Sentenza — n. 33825/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile, perché tardivamente proposta, l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Rolando D'Amato avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 23 novembre 2020, con la quale era stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo per equivalente dei beni nella disponibilità del D'Amato, indagato in relazione al delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33825/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Salerno in data 23 novembre 2020, con la quale era stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo per equivalente dei beni nella disponibilità del D'Amato, indagato in relazione al delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Amato Rolando, nato a Eboli il 11/11/1958 avverso l'ordinanza del 26/04/2021 del Tribunale della libertà di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile, perché tardivamente proposta, l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Rolando D'Amato avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 23 novembre 2020, con la quale era stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo per equivalente dei beni nella disponibilità del D'Amato, indagato in relazione al delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministro del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. Dopo aver indicato alcune decisioni della Suprema Corte, a tenore delle quali, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato, né quelli conseguenti, evidenzia il ricorrente che, ai fini del decorso del termine per l'impugnazione, non rileva la notificazione del sequestro preventivo all'indagato, avvenuta il 3 dicembre 2020, posto che il provvedimento è stato eseguito il 21 dicembre 2020, senza che tale circostanza sia stata comunicata all'indagato né dalla p.g., né dall'istituto di credito, e che l'indagato ne ha avuto notizia solo il 21 gennaio 2021 mediante consultazione da remoto del proprio conto corrente on line, sicché la richiesta di riesame è stata tempestivamente depositata.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il Tribunale cautelare ha ritenuto tardiva l'istanza di riesame trasmessa via pec, essendo pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2021, a fronte dell'esecuzione del decreto di sequestro avvenuta il 21 dicembre 2020; e ciò perché il termine di dieci giorni previsto dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. decorre dalla data di esecuzione del provvedimento, ed essendo sfornita di prova la circostanza, meramente dedotta, che l'indagato ne fosse venuto a conoscenza solo il 21 gennaio 2021, in quanto l'istituto di credito ha l'onere di comunicare al correntista il blocco del conte corrente.
5. Orbene, come stabilisce l'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., il termine perentorio di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame decorre dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di fatto dell'avvenuto sequestro. Quando, in particolare, il sequestro preventivo abbia ad oggetto somme di denaro su conti correnti bancari, il termine per la proposizione dell'istanza di riesame decorre o dal momento di comunicazione dei c.d. "blocchi" effettuati dall'istituto bancario o dal momento, anche precedente, in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro (Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, dep. 30/03/2018, Allegretti, Rv. 272657).
6. Nel caso in esame, il ricorrente, confrontandosi con la giurisprudenza appena richiamata, avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa circa una successiva conoscenza dell'esecuzione del sequestro, prova, che, nella specie, non è stata portata alla cognizione del Tribunale, il quale, per contro, ha osservato, con motivazione immune da aporie logiche e da errori di diritto, che nemmeno era stato prodotto l'estratto del conto corrente oggetto di sequestro, documento la cui valutazione, implicando apprezzamenti di merito, evidentemente non può essere compiuta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/07/2021. Il Consigliere