Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34079/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34079/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34079/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PONTICORVO LUCA nato a VICO EQUENSE il 14/07/1966 avverso la sentenza del 14/11/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo di trasmettere gli atti al giudice competente per l'appello con riferimento al secondo motivo e dichiarare inammissibile il ricorso nel resto; letta la memoria difensiva del difensore, AVV. GIOVANNI PIAZZA, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e, comunque, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 96 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34079/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Trattandosi di ricorso che deve essere definito in camera di consiglio senza l'intervento del PG e del difensore ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, la adesione di questi all'astensione dalle udienze non spiega alcun effetto (nel senso che, allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria, cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
inquinamento degli alimenti materiali che entrano in contatto con gli alimenti inquinamento d'origine agricola reati contro la salute pubblica sostanza tossica acidificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 96 cod. proc. pen
278815-02, «è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PONTICORVO LUCA nato a VICO EQUENSE il 14/07/1966 avverso la sentenza del 14/11/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo di trasmettere gli atti al giudice competente per l'appello con riferimento al secondo motivo e dichiarare inammissibile il ricorso nel resto; letta la memoria difensiva del difensore, AVV. GIOVANNI PIAZZA, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e, comunque, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Luca Ponticorvo ricorre per l'annullamento della sentenza del 14/11/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che l'ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 5, lett. d), legge n. 283 del 1962, e l'ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda; il fatto è contestato come commesso in Marcianise il 04/12/2014. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità insanabile della sentenza impugnata per omessa notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio al co-difensore di fiducia in persona dell'Avv.

Giovanni Piazza. Afferma che nel corso delle indagini preliminari aveva nominato come proprio difensore di fiducia l'Avv. Pasquale Lista, al quale il decreto era stato regolarmente notificato. Sennonché, aggiunge, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'Avv. Piazza, benché non formalmente nominato quale difensore di fiducia, aveva comunque depositato una memoria difensiva per conto del ricorrente; da ciò (e dal fatto che l'Avv. Piazza è un membro dello studio dell'Avv. Lista), doveva ritenersi che fosse stato implicitamente nominato 'per facta concludentia'. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza assoluta, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione relativamente all'omessa valutazione di attendibilità oggettiva del testimone, dott.

Antonio Niro, consulente tecnico della difesa, sotto i diversi profili della congruità dell'approccio dichiarativo e delle deduzioni tecnico/ scientifiche in merito allo specifico fatto contestato e alle altre prove assunte. Afferma, al riguardo, che, in base alle dichiarazioni del proprio CT (del tutto neglette sul punto), non vi è alcuna prova certa che il prodotto sequestrato fosse stato contaminato in fase di lavorazione piuttosto che in fase di produzione del latte, non prevedendo la legge che debbano essere fatti controlli sugli animali che producono il latte.

Oltretutto, poiché il caseificio procede regolarmente alla pastorizzazione del latte a 75 gradi (operazione che comporta la distruzione del batterio), è comunque illogico ritenere la contaminazione del prodotto in fase di lavorazione. Altri due argomenti militano a favore della illogicità del ragionamento accusatorio:

a) la sanificazione dei locali della sede di produzione dei latticini (che rende impossibile, insieme con la pastorizzazione del latte, la presenza del batterio);

b) la insalubrità dei locali destinati a deposito delle derrate alimentari presso il ristorante "Rosso Pomodoro" (ove i latticini sono stati prelevati e campionati);

c) la presenza del batterio in soli due campioni dei cinque esaminati (laddove, se il prodotto fosse stato contaminato "a monte", il batterio avrebbero dovuto essere presente in tutti i campioni). 1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'applicazione di una pena illegale in quanto inferiore al minimo edittale. 2.Con atti trasmessi telematicamente, il difensore di fiducia, Avv. Giovanni Piazza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ha altresì dedotto la prescrizione del reato ed ha infine dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze penali indetta dall'Unione Camere Penali Italiane per l'odierna udienza. 3.La non manifesta infondatezza del primo motivo giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale e alla rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. 4.Deve essere preliminarmente disattesa la richiesta di rinvio del processo per il quale il difensore non aveva chiesto la discussione orale (tanto da aver rassegnato le proprie conclusioni scritte).

Trattandosi di ricorso che deve essere definito in camera di consiglio senza l'intervento del PG e del difensore ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, la adesione di questi all'astensione dalle udienze non spiega alcun effetto (nel senso che, allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria, cfr.

Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255353 - 01; Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995, Rv. 202633 - 01). 5.Deve essere altresì disattesa la richiesta del PG di conversione del ricorso in appello, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, u.c., cod. proc. pen. 6.Nel merito della questione posta con il primo motivo, osserva il Collegio: 6.1.1a questione della nomina di fatto del difensore di fiducia ha formato oggetto di un (non ancora sopito) contrasto giurisprudenziale; 6.2.secondo Sez. 5, n. 11232 del 18.2.2020, Rv. 278815-02, «è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi 'per facta concludentia' (nel caso di specie, la Corte aveva ritenuto che la nomina fosse inequivocabilmente desumile dal fatto che nel verbale relativo alla notificazione dell'ordine di carcerazione all'interessato e da questo sottoscritto si dava atto dell'avvenuta comunicazione telefonica dell'arresto ai due difensori di fiducia)» (in senso conforme, Sez. 3, n. 47133 del 24/4/2018, Rv. 274323 - 01;

Sez. 5, n. 36885 del 3/2/2017, Rv. 271270; Sez. 6, n. 54041 del 7/11/2017, Rv. 271715; Sez. 4, n. 34514 dell'8/6/2016, Rv. 267879; Sez. 1, n. 38625 del 22/9/2014, Rv. 260900; Sez. 5, n. 35696 del 25/6/2014, Rv. 260300; Sez. 2, n. 31193 del 17/4/2015, Rv. 264465; Sez. 1, n. 39235 del 14/3/2014, Rv. 260513; Sez. 2, n. 19619 del 13/2/2014, Bruno, Rv. 259931); 6.3.si è sostenuto, a fondamento di tali decisioni, che le disposizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen. non hanno natura inderogabile bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un'interpretazione ampia ed elastica "in bonam partem"e che, di conseguenza, è valida la nomina del difensore di fiducia desumibile da comportamenti concludenti e inequivoci da cui possa desumersi la designazione del difensore e il conferimento del mandato fiduciario; 6.4.in senso contrario, si è affermato che «la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 18244 del 2/4/2019, Costantin, Rv. 275470;

Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016, dep. 2017, Rv. 269493; Sez. 5, n. 24053 del 27/4/2016, Rv. 267321; Sez. 3, n. 37817 del 12/6/2013, Rv. 256531; Sez. 1, n. 35127 del 19/4/2011, Rv. 250783; Sez. 3, n. 21391 del 3/3/2010, Rv. 247598); 6.5.si è affermato, al riguardo, che è proprio il legislatore a richiedere che la nomina del difensore di fiducia dell'imputato risulti con certezza nel processo in considerazione del un ruolo nevralgico che il difensore riveste nel processo e, pertanto, è necessaria una scrupolosa osservanza delle forme e modalità indicate dal legislatore non potendosi affidare all'imputato la facoltà di scegliere il modo di presentazione o comunicazione della nomina; 6.6.ai fini della presente decisione non rileva stabilire quale sia l'indirizzo nomofilattico preferibile quanto il fatto che l'eccezione di nullità dedotta con il primo motivo (che reitera analoga eccezione già respinta dal Tribunale alla prima udienza) non potrebbe comunque qualificarsi come manifestamente infondata nemmeno ove si dovesse ritenere che il deposito di una memoria difensiva da parte di un avvocato non legittimi la conclusione che questi sia stato nominato difensore di fiducia; 6.7.1a soluzione della questione dedotta, come detto, deve fare i conti con il fatto che il 04/12/2019 il reato è estinto per prescrizione, sicché è sufficiente prendere atto che l'eccezione di nullità, al più, può essere infondata ma non di certo manifestamente infondata; 6.8.escluso che l'imputato abbia interesse a lamentare la applicazione della pena in misura inferiore al minimo edittale, non risulta "ictu ocu/i" evidente, dall'esame del secondo motivo, l'innocenza del ricorrente sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza i