Sentenza — n. 33822/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Asti rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Alberto Toppino, Simone Toppino, Paola Toppino e Marco Mazzilli avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Asti in data 12 marzo 2021, nell'ambito di un procedimento penale in cui i ricorrenti sono indagati per plurime violazioni dell'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2504-bis cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33822/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese .del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da Toppino Alberto, nato a Bra il 30/07/1974 Toppino Simone, nato a Alba il 11/05/1979 Toppino Paola, nata a Bra il 18/02/1978 Mazzilli Marco, nato a Canelli il 23/07/1974 avverso l'ordinanza del 09/04/2021 del Tribunale della libertà di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Asti rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Alberto Toppino, Simone Toppino, Paola Toppino e Marco Mazzilli avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Asti in data 12 marzo 2021, nell'ambito di un procedimento penale in cui i ricorrenti sono indagati per plurime violazioni dell'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Avverso l'indicata ordinanza, Alberto Toppino, Simone Toppino, Paola Toppino e Marco Mazzilli, per il ministro dei comuni difensori di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, 316, 325 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Assumono i ricorrenti che il Tribunale cautelare non avrebbe dato risposta alle argomentazioni difensive con cui si contestava il fumus del reato contestato, vale a dire il fatto che il perito informatico abbia limitato la propria analisi a una piccola parte del materiale sequestrato (le sole chiavette USB), senza considerare le migliaia di informazioni presenti nel server HP Z210 Workstation, né investigare le modalità di utilizzo di tali informazioni e, conseguentemente, il loro valore economico.
Aggiungono i ricorrenti che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di valutare anche le sentenze emesse dai giudici tributari, che hanno riconosciuto la consistenza e la valorizzazione del bene oggetto di ammortamento, ossia il customer data base; secondo i ricorrenti, pertanto, il sequestro dovrebbe essere revocato quantomeno in relazione alle annualità già delibate in sede tributaria, vale a dire per la prima operazione straordinaria pari a 1.137.12 euro. Quanto, poi, all'operazione successiva, secondo i ricorrenti essa concerne la fusione a seguito di acquisizione di società interamente posseduta la perizia non sarebbe conferente, sicché il maggior prezzo corrisposto dall'acquirente rispetto al patrimonio netto contabile della società acquistata rappresenta il "disavanzo di funzione", disciplinato dall'art. 2504-bis cod. civ.
3. Il difensore degli indagati, in data 1 luglio 2021, ha prodotto la stampa del file riepilogativo dei dati del 2013 concernenti ottantotto case da gioco e del file contenete l'elaborazione relativa a sei case da gioco, quindi, il 5 luglio 2021, ha depositato note di udienza, con cui insiste nell'accoglimento dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. In via preliminare, si osserva che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità documenti depositati il 1 luglio 2021, non essendo stati prodotti e quindi esaminati nella sede di merito, posto che il compito demandato a questa Corte non è la valutazione delle prove, ma la tenuta logica del provvedimento impugnato e la corretta applicazione della legge.
3. Vanno altresì premessi i presupposti per l'adozione di un provvedimento ablativo e gli stringenti limiti che segnano la cognizione di questa Corte in relazione al sindacato delle ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo. Per un verso, infatti, ai fini dell'emissione di un provvedimento di sequestro, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069;
Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279). Per altro verso, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656). Nel giudizio di legittimità, pertanto, non possono essere censurati né vizi di motivazione, salvo come si è detto, quelli così radicali da rendere la motivazione del tutto apparente, né profili ricostruttivi in fatto.
4. Orbene, nella vicenda in esame, non sussiste il censurato vizio di motivazione apparante, perché il Tribunale cautelare, con motivazione ampia ed esaustiva, ha rilevato come, sulla base degli atti di indagine (gli atti di cessione, i conferimenti di rami di azienda e le fusioni, le perizie e le dichiarazioni di persone informate), sia emerso che, attraverso una serie di operazioni idonee a integrare il mezzo fraudolento per ostacolare l'accertamento e trarre in inganno l'amministrazione finanziaria, siano stati iscritti elementi passivi fittizi e sottratti all'imposizione elementi attivi con riferimento alle società facenti capo agli indagati.
In particolare, in ogni operazione straordinaria, puntualmente analizzata nel provvedimento impugnato, il "data base" era oggetto di una perizia di stima, la quale conferiva a tale "bene" un valore estremamente più rilevante rispetto a quello risultante della contabilità della società cedente/conferente; il bene in esame veniva iscritto tra le immobilizzazioni immateriali della società, la quale lo ammortizzava in un periodo ricompreso tra i tre e i cinque anni, ciò che consentiva di abbattere sensibilmente i ricavi e, quindi, l'imposta da versare; una volta concluso il processo di ammortamento, il "data base" veniva ceduto unitamente all'azienda ad una nova società e, sulla base di una nuova perizia di stima, valutato in misura molto superiore al residuo valore contabile.
5. Come spiegato dal Tribunale cautelare, la sopravvalutazione del "data base" è stata desunta dal fatto che le perizie in oggetto, sebbene redatte da professionisti diversi:
1) erano identiche sia nel contenuto, sia nella grafica;
2) erano tutte prive dei dati numerici utilizzati per il calcolo, contenendo solo il risultato finale di attribuzione del valore;
3) gli unici dati numerici erano relativi alla determinazione del tasso di attualizzazione da impiegarsi nella valutazione reddituale dell'immobilizzazione in questione e tali coefficienti erano i medesimi in tutte le perizie, nonostante siano state redatte in un arco temporale ricompreso tra il 2011 e il 2019, in cui i valori richiamanti sono stati oggetto di forti oscillazioni;
4) il "data base" non aveva consentito di aumentare la redditività dei soggetti utilizzatori, come prospettato dalle perizie, e la sua valutazione era stata sempre crescente. Oltre a ciò, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese sia da Katia Riccardi, impiegata contabile di Mondo Bingo s.r.l. dal 2008, la quale ha riferito di non essere a conoscenza di alcuna software/data base in uso alla società, sia di Giovanni Monda, presunto realizzatore del "date base", il quale ha affermato di aver realizzato un database di Access ad uso archivio e, forse, per la vendita e noleggio di videogiochi per la società Ferrero e Toppino s.r.I., anche se poi - altra "anomalia" - la fattura era stata emessa nei confronti della Intesa Gaming s.r.l.
5. Ma non è tutto. A conferma del fumus, il Tribunale cautelare ha indicato gli esiti delle consulenze affidate l'una a Giuseppe Dezzani, incaricato di verificare l'effettiva consistenza del "data base", l'altra ad Alberto Abbate, con il compito di accertare l'impatto contabile che una diversa valutazione del "data base" avrebbe avuto nel reddito prodotto dalle società cessionaria, consulenze che hanno concluso nel senso, per un verso, che sulla chiavetta sequestrata erano presenti meri fogli di calcolo excel che si limitano ad aggregare dati di vendita, e, per altro verso, che nelle perizie di stima non erano indicati i flussi reddituali prospettivi, né il piano industriale comprensivo dei flussi reddituali, di talché, in assenza di tali dati, non era possibile valutare e verificare la stima che il perito aveva fornito al "data base".
Infine, il Tribunale cautelare ha valutato anche le dichiarazioni rese da Alberto Roggero, il quale ha, tra l'altro, dichiarato che il Mazzilli, consulente della VLT s.r.l. e della Alba Slot s.r.I., gli aveva spiegato che nell'operazione di Alba Slot avrebbe inserito l'acquisto di un bene immateriale, che avrebbe consentito di abbattere considerevolmente l'imposizione fiscale negli anni a venire: uno stratagemma, a dire de Mazzilli, lecito, in relazione al quale il Roggeto ha dichiaratadi commesso fatto l'errore di fidarsi di lui.
6. Si tratta di un percorso argomentativo che certamente non può dirsi né apparente, né privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, sicché non sussiste la ritenuta violazione di legge.
7. Si osserva, infine, che correttamente il Tribunale cautelare ha stimato irrilevante, per escludere il fumus dei reati in esame, l'annullamento delle cartelle esattoriali, non solo perché non risulta essere seguito il provvedimento di "sgravio", ma soprattutto perché, come spiegato dal Tribunale, le decisioni assunte in sede tributaria si fondano unicamente su un'istruttoria documentale, senza che in quella sede abbiano fatto ingresso gli elementi acquisiti nel procedimento penale. Si tratta di una conclusione corretta, dovendosi osservare che il procedimento penale e il procedimento tributario sono regolati da una disciplina autonoma e differente, specie in relazione alla raccolta e alla valutazione degli elementi di prova, ciò che rispecchia la diversa finalità dai medesimi perseguita, sicché il giudice penale non è vincolato alle determinazioni assunte dall'amministrazione finanziaria e dal giudice tributario, specie quando, come nella vicenda in esame, la piattaforma probatoria è molto più ampia e articolata rispetto agli elementi valutati in sede tributaria.
8. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese .del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d