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Sentenza — n. 34083/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34083/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34083/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 24 luglio 2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze che aveva dichiarato la penale responsabilità di Maria Degl'Innocenti e Massimo Iacozzi per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. Secondo i giudici di merito, gli imputati, in assenza di permesso di costruire, avrebbero trasformato un annesso agricolo in civile abitazione di circa 52 metri quadrati e 150 metri cubi, e realizzato un soppalco di 2,10 metri per 1,50 metri, con condotta protratta sino alla data del 16 marzo 2011.

Regesto Legislator

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artt. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34083/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. Secondo i giudici di merito, gli imputati, in assenza di permesso di costruire, avrebbero trasformato un annesso agricolo in civile abitazione di circa 52 metri quadrati e 150 metri cubi, e realizzato un soppalco di 2,10 metri per 1,50 metri, con condotta protratta sino alla data del 16 marzo 2011.

Parole chiave

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data determinante trasformazione di un permesso stagionale inosservanza del termine termine per l'anticipo spese deficit di recepimento perizia medica superata

Disposizioni normative citate

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artt. 129 cod. proc. pen
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epìgrafe Maria Degl'Innoceniti e Massimo Iacozzi, con atto a firma dell'avvocato Sigfrido Fènyes, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Degl'Innocenti Maria, nata a Pratovecchio il 11/08/1951 2. Iacozzi Massimo, nato a Empoli il 01/12/1976 avverso la sentenza in data 24/07/2020 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 24 luglio 2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze che aveva dichiarato la penale responsabilità di Maria Degl'Innocenti e Massimo Iacozzi per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001. Secondo i giudici di merito, gli imputati, in assenza di permesso di costruire, avrebbero trasformato un annesso agricolo in civile abitazione di circa 52 metri quadrati e 150 metri cubi, e realizzato un soppalco di 2,10 metri per 1,50 metri, con condotta protratta sino alla data del 16 marzo 2011.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epìgrafe Maria Degl'Innoceniti e Massimo Iacozzi, con atto a firma dell'avvocato Sigfrido Fènyes, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 e 161 cod. pen. nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato. Si deduce che la sentenza impugnata è viziata perché, anche a voler considerare un periodo di sospensione della prescrizione pari a tre anni, quattro mesi e venti giorni, come ritenuto dalla Corte d'appello, il tempo necessario a prescrivere era già decorso il 21 aprile 2019, quindi prima della prima udienza del giudizio di secondo grado, in quanto la condotta illecita deve ritenersi consumata il giorno 1 dicembre 2010. Si rappresenta, segnatamente, che, in quella data, vi era stato un sopralluogo della polizia municipale dal quale era emerso che tutti i lavori risultavano ultimati, ivi compresi quelli concernenti la sistemazione degli arredi sanitari e termici, come risulta dalle dichiarazioni dell'agente Pasquinucci, la cui deposizione è riportata nel ricorso in stralcio, e dalla documentazione fotografica in atti, puntualmente indicata (si citano le fotografie nn. 12, 14 e 15).

Si osserva che la diversa conclusione della Corte d'appello si basa su mere deduzioni, per di più fondate su presupposti non congrui: in particolare, l'elemento costituito dalla data delle fatture è in sé poco significativo, perché questi documenti sono spesso posteriori rispetto all'effettuazione della prestazione.

3. I ricorsi sono inammissibili. Invero, diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le critiche esposte nell'unico motivo di ricorso, le quali contestano l'individuazione della data di consumazione del reato, e, quindi, del dies a quo per il computo della prescrizione. La sentenza impugnata ha individuato il termine di consumazione del reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 44 del 2001, nel giorno 16 marzo 2011, in quanto ha evidenziato che le fatture relative alla fornitura dei sanitari dei bagni sono del 19 febbraio 2011, mentre le fatture concernenti la prestazione di manodopera per la installazione di bagni e sanitari è del 16 marzo 2011.

Anche in considerazione della sequenza cronologica delle indicate fatture, le conclusioni della Corte d'appello sulla individuazione del 16 marzo 2011 come data di consumazione del reato sono immuni da vizi; inoltre, il richiamo alla deposizione del teste che ha effettuato il sopralluogo il giorno 1 dicembre 2010, riportata esclusivamente per frasi estratte dal verbale, senza allegazione dell'atto, 2 t1 44434; r( costituisce semplicemente richiesta diretta ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Una volta individuato il dies a quo per il computo della prescrizione nel giorno 16 marzo 2011, la sospensione del corso della prescrizione per tre anni, quattro mesi e venti giorni verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, e l'ulteriore sospensione ai medesimi fini occorsa del giudizio di appello, quanto meno per il periodo compreso tra il 9 maggio 2019 ed il 29 maggio 2020, in quanto conseguente al rinvio del processo per l'astensione degli avvocati dalle udienze, escludono che alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado fosse maturato il tempo necessario per l'estinzione del reato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente An