Sentenza — n. 34078/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTI GIOVANNI BATTISTA nato a CEPRANO il 07/08/1948 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 415-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34078/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello, aggiunge, ha errato nell'affermare che non vi è dubbio sulla provenienza della lista dall'ufficio del pubblico ministero ma il punto era un altro: la mancanza di prova della tempestività del deposito. 1.3.Con il terzo motivo deduce il mancato superamento della soglia di punibilità. Lamenta che l'entità dell'imposta evasa è stata accertata, in sede amministrativa, con metodo induttivo, quantificandola in base alle sole fatture attive, senza considerare i costi sostenuti nel corrispondente periodo di imposta; accertamento, aggiunge, che fu fatto nei confronti del curatore fallimentare, essendo egli stato dichiarato fallito con sentenza del 04/05/2015, senza che abbia potuto difendersi.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTI GIOVANNI BATTISTA nato a CEPRANO il 07/08/1948 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. Giovanni Battista Conti ricorre per l'annullamento della sentenza del 10/12/2019 della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 12/09/2017 del Tribunale di Frosinone, da lui impugnata, per i reati di cui all'art.
5. d.lgs. n. 74 del 2000, a lui attribuiti perché, quale titolare dell'omonima impresa individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non aveva presentato, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per le annualità 2010 e 2011, con conseguente evasione dell'IVA per un importo pari ad euro 125.476,35 (relativa all'anno 2010) e ad euro 114.615,34 (relativa all'anno 2011). 1.1.Con il primo motivo deduce la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.
Sostiene che sarebbe stato onere del pubblico ministero dare prova di aver correttamente proceduto a notificare l'atto presso il domicilio eletto, laddove la Corte di appello ha sostanzialmente affermato che sarebbe stato compito dell'imputato dimostrare l'omessa notificazione. Tanto più, aggiunge, che il pubblico ministero aveva esibito in primo grado la relata di notificazione ma il giudice non aveva provveduto ad acquisirla. 1.2.Con il secondo motivo deduce che il Tribunale aveva ammesso i testimoni del pubblico ministero benché la relativa lista fosse priva di certificazione del tempestivo deposito, con conseguente inammissibilità della testimonianza resa dal maresciallo GdF Fusco e della documentazione acquisita a seguito della sua escussione, nonché della testimonianza resa ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen. dalla testimone Abatecola Morena.
La Corte di appello, aggiunge, ha errato nell'affermare che non vi è dubbio sulla provenienza della lista dall'ufficio del pubblico ministero ma il punto era un altro: la mancanza di prova della tempestività del deposito. 1.3.Con il terzo motivo deduce il mancato superamento della soglia di punibilità. Lamenta che l'entità dell'imposta evasa è stata accertata, in sede amministrativa, con metodo induttivo, quantificandola in base alle sole fatture attive, senza considerare i costi sostenuti nel corrispondente periodo di imposta; accertamento, aggiunge, che fu fatto nei confronti del curatore fallimentare, essendo egli stato dichiarato fallito con sentenza del 04/05/2015, senza che abbia potuto difendersi.
Lamenta che il giudice penale non ha proceduto ad una autonoma ricostruzione dell'imposta evasa e che la Corte di appello non ha accolto nemmeno la richiesta di CTU volta a ricostruire l'effettivo debito tributario utilizzando la documentazione a disposizione del curatore fallimentare alla quale egli non ha potuto accedere. 1.4.Con il quarto motivo, che richiama gli argomenti sviluppati con il terzo, deduce la mancanza di motivazione o comunque l'erronea e contraddittoria motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, osservando che non v'è prova del superamento della soglia di punibilità e che non ve n'era consapevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile. 3.11 primo motivo è generico. 3.1.Come ben evidenziato anche dal PG, la Corte di appello ha dato atto che il Tribunale aveva rigettato l'analoga deduzione difensiva in base alla esibizione, da parte del PM, della relata di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. In effetti, come annota la Corte territoriale, l'appello sul punto era del tutto generico poiché l'imputato aveva semplicemente dedotto che l'avviso in questione non era stato notificato presso il domicilio eletto, senza però specificare se ciò avesse comportato l'omessa notificazione "tout court" ovvero se l'avviso fosse stato notificato in altro luogo, visto che la mancata notificazione presso il domicilio eletto non produce alcuna nullità se l'atto venga recapitato a mani dell'interessato o se questi ne sia comunque venuto a conoscenza.
Di certo il PM aveva assolto all'onere di provare la regolarità della notificazione dell'avviso mediante l'esibizione della relativa relata. Ciò di cui si discute, in questa sede, è il giudizio formulato dal Giudice di primo grado in ordine alla validità dell'atto e del successivo decreto di citazione diretta a giudizio. Il fatto che il Tribunale non avesse acquisito la relata non impediva al ricorrente, in ossequi al principio di autosufficienza del ricorso, di produrne una copia in questa sede visto che, trattandosi di atto contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, è inaccessibile alla Corte di cassazione (cui viene trasmesso il solo fascicolo del dibattimento). 3.2.11 punto, in definitiva, è proprio questo: la mancata allegazione della relata di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, impedisce, di fatto, lo scrutinio della deduzione difensiva che resta, pertanto, ancorata ad una generica doglianza. 4.11 secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1.Assume valore dirimente la circostanza che all'udienza del 15/03/2016, a seguito della rinnovazione degli atti per diversa composizione fisica dell'Ufficio del Giudice, l'imputato aveva prestato il consenso alla utilizzazione nei suoi confronti delle prove dichiarative e testimoniali assunte dinanzi al precedente giudice, in tal modo rimuovendo ogni ostacolo all'utilizzazione delle prove che successivamente (e contraddittoriamente) avrebbe denunciato come inutilizzabili contro di lui. 5.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. 5.1.Premesso che condanna riguarda l'evasione dell'IVA, il ricorrente confonde il regime della deducibilità dei costi per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (art. 109, d.P.R. n. 917 del 1986) con quello della detrazione di imposta disciplinato dagli artt. 17 e 19, d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di imponibile IVA. 5.2.Come ribadito dalle sezioni civili della Corte di cassazione, in tema di IVA, il diritto del contribuente alla detrazione, fondandosi sul principio di neutralità dell'imposta, muove da presupposti diversi da quelli della deducibilità dei costi di impresa, sicché alla indeducibilità non consegue automaticamente l'indetraibilità (Cass. civ., Sez. 5, n. 15288 del 17/07/2020, Rv. 658203 - 01).
L'imponibile IVA, infatti, è ordinariamente calcolato al netto delle detrazioni previste dall'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 (art. 17, comma 1, d.P.R. n. 633, cit.), salve le eccezioni previste dallo stesso art. 19 e da quelli seguenti. La detrazione ha per oggetto (ed è corrispondente a) l'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Peraltro, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile «ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo» (art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633, cit.). 5.3.Nel caso di specie non si è verificata nessuna delle condizioni formali e sostanziali stabilite dagli artt. 17 e 19, d.P.R. n. 633 del 1972, per poter esercitare validamente il diritto alla detrazione, non avendo il ricorrente mai prodotto la dichiarazione (quantomeno) del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione sarebbe sorto, visto che per quelli in questione la dichiarazione è stata addirittura omessa.
Correttamente, di conseguenza, l'imposta evasa è stata calcolata in base alle solo fatture attive emesse dall'imputato senza detrazione dei costi sostenuti per conseguire i relativi ricavi. 5.4.Di qui la assoluta non decisività degli argomenti di prova a dire del ricorrente ingiustamente negletti, attesa l'eterogeneità dei termini di paragone (costi di impresa ai fini delle imposte dirette; detrazione d'imposta ai fini IVA) che, per esempio, rende niente affatto contrastante con la logica e con il diritto l'insussistenza del reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso al fine di evadere le imposte dirette, e la condanna per il medesimo reato commesso in relazione al medesimo periodo di imposta ma al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto. 6.11 quarto motivo è manifestamente infondato e del tutto generico. 6.1.Correttannente la Corte di appello ha desunto la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità e del fine di evasione dell'imposta dall'ammontare dei ricavi fatturati in entrambi gli anni di imposta (euro 673.381,75 nel 2010 ed euro 570.928,57 nel 2011) e dalla mancata istituzione della contabilità. 6.2.Le deduzioni difensive circa la mancanza di consapevolezza del superamento della soglia di punibilità, oltre a negligere l'argomento "mancata istituzione della contabilità" e tenuto conto delle considerazioni sviluppate in sede di esame del terzo motivo, sono assolutamente assertive, prive di fondamento e ripetitive, alla lettera, dell'analogo motivo devoluto in appello. 7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali