Sentenza — n. 34076/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 27 maggio 2020 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 4 luglio 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che aveva condannato Margherita Errico alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di 80 grammi di hashish e 10 grammi di marjuana, presso l'abitazione ove era ristretta agli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34076/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato puntuale applicazione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 51063 del 27/0912018, Murolo, Rv. 274076-01, secondo cui la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Errico Margherita, nata a Brindisi il 21/04/1977, avverso la sentenza in data 27/05/2020 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27 maggio 2020 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 4 luglio 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che aveva condannato Margherita Errico alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di 80 grammi di hashish e 10 grammi di marjuana, presso l'abitazione ove era ristretta agli arresti domiciliari.
2. Con un unico motivo di ricorso l'imputata deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ritiene la decisione illogica e contraddittoria perché la Corte territoriale ha riconosciuto l'uso personale, ma poi / ha ricondotto tutto lo stupefacente sequestrato all'attività di cessione. Sostiene che il quinto comma non può essere escluso per le plurime cessioni. Contesta la tesi secondo cui, spacciando dagli arresti donniciliari, era inserita in un'organizzazione rilevante ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, perché era al limite configurabile la meno grave associazione a delinquere dell'art. 416 cod. pen. Ricorda che per la giurisprudenza di legittimità il fatto di lieve entità non può essere escluso dalla reiterazione nel tempo delle condotte illecite di cessione di stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato puntuale applicazione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 51063 del 27/0912018, Murolo, Rv. 274076-01, secondo cui la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
Ed invero, nel caso in esame, i Giudici hanno considerato sia il rilevante dato ponderale (196,8 dosi di hashish e 45,6 di marijuana), sia il possesso di tutta la strumentazione necessaria al confezionamento, sia la commissione del reato in pendenza degli arresti domiciliari per fatti analoghi. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha negato che consumasse stupefacente, per l'assenza di qualsivoglia prova in merito e per la presenza invece di condizioni economiche precarie, dovute alla disoccupazione, e della spontanea confessione dello spaccio resa durante il controllo.
La decisione reca un'accurata valutazione di tutti gli elementi a disposizione e non è manifestamente illogica o contraddittoria. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 26 gennaio 2021 Il C