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Sentenza — n. 34077/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34077/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34077/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: XU DEXIANG nato il 22/04/1964 avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO, udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria dell'ammenda, procedendo direttamente a ridurla della metà, e dunque pari a 3000,00, e di rigettare il ricorso nel resto, con le pronunce consequenziali. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020

Regesto Legislator

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artt. 62-bis cod. pen, art. 22 cod. pen; Sentenza — n. 34077/2021 — snpen · Corte di Cassazione: LI! sig. Xu Dexiang ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/12/2019 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del 18/04/2018 del Tribunale della medesima città„ pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha escluso la recidiva e ridotto la pena a cinque giorni di arresto e 4.000,00 euro di ammenda (con sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di 1.250,00 euro di ammenda), confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, contestato come accertato il 07/06/2016. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 23-ter, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001.

Parole chiave

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modificazione architettonica cambiamento di destinazione violazione delle norme edilizie cambiamento di destinazione di zona edificabile destinazione ad uso abitativo alloggio insalubre

Disposizioni normative citate

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artt. 62-bis cod. pen
1.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 62-bis cod. pen.
art. 22 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: XU DEXIANG nato il 22/04/1964 avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO, udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria dell'ammenda, procedendo direttamente a ridurla della metà, e dunque pari a 3000,00, e di rigettare il ricorso nel resto, con le pronunce consequenziali. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI! sig. Xu Dexiang ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/12/2019 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del 18/04/2018 del Tribunale della medesima città„ pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha escluso la recidiva e ridotto la pena a cinque giorni di arresto e 4.000,00 euro di ammenda (con sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di 1.250,00 euro di ammenda), confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, contestato come accertato il 07/06/2016. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 23-ter, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001.

Sulla premessa, in fatto, che la regiudicanda riguarda la realizzazione di due casine in legno adibite a camerette e collocate all'interno di un laboratorio artigianale, osserva, in diritto, che il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante è quello prevalente in termini di superficie utile dell'unità immobiliare interessata dalla modifica. Nel caso di specie, la Corte di appello afferma erroneamente che le unità immobiliari da considerare sono le due casette, opere interne non soggette ad autorizzazione, piuttosto che il laboratorio nel quale sono state collocate.

Un'opera interna (come, del resto, così correttamente qualificate le due casette) non può essere considerata un'unità abitativa sol perché il suo spazio viene utilizzato in modo difforme dalla restante parte dell'immobile. 1.2.Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude la applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sostiene che lo stesso Tribunale aveva qualificato il fatto come di modestissima entità ed aveva contenuto la pena detentiva in misura davvero prossima al minimo edittale (solo sette giorni di arresto, diminuiti dalla Corte di appello a cinque giorni).

La Corte di appello, per negare la causa di non punibilità, ha valorizzato elementi privi di rilievo penale (l'abusiva realizzazione di altri alloggi ritenuta penalmente irrilevante), non oggetto di contestazione (la assenza dei requisiti igienici delle due casine mai contestata) ed eterogenei rispetto al bene direttamente tutelato dalla norma incriminatrice. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 62-bis cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen. Lamenta che la Corte di appello, pur potendolo fare, non ha ridotto nella misura massima consentita la pena pecuniaria né l'ha ridotta della metà ai sensi deWart. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. 2.La non manifesta infondatezza dell'ultimo motivo di ricorso giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione e al rilievo d'ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. 3.0sserva il Collegio: 3.1.in caso di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, la pena deve essere diminuita della metà quando si procede, come nel caso di specie, per una contravvenzione (art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 44, legge n. 103 del 2017; sulla immediata applicazione della novella ai reati commessi prima della sua vigenza, cfr.

Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Rv. 279455 - 01; Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Rv. 275218 - 01, ciò sul rilievo che, pur essendo norma di carattere processuale, essa ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta dei rito); 3.2.nel ridurre, per il rito, a cinque giorni la pena base di sette giorni di arresto, la Corte di appello ha aderito all'insegnamento assolutamente prevalente di questa Corte di cassazione secondo il quale il limite minimo di cinque giorni, stabilito per l'arresto dall'art. 22 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale (in senso analogo, quanto alla pena della reclusione, Sez. 7, n. 27674 del 15/03/2016, Rv. 267536 - 01;

Sez. 2, n. 5973 del 27/01/2010, Rv. 246438 - 01; Sez. 5, n. 46790 del 25/10/2005, Rv. 233033 - 01; Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003, Rv. 229995 - 01); 3.3.in senso contrario, era stato affermato, da un'isolata pronuncia, che l'operatività delle riduzioni di pena previste dal nuovo codice di procedura penale in relazione alla scelta del rito non può incontrare i limiti segnati dalle norme sostanziali (Sez. 1, n. 1300 del 24/03/1992, Rv. 190223 - 01); 3.4.ora, ciò che rileva, ai fini della presente decisione, non è stabilire quale sia l'interpretazione preferibile, quanto il fatto che la deduzione difensiva contenuta nel terzo motivo di ricorso ha comunque trovato fondamento in un indirizzo interpretativo della Corte di cassazione che la rende non manifestamente infondata; 3.5.1a deduzione difensiva è invece pienamente fondata quanto alla diminuzione della pena pecuniaria, ridotta dalla Corte di appello di un terzo (da 6.000,00 a 4.000,00 euro) invece della metà; 3.6.non trova applicazione il principio affermato da Sez. 4, n. 6510 del 27/01/2021, Rv. 280946 - 01, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, l'applicazione della più favorevole riduzione per il rito nella misura della metà, anziché di un terzo, introdotta per le contravvenzioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur essendo applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione ove non sia stata richiesta nel giudizio d'appello celebrato nella vigenza della nuova legge, non vedendosi in un'ipotesi di pena illegale, bensì di errata applicazione di una legge processuale.

Nel caso di specie, infatti, ha Corte di appello ha rimodulato "ex novo" la pena non lasciando al ricorrente altra possibilità che il ricorso per cassazione; 3.7.i fatti, ancorché accertati il 07/06/2016, sono stati consumati in epoca compresa tra il 01/04/2015 e la data del loro accertamento (cfr. sentenza primo grado); il dubbio sull'epoca di effettiva consumazione del reato comporta la necessità di privilegiare la soluzione più favorevole al ricorrente che consiste nel collocare la condotta incriminata in epoca prossima al mese di aprile 2015 con conseguente estinzione del reato per prescrizione nel mese di giugno dell'anno scorso; 3.8.I'estinzione del reato comporta la revoca dell'ordine di demolizione (Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Rv. 270907 - 01;

Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Rv. 265616 - 01; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2020, Rv. 249154 - 01; Sez. 3, n. 10209 del 02/02/2006, Rv. 233673 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione