Sentenza — n. 34082/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 25 giugno 2020, ha confermato la sentenza del 18 dicembre 2019 emessa dal Gip del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, che ha condannato Chiantello Carmelo alla pena di Anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 10 mila di multa, per il delitto di cui all'art. 73, comma 4 D.P.R. n. 309/90 perché illegalmente, all'interno del garage di pertinenza della propria abitazione , deteneva circa 760 grammi di sostanza stupefacente tipo marjuana (pari a n. 1376 dosi medie singole ricavabili), sostanza stupefacente che per il quantitativo, le modalità 'di confezionamento e custodia e per il rinvenimento di due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, nonché per le altre circostanze dell'azioni, era destinata ad uso non esclusivamente personale con la recidiva reiterata specifica, fatto accertato in Catania il 29 ottobre 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 4 D.P.R. n. 309/90, art. 125 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34082/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti la recidiva è stata ritenuta reiterata e specifica non solo per la condanna per reati in materia di stupefacenti (ex art. 74 e 73 D.P.R. n. 309/90), ma anche perché dal certificato penale emerge la accertata commissione di più reati della stessa indole. Tale nozione, secondo quanto affermato da tempo in giurisprudenza, prescinde dalla circostanza formale di identità di norma incriminatrice, ma si riferisce o al criterio oggettivo del bene giuridico tutelato, ovvero a quello soggettivo del fine delittuoso o del movente, criteri che -) consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati e (così, per tutte, Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIANTELLO CARMELO nato a CATANIA il 23/10/1980 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 25 giugno 2020, ha confermato la sentenza del 18 dicembre 2019 emessa dal Gip del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, che ha condannato Chiantello Carmelo alla pena di Anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 10 mila di multa, per il delitto di cui all'art. 73, comma 4 D.P.R. n. 309/90 perché illegalmente, all'interno del garage di pertinenza della propria abitazione , deteneva circa 760 grammi di sostanza stupefacente tipo marjuana (pari a n. 1376 dosi medie singole ricavabili), sostanza stupefacente che per il quantitativo, le modalità 'di confezionamento e custodia e per il rinvenimento di due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, nonché per le altre circostanze dell'azioni, era destinata ad uso non esclusivamente personale con la recidiva reiterata specifica, fatto accertato in Catania il 29 ottobre 2019.
2. Avverso la sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi:
1) Violazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. in relazione alla mancata sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90, non avendo la decisione dato risposta ai motivi di appello con i quali era stata evidenziata la minima offensività del fatto e la compatibilità del quantitativo rinvenuto con l'ipotesi lieve, considerata la minima percentuale di principio attivo (5%) e l'assenza di denaro riconducibile all'attività di spaccio;
2) Violazione ex art. 606 lett. b), c) ed.
e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod proc. pen. in relazione alla motivazione omessa od apparente circa all'applicazione dell'aumento per la recidiva, essendo i precedenti lontani nel tempo e mancando un giudizio critico sulla personalità dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 2, n. n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). La sentenza impugnata ha motivato in maniera idonea e priva di smagliature logiche sulle questioni sollevate in appello e risulta del tutto immune dai vizi segnalati.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si limita a riproporre nella presente sede la stessa censura già avanzata in appello e alla quale i giudici di merito hanno puntualmente risposto, dando atto in motivazione (pagg.2-3), in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul tema, secondo la quale ai fini della valutazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 vanno considerati tutti gli elementi previsti della norma e sussistenti nel caso concreto (cfr., ex multis, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro, Rv. 274076;
Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 3, S n. 32695 del 27/03/2015, Genco e altri, Rv. 264491), dei plurimi elementi che hanno portato all'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, vista la non modesta quantità di sostanze stupefacenti detenute dall'imputato, che si trovava agli arresti dorniciliari per altro, le modalità di detenzione, il possesso di strumenti per il confezionamento delle droghe, tutti elementi atti a dimostrare la non occasionalità, ed anzi l'esistenza di una regolare attività di spaccio e la gravità della condotta; tutti questi elementi risultavano del resto riassunti nel dettaglio già nella sentenza di primo grado (pagg.1-5) e con tali elementi il ricorso non si confronta affatto, limitandosi a prospettare una diversa, e più favorevole, lettura del materiale probatorio, non ammissibile in sede di legittimità.
3. Risulta altresì manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, il quale ripropone nella sostanza - invero in maniera indeterminata e senza porre in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata con quelle poste a fondamento della impugnazione, e perciò risulta generico --1 la stessa censura già proposta in appello, attinente alla riconosciuta recidiva qualificata, a fronte elle argomentazioni spese dai giudici di merito in ordine alla rilevanza dei precedenti penali, pur non vicini nel tempo, in considerazione del loro numero e della notevole gravità dei reati commessi, essendo stata esclusa unicamente la infra-quinquennalità degli stessi, originariamente contestata dalla pubblica accusa. 3.1.
Infatti la recidiva è stata ritenuta reiterata e specifica non solo per la condanna per reati in materia di stupefacenti (ex art. 74 e 73 D.P.R. n. 309/90), ma anche perché dal certificato penale emerge la accertata commissione di più reati della stessa indole. Tale nozione, secondo quanto affermato da tempo in giurisprudenza, prescinde dalla circostanza formale di identità di norma incriminatrice, ma si riferisce o al criterio oggettivo del bene giuridico tutelato, ovvero a quello soggettivo del fine delittuoso o del movente, criteri che -) consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati e (così, per tutte, Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545).
E' innegabile che il movente economico contraddistingue sia i reati contro il patrimonio commessi antecedentemente dal ricorrente, sia lo "spaccio" di sostanze stupefacenti, pertanto tali delitti sono stati considerati dai giudici di merito, del tutto ragionevolmente, a prescindere dal tempo della loro commissione, fondando la valutazione espressa nelle decisioni di condanna di perdurante inclinazione al reato dell'imputato. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo