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Sentenza — n. 34081/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34081/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34081/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 2 luglio 2019, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, resa all'esito di giudizio abbreviato, del 10 gennaio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché deteneva illegalmente sostanza stupefacente del tipo cocaina, debitamente occultata all'interno di una valigia; con recidiva infraquinquennale.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34081/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha fornito una motivazione completa e coerente in merito alla rideterminazione della pena, anche all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019, affermando che la pena individuata dal primo giudice appare proporzionata, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., all'obiettiva gravità dell'episodio criminoso, alla quantità e qualità della sostanza stupefacente, alle modalità della condotta, oltre che alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dalle capacità organizzative del fatto delittuoso e dai precedenti penali riportati.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti traffico di cocaina dipendenza da sostanze partecipazione al reato tossicodipendenza aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
droghe pesanti - il giudice di appello o di rinvio, che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale, deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carreno Retamozo Kenny Alejandro, nato a Lima (Perù) il 02/09/1981 avverso la sentenza del 02/07/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137/2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2019, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, resa all'esito di giudizio abbreviato, del 10 gennaio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché deteneva illegalmente sostanza stupefacente del tipo cocaina, debitamente occultata all'interno di una valigia; con recidiva infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di ricorso, si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza, in ordine alla mancata rimodulazione della pena, pretesa a fronte della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019 in cui si riduce di un quarto il minimo edittale del delitto di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. A parere della difesa, una siffatta modifica avrebbe dovuto indurre la Corte ad una risposta sanzionatoria differente ed individualizzata, osservandosi che dalla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio sarebbe derivata una pena astrattamente peggiore in considerazione della nuova cornice edittale e, dunque, non proporzionata.

La sproporzione della pena risulterebbe anche dall'erroneità della motivazione della sentenza quanto all'asserita rilevante capacità a delinquere, che non terrebbe conto dei precedenti non gravi e lontani nel tempo, del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della condotta collaborativa dell'imputato. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla responsabilità penale dell'imputato, sul rilievo che la conclusione della Corte circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - desunta dall'ingente quantitativo di stupefacente, dal suo valore economico, dalla decisione dell'imputato di effettuare il ritiro della sostanza insieme alla convivente, con una certa rapidità ed in un orario tale da rendere arduo ed improbabile un controllo - risulterebbe priva della necessaria completezza argomentativa, nonché di riscontri oggettivi, e pertanto non adeguatamente e logicamente motivata.

Non si sarebbe adeguatamente valorizzata la plausibilità della versione difensiva, corroborata dalle dichiarazioni rese dalla madre e dalla convivente dell'imputato in sede di indagini difensive, secondo cui egli credeva di trasportare gli effetti personali di un amico a cui stava facendo un favore. Sarebbero mancati, inoltre ila perquisizione dell'appartamento dell'imputato, nonché l'individuazione del soggetto che aveva effettuato k consegna e di altri personaggi coinvolti. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata rimodulazione sanzionatoria, è manifestamente infondato.

Va preliminarmente osservato che, in tema di rideterminazione della pena a' seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 - intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n.40 del 2019, che ha comportato la riduzione da otto a sei anni del minimo edittale per la detenzione e le altre condotte relative alle cd. droghe pesanti - il giudice di appello o di rinvio, che procede alla rideterminazione della pena in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale, deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo limite costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice.

Si esclude, insomma, che, in sede di rideterminazione, il giudice debba seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (ex multis, Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Rv. 273809; Sez. 6, n. 6850 del 9/02/2016, Rv. 266105). Deve dunque affermarsi che - analogamente a quanto ritenuto all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - qualora la Corte d'appello si pronunci, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, su una pena che era stata irrogata in primo grado, per il reato dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base della cornice edittale precedente a detta sentenza, essa non è tenuta a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi limiti edittali.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha fornito una motivazione completa e coerente in merito alla rideterminazione della pena, anche all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019, affermando che la pena individuata dal primo giudice appare proporzionata, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., all'obiettiva gravità dell'episodio criminoso, alla quantità e qualità della sostanza stupefacente, alle modalità della condotta, oltre che alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dalle capacità organizzative del fatto delittuoso e dai precedenti penali riportati.

Del resto, la pena detentiva irrogata si attesta al di sotto del nuovo medio edittale, consistente in anni 13 di reclusione, a fronte di una prospettazione difensiva che si basa sull'asserzione della scarsa gravità del fatto e della positiva personalità dell'imputato, puntualmente smentita dalla Corte d'appello. 1.2. Il secondo motivo di doglianza, riferito essenzialmente alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è parimenti inammissibile perché basato su una sostanziale riproposizione di rilievi di merito già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di secondo grado.

Le doglianze difensive - relative alla mancata consapevolezza addotta dall'imputato in merito al reale contenuto delle valigie sequestrate, trasportate esclusivamente per non negare un favore ad un suo connazionale - mal si conciliano con il patrimonio probatorio del processo che, invece, è valorizzato in modo congruo dai giudici di merito. La sentenza impugnata risulta, sul punto, adeguatamente motivata, laddove la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrato il reato contestato, proponendo una logica lettura delle emergenze processuali.

Tra di esse, innanzitutto, l'ingente quantitativo di sostanza sequestrata, pari ad otto chilogrammi, e il suo valore economico consentono di collocare l'episodio delittuoso in un contesto di elevato spessore criminale in cui difficilmente la sostanza avrebbe potuto essere consegnata ad un soggetto inconsapevole. Del resto, a dimostrazione dell'impraticabilità della tesi difensiva, rilevano altresì le modalità della condotta posta in essere dall'imputato, ovverosia la decisione di effettuare il ritiro delle valigie insieme alla convivente, creando l'apparenza di una normale partenza della coppia, la non giustificata rapidità nell'esaudire la richiesta del connazionale, formulata soltanto il giorno prima, e la scelta di eseguire la trasferta in un orario caratterizzato dal traffico intenso che rendeva, in ipotesi, arduo il controllo del veicolo.

Dunque, la motivazione del provvedimento è pienamente sufficiente nella parte in cui, correttamente valorizzando il dato ponderale, afferma la penale responsabilità dell'imputato che ha. partecipato, fornendo il suo contributo con piena coscienza e volontà, all'operazione di consegna della cocaina che, consapevolmente, deteneva occultata nella valigia. Né ostano a tale conclusione le deduzioni difensive contenute nel ricorso per cassazione circa lacune istruttorie e argomentative quanto a possibili ricostruzioni alternative dei fatti, perché tali ricostruzioni appaiono meramente ipotetiche.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa de