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Sentenza — n. 34080/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34080/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34080/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25 febbraio 2019, il Tribunale di Patti assolveva, perché il fatto non sussiste, Esmeralda Galeazzi Blaja e Mihai Blaja dal reato di cui agli art. 110 cod. pen., 54 e 1161 del R.D. n. 327 del 1942, a loro contestato per avere, in concorso tra loro, occupato abusivamente uno spazio del demanio marittimo, contraddistinto dalla particella n.1561 del foglio di mappa n. 10 del Comune di Capo d'Orlando, di superficie pari a mq. 86, mediante la realizzazione di un battuto cementizio carrabile di mq. 34,20 e mediante la piantumazione di vegetazione varia sulla rimanente area di mq. 51,80 interamente recintata; fatto accertato in Capo d'Orlando il 3 novembre 2016.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen; Sentenza — n. 34080/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen., 54 e 1161 del R.D. n. 327 del 1942, a loro contestato per avere, in concorso tra loro, occupato abusivamente uno spazio del demanio marittimo, contraddistinto dalla particella n.1561 del foglio di mappa n. 10 del Comune di Capo d'Orlando, di superficie pari a mq. 86, mediante la realizzazione di un battuto cementizio carrabile di mq. 34,20 e mediante la piantumazione di vegetazione varia sulla rimanente area di mq. 51,80 interamente recintata; fatto accertato in Capo d'Orlando il 3 novembre 2016.

Parole chiave

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demanio pubblico permesso di abitabilità zona per edifici e impianti pubblici restrizione di diritto pubblico della proprietà uso speciale appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
Con sentenza del 25 febbraio 2019, il Tribunale di Patti assolveva, perché il fatto non sussiste, Esmeralda Galeazzi Blaja e Mihai Blaja dal reato di cui agli art. 110 cod. pen., 54 e 1161 del R.D.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina, nel procedimento penale a carico di: Galeazzi Blaja Esmeralda, nata in Svizzera il 30-10-1962, Blaja Mihai, nato in Romania il 24-10-1949, avverso la sentenza del 25-02-2019 del Tribunale di Patti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette la memoria difensiva e le conclusioni trasmesse dall'avvocato Michele Costanzo, difensore degli imputati, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 febbraio 2019, il Tribunale di Patti assolveva, perché il fatto non sussiste, Esmeralda Galeazzi Blaja e Mihai Blaja dal reato di cui agli art. 110 cod. pen., 54 e 1161 del R.D. n. 327 del 1942, a loro contestato per avere, in concorso tra loro, occupato abusivamente uno spazio del demanio marittimo, contraddistinto dalla particella n.1561 del foglio di mappa n. 10 del Comune di Capo d'Orlando, di superficie pari a mq. 86, mediante la realizzazione di un battuto cementizio carrabile di mq. 34,20 e mediante la piantumazione di vegetazione varia sulla rimanente area di mq. 51,80 interamente recintata; fatto accertato in Capo d'Orlando il 3 novembre 2016.

2. Avverso la sentenza del Tribunale siciliano, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina ha proposto appello, convertito in ricorso di cassazione con ordinanza del 26 agosto 2019 della Corte di appello di Messina. Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente contesta la formulazione della pronuncia assolutoria, osservando che il giudice monocratico aveva ritenuto erroneamente che il terreno occupato non appartenesse al demanio marittimo, non avendo invece debitamente valutato la documentazione presente in atti, dalla quale emerge in maniera inequivocabile la natura demaniale del suolo occupato, deponendo in tal senso sia il contratto di acquisto del bene da parte degli imputati che, nel delineare i confini della res venduta, indica un "piccolo tratto di terreno demaniale che separa dal lungomare", sia la concessione demaniale in sanatoria, in cui la predetta natura è asseverata dagli istanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Deve premettersi che, con la sentenza impugnata, il Tribunale, nel ricostruire i fatti di causa, ha richiamato i rilievi fotografici in atti e le dichiarazioni del teste di P.G. Biondo, da cui è emerso che l'accertamento che ha dato origine al presente procedimento è scaturito dalla richiesta degli imputati, rivolta alla competente Capitaneria di Porto, di poter ottenere la concessione demaniale sul piccolo tratto di terreno catastalmente intestato al demanio marittimo che parte dalla via pubblica e conduce all'abitazione dei ricorrenti. Ciò posto, nel precisare che la spiaggia sottostante alla strada non è collegata direttamente con tale striscia di terreno, il giudice monocratico ha escluso la configurabilità del reato contestato, osservando che l'occupazione dell'area demaniale ad opera degli imputati non impedisce a terzi di usufruire del lido o di accedere alla spiaggia, venendo in rilievo uno spezzone di terreno non utilizzato da persone diverse dai ricorrenti, che vi passano per accedere all'abitazione.Di qui la pronuncia assolutoria degli imputati, avendo il Tribunale escluso che l'area in questione, sebbene di natura pubblica, avesse le caratteristiche tali da poter essere considerata un relitto del demanio pubblico, non avendo il suo utilizzo determinato un impedimento da parte di terzi e non essendo comunque tale striscia di terreno funzionale a un migliore utilizzo del demanio marittimo.

2. Orbene, a fronte di un apparato motivazionale non manifestamente illogico, il ricorso prospetta una differente valutazione giuridica della condotta, evocando, peraltro in termini generici, un travisamento della prova che in realtà non appare ravvisabile, atteso che il giudice monocratico non ha escluso affatto la demanialità della striscia di terreno che sarebbe stata abusivamente occupata, ma ha sostanzialmente riconosciuto, da un lato, che solo gli imputati utilizzavano questo terreno, e dall'altro, che i ricorrenti avevano richiesto alla Capitaneria di Porto la concessione demaniale, il che, sebbene il tema non sia stato esplorato ex professo nella sentenza impugnata, è destinato evidentemente a ripercuotersi nella sfera soggettiva degli agenti, incidendo cioè sull'elemento volitivo del reato.

Ora, per quanto la formula assolutoria adoperata dal Tribunale ("fatto non sussiste") non sia coerente con l'impostazione della sentenza, in realtà il percorso argomentativo della pronuncia impugnata, partendo dalla premessa della natura demaniale del terreno, ha finito con il mettere in dubbio, anche sul versante della colpa, la consapevolezza degli imputati di agire contra legem, avendo preso le mosse il presente procedimento proprio da una spontanea iniziativa dei ricorrenti volta a regolarizzare uno stato di fatto, che peraltro non poneva limitazioni all'utilizzo o al godimento del bene da parte di terzi soggetti, circostanza questa che, per quanto in sé non dirimente ai fini dell'integrazione del reato, tuttavia non è priva di riflessi nell'ottica dell'elemento soggettivo, tanto più ove si consideri che, come indicato dallo stesso P.M. nella odierna impugnazione, risulta esservi poi stato il rilascio della concessione demaniale.

3. Con le considerazioni non manifestamente illogiche della sentenza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, insistendo (peraltro con frequenti richiami fattuali estranei al perimetro del giudizio di legittimità) su un tema, ovvero la presunta esclusione della natura demaniale del terreno, che tuttavia non solo non trova riscontro nella motivazione resa dal Tribunale, ma che soprattutto non costituisce il fulcro della ratio decidendi della pronuncia assolutoria; questa, come detto, risulta piuttosto fondata (senza che il relativo accertamento probatorio sia stato smentito) su una valutazione sostanziale della peculiare situazione di fatto del bene utilizzato, la cui natura demaniale non è stata affatto negata dal giudice monocratico, ma è stata solo diversamente apprezzata, anche alla luce della sua collocazione materiale, ciò nella prospettiva di escludere un approccio doloso o colposo degli imputati rispetto all'utilizzo del (non esteso) terreno demaniale prospiciente la loro abitazione.Di qui l'inammissibilità dell'odierna impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21/04/