità del ricorrente, al quale era solito rivolgersi esclusivamente al fine di acquistare droga per il proprio consumo. Parimenti, in tale contesto, la Corte ha congruamente escluso che la restituzione al ricorrente della somma di euro 1300, riconducibile alla mancanza di elementi da cui potesse inferirsi un collegamento immediato e diretto fra la stessa e l'illecita condotta, valesse ad escludere il fondamento della accertata responsabilità, atteso che le imputazioni riguardavano una singola cessione monitorata dagli operanti, per il solo corrispettivo di euro 50 e le pregresse singole consegne, risalenti nel tempo; analogamente, la deduzione difensiva secondo cui la perquisizione nell'abitazione del ricorrente non aveva rivelato l'esistenza di ulteriore sostanza stupefacente, da un lato non si confronta con il complessivo tessuto motivazionale delle conformi sentenze di primo e secondo grado, in doppia conforme, nel quale sono debitamente evidenziati, nei termini sopra sunteggiati, gli elementi che sorreggono l'affermazione di colpevolezza, non trascurando neppure di annotare come l'atto di p.g. avesse comunque consentito di rinvenire strumenti atti al confezionamento di dosi di stupefacente, quali un bilancino e guanti in lattice; dall'altro, ferma l'assenza di illogicità o incongruenze nella ricostruzione e nella valutazione concordemente operata dalle decisioni di merito, risulta palese che la doglianza è diretta ad ottenere una diversa valutazione in punto di fatto per giungere a conclusioni differenti sul piano del merito, che, come tali, non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
3. Non dissimilmente, con specifico riferimento al terzo motivo, va osservato che, come emerge dall'unitario compendio motivazionale che scaturisce dalle conformi decisioni di merito, le ulteriori condotte di cessione contestate al capo b) risultano accertate per effetto delle dichiarazioni rese dall'acquirente Ciampelli in relazione agli acquisti avvenuti nei cinque mesi precedenti all'ultimo episodio monitorato dagli inquirenti, in media a cadenze di tre forniture a settimana, ogni volta acquistando un quantitativo di circa 0,5 gr. di cocaina al presso di 50 euro; in tal senso, esente da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà risulta la conclusione della Corte territoriale che, in ciò ancora una volta sovrapponendosi alla conforme valutazione operata dal giudice di prime cure, ha considerato come le dichiarazioni in esame trovassero significativo riscontro sul piano logico dal fatto che le modalità di passaggio della sostanza stupefacente direttamente osservate dalla polizia giudiziaria fossero pienamente coerenti con quanto descritto dal teste in relazione alle pregresse cessioni.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, onde, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico