Sentenza — n. 33827/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Salvatore Vasta, in proprio e anche nella qualità di socio superstite della Maugeri Giovanni &e. in liquidazione, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa in data 22 marzo 2021; ad avviso del Tribunale, poiché i beni colpiti dal sequestro sono di proprietà della società, il Vasta non ha alcun interesse a proporre l'istanza di riesame e, in ogni caso, al difensore non era stata rilasciata la procura speciale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2284 cod. civ, art. 96 cod. proc. pen, art. 322 cod. proc. pen, art. 100 cod. proc. pen, art. 183 cod. proc. civ, art. 324 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33827/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre richiamare, a tal proposito, il costante orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici trova applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vasta Salvatore, nato a Catania il 08/02/1938 avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del Tribunale della libertà di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Salvatore Vasta, in proprio e anche nella qualità di socio superstite della Maugeri Giovanni &e. in liquidazione, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa in data 22 marzo 2021; ad avviso del Tribunale, poiché i beni colpiti dal sequestro sono di proprietà della società, il Vasta non ha alcun interesse a proporre l'istanza di riesame e, in ogni caso, al difensore non era stata rilasciata la procura speciale.
2. Avverso l'indicata ordinanza, Salvatore Vasta, personalmente e nella qualità di socio unico della Maugeri Giovanni & c. in liquidazione, per il ministro del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322, 324 cod. proc. pen., nonché agli artt. 2284, 2274, 2307, 2272 cod. civ. Evidenzia il difensore che il Tribunale cautelare ha omesso di considerare che il Vasta è l'unico socio rimasto della società, a seguito della morte di tutti gli altri soci; nel caso in esame, pertanto, trovano applicazione l'art. 2284 cod. civ., che disciplina il caso della morte del socio nella società di persone a responsabilità illimitata, e l'art. 2272, n. 4, cod. civ., con la conseguenza che il socio "superstite" è, a tutti gli effetti, il rappresentante legale della società. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 96 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha errato nel ritenere che, in ogni caso, il ricorso sia inammissibile per mancanza di procura speciale, la quale, invece, non andava rilasciata, essendo sufficiente una nomina ad hoc, ossia in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, come avvenuto nel caso in esame. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 322 cod. proc. pen. Secondo il difensore, il Vasta, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avrebbe un interesse alla restituzione del bene, sia in quanto legale rappresentante della società, sia in considerazione dell'illimitatezza della sua responsabilità patrimoniale, potendo egli rispondere in garanzia per eventuale evizione del venduto.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi, esaminabili congiuntamente essendo intimamente collegati, sono inammissibili.
2. Da quanto risulta dal provvedimento impugnato (p. 1), oggetto del sequestro preventivo sono alcuni terreni di proprietà della società Maugeri Giovanni & c. in liquidazione; si apprende, inoltre (p. 3), che l'amministratore liquidatore della società con carica di socio, come indicato nella visura camerale della Maugeri Giovanni & c. in liquidazione, è Carlo Puliafito, mentre il Vasta riveste solo la carica di socio.
3. Si osserva, in primo luogo, che, ove proposto dal Vasta quale legale rappresentante della società, il ricorso è inammissibile, proprio perché, per confutare la motivazione, laddove si indica che l'amministratore e liquidatore della società è Carlo Puliafito, il ricorrente avrebbe dovuto allegare il certificato di morte di costui, il quale, come parrebbe desumersi del ricorso, sarebbe deceduto; ma ciò non è avvenuto, essendo onere del ricorrente allegare la documentazione a sostegno della legittimazione ad agire, specie laddove, come nella presente vicenda, si intenda contrastare un'affermazione del Tribunale, supportata da documenti ufficiali, quali le risultanze della visura camerale.
4. In ogni caso, anche a voler ritenere che il Vasta sia il legale rappresentante della società, la quale è pacificamente soggetto terzo nell'ambito del presente procedimento penale, si osserva che al difensore non è stata rilasciata la procura speciale.
5. Occorre richiamare, a tal proposito, il costante orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici trova applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.
La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi".
Non così per il terzo interessato: al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., egli è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.
6. Di conseguenza, come costantemente predicato da questa Corte di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, G.T. Auto, Rv. 271722; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Fazzari, Rv. 273505).
7. Il ricorso è parimenti inammissibile, laddove proposto dal Vasta in proprio, nella veste di indagato.
8. E' ben vero, come esposto dal ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. possono proporre ricorso per cassazione, tra gli altri, l'imputato - e quindi l'indagato - e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Tuttavia, per proporre impugnazione, oltre alla legittimazione, che è conferita dalla legge, è altresì necessario che il soggetto abbia un concreto interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione indefettibile di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e che, quindi, sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
9. A tal proposito, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui nel caso in cui non sia titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, l'indagato è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, dep. 14/07/2016, Conte, Rv. 267336).
10. Nel caso di specie, tale interesse non è ravvisabile in capo al ricorrente, in quanto, come anticipato, i beni oggetto di sequestro sono di proprietà della società Maugeri Giovanni & c. in liquidazione: la sola che, in caso di eliminazione del vincolo reale, avrebbe diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene.
11. Neppure è ipotizzabile che l'interesse del Vasta, nella veste di indagato, possa essere sostenuto sulla base delle ripercussioni derivanti dall'eventuale affermazione, in sede di impugnazione cautelare, del fumus commissi delicti, giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, dep. 08/05/2017, Paltrinieri, Rv. 270132).
12. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa del