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Sentenza — n. 34084/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34084/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34084/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 30.01.2020 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 20.2.2019 che aveva condannato te; 21; 14 O imputati Giuseppe Caputo e Antonio Iodice rispettivamente alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1500 di multa e di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1800 di multa, ritenuta per entrambi l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e, quanto a Iodice, la continuazione fra i reati contestati.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. n. 309/90, art. 192 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 164 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34084/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'ulteriore richiesta della difesa del ricorrente, formulata «in via subordinata», nell'ipotesi di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del precedente motivo di ricorso è, ugualmente, inaccoglibile in ragione dell'inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che non può porsi la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, nei casi in cui il ricorso risulti in toto inammissibile, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero motivi di cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico ritardo ingiustificato dell'azione penale mancata prova di parzialità censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. n. 309/90
pen., l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e degli artt.
art. 192 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
La sentenza impugnata, infatti, adeguatamente rileva come la sanzione inflitta dal Tribunale, oggetto di conferma, «appare congrua ed equa alla stregua dell'art. 133 cod. pen.
art. 164 cod. pen
Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, il riferimento alla valenza ostativa delle risultanze del certificato del casellario giudiziale non può che essere interpretato, in mancanza di precisazioni di segno diverso, come riferita, in primo luogo, al presupposto enunciato dall'art. 164 cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GIUSEPPE nato a BARI il 07/10/1992 IODICE ANTONIO nato a TRIGGIANO il 13/03/1987 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO BERNAZZANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30.01.2020 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 20.2.2019 che aveva condannato te; 21; 14 O imputati Giuseppe Caputo e Antonio Iodice rispettivamente alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1500 di multa e di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1800 di multa, ritenuta per entrambi l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e, quanto a Iodice, la continuazione fra i reati contestati.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia, avv. Salvatore Campanelli per Caputo e Saverio Ingraffia per Iodice. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Caputo è affidato, in particolare, a due motivi, con il primo dei quali viene dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Lamenta la difesa del ricorrente che l'affermazione di responsabilità dell'imputato è stata raggiunta esclusivamente sulla base delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal Caputo alla p.g. in presenza del difensore, che avrebbero comunque dovuto essere vagliate per accertare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato; all'opposto, la Corte non ha considerato l'assenza di riscontri a tali dichiarazioni in ordine all'effettiva verificazione di un episodio di cessione di stupefacenti, rimasto indeterminato anche con riferimento alla reale esistenza dei soggetti indicati come acquirenti e, altresì, rispetto al preciso arco temporale in cui l'attività di spaccio si sarebbe concretizzata, che nell'imputazione viene fatta combaciare con il periodo delle indagini senza peraltro trovare corrispondenza certa nelle dichiarazioni del Caputo e corrispondenza con quella di cui all'imputazione. 2.2.

Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 133 e 163 cod. pen., nonché la mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione. In tale prospettiva, si rileva che il Collegio di appello non ha effettuato alcuna valutazione circa la possibilità di concedere all'imputato le attenuanti generiche, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado senza tenere conto, in particolare, del valore delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato. Inoltre, con riferimento alla sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale non ha motivato le ragioni del diniego di tale beneficio, posto che nella specie, pur in presenza di una pregressa condanna, esso avrebbe potuto cumulativamente essere concesso sino ad una pena detentiva massima di anni 2 e mesi 6 di reclusione, in quanto il Caputo all'epoca dei fatti era infraventunenne: profilo, quest'ultimo, che, secondo il ricorrente, la Corte territoriale potrebbe avere trascurato, tenuto conto del fatto che il predetto diniego è stato fondato sul semplice riferimento ai precedenti penali dell'imputato.3.

Il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Iodice è articolato nei termini seguenti. 3.1. Con un primo motivo si deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. e con riferimento al capo s) dell'imputazione (cessione a Beniamino Carbonara di una dose di cocaina, avvenuta in Triggiano il 22.10.2012), l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, oltre ad un vizio motivazionale, declinato sotto i seguenti profili. Lamenta, in particolare, la difesa del ricorrente l'esistenza di una motivazione meramente apparente, in quanto graficamente identica a quella redatta dal giudice di prime cure senza indicazioni delle ragioni della condivisione della sentenza impugnata né di quelle per cui sono stati ritenuti infondati i motivi di impugnazione.

Inoltre, si censura l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Carbonara nel corso dell'esame dibattimentale del 16.1.2019, allorché aveva rappresentato che la sostanza stupefacente consegnatagli dallo Iodice e rinvenuta dai verbalizzanti nella sua disponibilità (una dose di cocaina) era destinata ad un consumo in comune, idonea a qualificare la fattispecie di uso di gruppo; Il che si traduce, secondo il ricorrente, anche in una censura di violazione della legge penale. 3.2. In via subordinata, nell'ipotesi di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del precedente motivo di ricorso, si deduce l'intervenuta prescrizione dei reati successivamente alla udienza tenutasi avanti alla Corte d'appello del 30.1.2019 (rectius, 30.1.2020, data della pronuncia della sentenza impugnata), posto che gli episodi delittuosi di cui al capi s) ed, altresì, t) (cessione a Tarulli Pietro di gr. 4,338 di hashish) della rubrica sono contestati come commessi rispettivamente in data 22.10.2012 e 3.12.2012, onde, applicando il termine prescrizionale massimo di anni 7 e mesi 6, i reati in esame sarebbero estinti nei termini indicati.

RITENUTO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi proposti risultano inammissibili, in quanto generici e manifestamente infondati, oltre che rivolti a prospettare questioni di merito, come tali estranee al perimetro del sindacato di legittimità. 1.1. In via di opportuna premessa all'esame dei singoli motivi di ricorso, va precisato che, nella specie, ricorre un caso di cd. "doppia conforme", per cui, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr.

Sez.3, ri.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Nella specie, pertanto, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo, organico e inscindibile, al quale, dunque, occorre fare riferimento nella sua globalità al fine di valutare le censure dedotte e per giudicare della congruità della motivazione. 1.2. Ciò posto, va, altresì, osservato come le doglianze di entrambi i ricorrenti siano dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione dei fatti non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili, nella parte qui in considerazione, a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole, altresì, che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643). Ne consegue che «sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano fvfL- ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso analogo, cfr. anche Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). 1.3. È opportuno, ancora, richiamare il consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445;

Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01). In tale prospettiva, peraltro, occorre aggiungere che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593-01;

Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841-01; Sez. VI, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107- 01).

2. Tanto premesso, venendo all'esame del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Caputo, si osserva che il primo motivo risulta generico oltre che meramente reiterativo delle corrispondenti doglianze proposte con l'atto di appello e motivatamente rigettate dalla Corte territoriale. 2.1. La sentenza di appello, in ciò riprendendo la ricostruzione fatta dalla sentenza di primo grado, ha valorizzato, da un lato, l'esistenza degli elementi indiziari costituiti dal contenuto della telefonata intercettata in data 3.9.2012, nel corso della quale l'imputato - già sottoposto a controlli da parte degli operanti in relazione, come annotato dalla decisione di prime cure, al suo ipotizzato coinvolgimento in attività di spaccio per conto di altro soggetto - fissava un appuntamento con un individuo non identificato, ritenuto essere finalizzato alla cessione di stupefacenti, ed il fatto che il Caputo, al suo ritorno dopo il predetto A g“ appuntamento, si dava alla fuga a bordo di un motociclo non appena avvedutosi dell' "alt" intimatogli dagli operanti, che si erano appostati nei pressi della sua abitazione per intercettarlo; dall'altro, il fatto che, a seguito del successivo invito a presentarsi in caserma, il Caputo, assistito dal proprio difensore, rendeva dichiarazioni autoaccusatorie in ordine alle cessioni in più occasioni effettuate di sostanze stupefacenti quali hashish e marijuana, fornendo, altresì, i nominativi e le corrispondenti utenze telefoniche dei propri clienti: dichiarazioni acquisite con il consenso delle parti (circostanze, queste, non contestate dalla difesa: cfr., in tal senso, l'atto di appello).

In tale prospettiva, risulta evidente l'insussistenza delle violazioni di legge e dei vizi motivazionali allegati dal ricorrente. Invero, come già affermato da questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, «la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato». (Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, dep. 2018, Rv. 271980;

Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259489). Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto in adeguata considerazione le circostanze oggettive e soggettive che hanno fatto da cornice alle dichiarazioni autoaccusatorie e, quanto alla esclusione di intenti autocalunniatori o di situazioni costrittive, risulta determinante il fatto che tali dichiarazioni sono state acquisite con il consenso delle parti e che, del resto, la difesa non ha minimamente rappresentato la sussistenza di siffatte ipotesi, limitandosi ad una generica contestazione, di per sé votata ad una valutazione di inammissibilità. 2.2.

Non dissimili conclusioni devono essere raggiunte anche con riferimento al secondo motivo di impugnazione. Con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, occorre rimarcare che «il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice 6 Gt: debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione. (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063-02).

Tale risulta essere la situazione che connota il caso di specie, essendosi la difesa dell'imputato limitata, nell'atto di appello„ a richiedere genericamente il riconoscimento della «sussistenza delle attenuanti generiche» senza ancorarla ad alcun concreto dato di fatto (e, in particolare, alle dichiarazioni confessorie del Caputo) e senza neppure allegare, nel ricorso di legittimità, di avere formulato richieste specifiche quantomeno in sede di conclusioni avanti alla Corte pugliese, limitandosi a fare riferimento alla richiesta contenuta nei motivi di gravame, come detto affetta da genericità.

Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per l'applicazione del principio secondo cui il giudice d'appello, a fronte di una generica richiesta contenuta nell'impugnazione, non è obbligato a riconoscere le attenuanti generiche "ex officio", in quanto, l'articolo 581, lett.

c) cod. proc. pen.,anche nella versione novellata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, richiede l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono ogni richiesta. (Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017 Rv. 271869 - 01). Da tale impostazione ermeneutica discende, sul piano della disciplina dei mezzi di impugnazione, che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l'imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado). (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281-01).

Ciò posto, deve, in ogni caso, osservarsi che dalla motivazione della Corte territoriale emerge inequivocabilmente che le circostanze attenuanti generiche sono state implicitamente escluse, avendo i giudici di appello ritenuto congrua e proporzionata ai fatti la pena irrogata. La sentenza impugnata, infatti, adeguatamente rileva come la sanzione inflitta dal Tribunale, oggetto di conferma, «appare congrua ed equa alla stregua dell'art. 133 cod. pen. in ragione dei precedenti del Caputo, che ne impediscono anche i benefici in termini di sospensione della pena invocati».

In tal senso, la decisione impugnata appare in linea con l'orientamento di questa Corte secondo il quale «la concessione delle circostanze attenuanti c generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua")» (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201-01; cfr. anche Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057-01). Invero, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv. 227142-01). 2.3. Quanto alla doglianza concernente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il motivo è inammissibile in quanto enunciato in maniera meramente congetturale, avendo il ricorrente supposto, in via ipotetica, che la Corte territoriale, nell'ancorare il diniego di concessione del beneficio ai «precedenti del Caputo», abbia trascurato il fatto che la sospensione condizionale avrebbe potuto cumulativamente essere concessa con riferimento ad una pena massima di anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, il riferimento alla valenza ostativa delle risultanze del certificato del casellario giudiziale non può che essere interpretato, in mancanza di precisazioni di segno diverso, come riferita, in primo luogo, al presupposto enunciato dall'art. 164 cod. pen., ossia al giudizio prognostico circa la futura astensione del colpevole dal commettere ulteriori reati; giudizio la cui positiva formulazione è stata legittimamente considerata dalla Corte come preclusa dal rilievo dei precedenti citati. 2.4. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, precludendo l'instaurazione di un valido rapporto processuale, non consente di rilevare la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello.

Sotto tale ultimo profilo, risulta, in particolare, che la prescrizione è stata sospesa a seguito di rinvio del dibattimento di primo grado per impedimento del coimputato Iodice (derivante da omessa traduzione del predetto imputato, agli arresti domiciliari per altra causa) dal 15.7.2015 al 16.3.2016: al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n.

3) cod. pen., l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario - come nella specie - al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Il dibattimento è stato, altresì, rinviato dal 16.1.2019 al 20.2.2019, ossia di ulteriori giorni 34, su richiesta dei difensori degli imputati e con espressa previsione della sospensione dei predetti termini. Tenuto conto della durata del termine prescrizionale massimo, pari ad anni sette e mesi sei, decorrenti, quanto all'episodio più risalente fra quelli contestati, dal 1.6.2012 e, quanto all'episodio più recente, dall'1.11.2012, tali periodi di sospensione del decorso del predetto termine sono già di per sé idonei a collocarne la scadenza in epoca successiva alla pronuncia della decisione di appello, avvenuta in data 30.1.2020, anche indipendentemente dal computo dell'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a sessantaquattro giorni, applicabile non solo ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, ma anche a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, ivi compresi i termini per proporre qualsiasi tipo di impugnazione, compreso, ovviamente, il ricorso per cassazione.

3. Venendo ad esaminare il ricorso proposto da Antonio Iodice, rileva il Collegio come il primo motivo sia inammissibile. 3.1. La sentenza della Corte territoriale ha richiamato e fatto propria la ricostruzione del fatto delittuoso delineata dalla conforme decisione di primo grado, fondata sulla telefonata, oggetto di captazione, fra lo Iodice e Beniamino Carbonara, il quale chiedeva al primo di raggiungerlo la sera del 22.10.2012 presso il bar Baraonda di Triggiano, ove l'appuntamento si concretizzava alle 19,20, allorché l'operante di p.g. osservava direttamente il passaggio di un oggetto dalle mani dell'imputato a quelle del Carbonara, che veniva rinvenuto ancora all'interno della tasca ove poco prima il Carbonara era stato visto riporre la mano subito dopo il predetto scambio con lo Iodice; scambio che, come accertato dalle analisi successivamente effettuate, aveva avuto ad oggetto un quantitativo di cocaina pari a 261 mg. di sostanza pura.

Le concordi decisioni di merito hanno, altresì, sottolineato che, nel lasso temporale fra la consegna della sostanza stupefacente ed il fermo del Carbonara, questi era stato tenuto costantemente sotto osservazione; lo stesso Carbonara in dibattimento ammetteva, del resto, di aver contattato lo Iodice per acquistare una dose di stupefacente. Infine, il fatto che il ricorrente fosse dedito allo spaccio di sostanza stupefacenti trovava ulteriore conferma, secondo l'unitario tessuto motivazionale delle decisioni di merito, dal rinvenimento presso l'abitazione del predetto di ulteriori 6 involucri del peso di circa 2 grammi, contenenti cocaina, nonché dalle numerose conversazioni telefoniche intercorse fra l'odierno ricorrente e numerosi acquirenti, intercettate dalle forze dell'ordine. 3.2.

In siffatto contesto ricostruttivo, destituita di fondamento è la doglianza secondo la quale la decisione della Corte territoriale incorrerebbe nel vizio di motivazione apparente, in quanto meramente ripetitiva di quella del giudice di prime cure e senza indicazioni delle ragioni della condivisione della sentenza impugnata né di quelle per cui sono stati ritenuti infondati i motivi di impugnazione. 9 G,t2 Va premesso che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:

1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;

2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;

3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014 - dep. 22/12/2014, Mairajane, Rv. 26183901). La decisione impugnata si è uniformata a tali principi, non limitandosi a riprodurre il passo motivazionale rilevante della decisione di primo grado, ma esprimendo altresì, sia pur sinteticamente, le ragioni della conferma della pronuncia, annotando come la ricostruzione dei fatti enunciata dalla decisione del primo giudice, condivisibile in quanto fondata sugli atti del procedimento, sia di quelli irripetibili sia di quelli acquisiti su consenso delle parti, indicasse una dinamica del tutto coerente con la decisione sulla responsabilità ed, al contempo, incompatibile con le tesi - ritenute «in verità fantasiose» esposte negli atti difensivi, «in contrasto finanche con le dichiarazioni confessorie dello Iodice» (profilo, questo, non oggetto di contestazione da parte del ricorrente), concludendo nel senso che non vi era alcun dubbio in ordine alla ricorrenza di un'ipotesi penalmente rilevante di spaccio di stupefacenti; dal che consegue che la censura riferita alla riferita asserzione dibattimentale del Carbonara (peraltro nemmeno riportata testualmente nel ricorso, ma semplicemente sunteggiata) che la sostanza stupefacente gli era stata consegnata dallo Iodice a seguito della asserita decisione di trascorrere la serata insieme e di farne consumo (affermazione ritenuta dalla difesa riferibile ad un'ipotesi di cd. "uso di gruppo" di stupefacenti), risulta essere stata considerata e implicitamente, ma non meno inequivocabilmente rigettata. 3.3.

L'ulteriore richiesta della difesa del ricorrente, formulata «in via subordinata», nell'ipotesi di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del precedente motivo di ricorso è, ugualmente, inaccoglibile in ragione dell'inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che non può porsi la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, nei casi in cui il ricorso risulti in toto inammissibile, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; cfr. anche Sez. U, n. 12606 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Tale è, per l'appunto, il caso di specie, avuto riguardo all'inammissibilità del motivo concernente il capo s) dell'imputazione e, a maggior ragione, alla mancata formulazione di alcun motivo di ricorso concernente il reato contestato al capo t).

4. Segue alla pronuncia la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della