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Sentenza — n. 33820/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33820/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33820/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 7 dicembre 2020, il Tribunale del Riesame di Palermo confermava il decreto del 29 ottobre 2020, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese aveva disposto il sequestro preventivo della carta prepagata Poste Italiane descritta nel verbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Bagheria il 10 ottobre 2020 nei confronti di Vincenzo Gurrera, indagato del reato di cui agli art. 3 e 7 del decreto legge n. 4 del 2019, a lui provvisoriamente contestato per aver percepito il reddito di cittadinanza e certificato la propria condizione di disoccupazione, nonostante fosse stato sorpreso mentre compiva attività di erogazione di carburante ai clienti dell'impianto di rifornimento con sede in Bagheria, riscuotendo i relativi incassi.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33820/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Parole chiave

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pagamento del subappaltatore lavoro non remunerato riscossione di prestazione beneficiario di prestazione retribuzione del lavoro beneficiario di indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod.
art. 606 cod. proc. pen
E) dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Gurrera deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gurrera Vincenzo, nato a Bagheria il 02/12/1954; avverso l'ordinanza del 07-12-2020 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 dicembre 2020, il Tribunale del Riesame di Palermo confermava il decreto del 29 ottobre 2020, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese aveva disposto il sequestro preventivo della carta prepagata Poste Italiane descritta nel verbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Bagheria il 10 ottobre 2020 nei confronti di Vincenzo Gurrera, indagato del reato di cui agli art. 3 e 7 del decreto legge n. 4 del 2019, a lui provvisoriamente contestato per aver percepito il reddito di cittadinanza e certificato la propria condizione di disoccupazione, nonostante fosse stato sorpreso mentre compiva attività di erogazione di carburante ai clienti dell'impianto di rifornimento con sede in Bagheria, riscuotendo i relativi incassi.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, Gurrera, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta la valutazione sul fumus del reato contestato, osservando che, a differenza di quanto sostenuto dai giudici cautelari, l'indagato non svolge affatto attività lavorativa per conto del figlio, giustificandosi la presenza di Gurrera presso il distributore di benzina solo perché la propria abitazione si trova nel fabbricato antistante l'impianto di distribuzione, per cui egli ha solo espletato mera attività di ausilio nell'erogazione del contribuente.

Tra Gurrera e il titolare dell'impianto di distribuzione, Dominic Cimino, vi era non un rapporto di lavoro nero, ma solo un vincolo di solidarietà familiare, essendo il ricorrente coniuge della madre di Cimino, figlio del primo marito di lei, deceduto negli Stati Uniti di America a seguito di una rapina, quando il figlio aveva 5 anni. Del resto, lo stesso Cimino ha confermato che il padre, come lo chiama sempre, non riceva alcuna somma per le prestazioni occasionali svolte dall'indagato. Il Tribunale avrebbe dunque fondato il suo giudizio su un presupposto del tutto ipotetico, senza confrontarsi adeguatamente con le risultanze difensive e in particolare con la presunzione di gratuità del lavoro svolto in ambito familiare.

CONSIDERATO IN D/RITTO Il ricorso è infondato.

1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, operando una valutazione critica delle risultanze investigative.

Sono stati in tal senso richiamati gli esiti dell'attività di indagine compiuta dal personale della Guardia di Finanza di Bagheria, da cui è emerso che Vincenzo Gurrera, percettore del cd. "reddito di cittadinanza" dall'agosto 2018, avendo certificato la propria condizione di disoccupato, veniva sorpreso il 10 ottobre 2020 mentre era intento a erogare carburante ai clienti dell'impianto di distribuzione di benzina della "P&D" sas in Bagheria, riscuotendo i relativi incassi. Alla luce di tale accertamento, è stato dunque ritenuto ravvisabile il delitto di cui all'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, che punisce la condotta di chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, venendo dunque disposto il sequestro della carta prepagata delle Poste Italiane mediante la quale era corrisposto il beneficio.

Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, i giudici dell'impugnazione cautelare, in maniera non illogica, hanno ritenuto non plausibile la tesi difensiva della gratuità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, vertendosi piuttosto nell'ambito di un rapporto di lavoro svolto nel contesto di un'impresa familiare; in tal senso è infatti stato rilevato che la società che gestisce l'impianto di distribuzione del carburante è succeduta nel contratto con la concessionaria Q8 proprio a Gurrera, il quale peraltro, nel verbale di identificazione, ha dichiarato, a proposito della sua professione, di gestire un impianto di carburanti, da ciò desumendosi, quantomeno nell'ottica della valutazione indiziaria propria della fase cautelare, il collegamento tra l'impresa familiare gestita dal figlio della compagna dell"indagato e l'attività lavorativa da questi svolta, a suo tempo non dichiarata nella domanda volta al conseguimento del reddito di cittadinanza.

In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente sviluppate, soprattutto a livello probatorio, nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma al contrario razionale e non incoerente, concernendo le censure difensive aspetti, anche fattuali, che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o dell'erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo.

2. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Gurrera deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/0