Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33817/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33817/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33817/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza resa il 6 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Antonio Cioce, volta a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso il 9 maggio 2017 dalla Procura generale di Napoli, in relazione alle opere abusive realizzate sul terreno sito in Napoli alla via Brigata Bologna n. 58, oggetto della sentenza della stessa Corte territoriale del 29 settembre 1998, divenuta irrevocabile il 23 marzo 1999.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33817/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, la domanda di condono è stata presentata nel marzo 1995, cioè ben prima che fossero emesse le condanne di primo (1997) e secondo grado (1998). 2 €g- Con il quarto motivo, infine, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto agli specifici rilievi di cui alla memoria del 6 giugno 2018, riferiti tra l'altro alla violazione della C.E.D.U. e all'estinzione per prescrizione dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 173 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di demolizione revoca dell'annullamento ritiro dell'autorizzazione rinuncia all'espropriazione disdetta della locazione abitativa annullamento della cittadinanza agevolata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 cod. pen
e all'estinzione per prescrizione dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 173 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Cioce deve essere disatteso, conseguendo da ciò l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cioce Antonio, nato a Napoli il 05/08/1948; avverso l'ordinanza del 06-11-2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 6 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Antonio Cioce, volta a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso il 9 maggio 2017 dalla Procura generale di Napoli, in relazione alle opere abusive realizzate sul terreno sito in Napoli alla via Brigata Bologna n. 58, oggetto della sentenza della stessa Corte territoriale del 29 settembre 1998, divenuta irrevocabile il 23 marzo 1999.

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello partenopea, Cioce, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando 4 motivi. Con il primo, è stata eccepita l'omessa notifica al ricorrente dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale fissata il 6 novembre 2020 dinanzi alla Corte territoriale, avendo l'interessato diritto alla notifica al pari del difensore, essendo stata rinviata la prima udienza del 28 aprile 2020 a causa del mancato reperimento del fascicolo cartaceo e solo in via subordinata per il diffondersi del Covid-19, per cui, in vista della fissazione della nuova udienza, non trovava applicazione la disciplina di cui all'art. 83 comma 14 del decreto legge n. 18 del 2020, che consente la notifica al solo difensore di fiducia del richiedente.

Con il secondo motivo, la difesa deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo la Corte di appello considerato che la sopravvenuta situazione di fatto e di diritto del cespite gravato era del tutto incompatibile con l'ingiunzione a demolire, atteso che sin dal 10 marzo 1995 era stata presentata al Comune di Napoli la richiesta di sanatoria relativa all'opera realizzata, con corresponsione dell'importo dovuto a titolo di oblazione. Peraltro, come rilevato nell'elaborato tecnico a firma del geom. Di Filippo, sebbene l'immobile in esame ricada in area vincolata, lo stesso è suscettibile di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, che peraltro sarà concessa a breve, essendo stata attivata nel 2018 la relativa procedura semplificata.

In ogni caso, invece di basarsi su un vetusto parere del maggio 2016, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre i relativi accertamenti tecnici al fine di constatare l'attuale sussistenza dei requisiti per il rilascio della sanatoria. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella misura in cui non è stato considerato che l'ingiunzione alla demolizione è stata emessa nel maggio 2017, a fronte di una sentenza di condanna risalente a 16 anni prima, cioè al marzo 1999, avendo la palese e duratura inerzia della P.A. determinato nel condannato il legittimo affidamento circa la carenza di interesse della P.A. all'abbattimento delle opere.

Peraltro, la domanda di condono è stata presentata nel marzo 1995, cioè ben prima che fossero emesse le condanne di primo (1997) e secondo grado (1998). 2 €g- Con il quarto motivo, infine, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto agli specifici rilievi di cui alla memoria del 6 giugno 2018, riferiti tra l'altro alla violazione della C.E.D.U. e all'estinzione per prescrizione dell'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 173 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che dalla stessa documentazione allegata al ricorso emerge che O'udienza camerale del 28 aprile 2020 è stata rinviata al 6 novembre 2020 "causa emergenza coronavirus", per cui legittimamente il rinvio dell'udienza è stato comunicato al solo difensore di fiducia del richiedente, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 14 del decreto legge n. 18 del 2020, secondo cui le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti emessi nel periodo emergenziale ai sensi dei commi precedenti del medesimo art. 83 sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia.

Non vi è dunque spazio per l'accoglimento della dloglianza difensiva, non essendo dovuta al ricorrente alcuna notifica del rinvio dell'udienza e a nulla rilevando la dizione "non reperito" che compare nel prospetto dell'udienza del 28 aprile 2020 in corrispondenza del fascicolo processuale di Cioce, essendo evidente che la causa principale del differimento non è stata la temporanea indisponibilità del fascicolo, ma la previsione normativa scaturita dal diffondersi del Covid-19.

2. Anche il secondo motivo è infondato, dovendosi osservare al riguardo che la Corte territoriale ha ragionevolmente escluso che l'istanza di condono avanzata da Cioce potesse essere accolta, atteso che l'Ufficio Tecnico del Comune di Napoli, con parere reso 1'11 maggio 2016, ha escluso la concedibilità del permesso in sanatoria in relazione alle istanze presentate da Cioce e dalla moglie nel 1995, sussistendo nell'area interessata dai lavori abusivi un elevato fattore di rischio R4, ostativo a qualsiasi sanatoria, superando in ogni caso l'edificio in questione il limite massimo di 750 mc previsto dall'art. 39 comma 1 della legge n. 724 del 1994, limiti che i coniugi hanno artatamente provato a dissimulare tramite la presentazione di due domande per lo stesso immobile.

Ora, non risulta documentato che dopo il parere del 2016 siano intervenuti fatti nuovi idonei a superare quanto rappresentato dall'ente comunale, non potendosi ritenere dirimente in tal senso l'elaborato tecnico di parte del geom. Di Filippo, qualificato come laconico e generico dal Tribunale, né potendosi sottacere che al riguardo il ricorso sconta evidenti limiti di autosufficienza, non riportando o allegando l'elaborato in questione, di cui comunque non è stata adeguatamente specificata la pregnanza rispetto ai puntuali rilievi dell'Ufficio Tecnico Comunale.L'impostazione seguita dal giudice dell'esecuzione deve ritenersi dunque immune da censure, anche perché conforme con il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 e Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145), secondo cui l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'Autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione, il che è stato escluso nel caso di specie in base ad argomentazioni non illogiche.

2. Passando al terzo motivo, occorre premettere che, rispetto alla rilevanza del decorso del tempo ai fini della operatività dell'ordine di demolizione, questa Corte ha più volte affermato (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 e Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736) il principio secondo cui, in tema di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo imposto dal giudice costituisce una sanzione amministrativa che assolve a un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando quindi un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, avendo peraltro carattere reale, producendo cioè effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso.

Da ciò consegue che, essendo privo di finalità punitive, l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, che riguarda soltanto le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. In tal senso, è stato escluso che l'ordine di demolizione si ponga in contrasto con i principi della C.E.D.U., posto che l'intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, nel cui ambito viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l'immobile da abbattere), prescindendosi del tutto dall'individuazione di responsabilità soggettive, prevalendo dunque la preminente tutela del territorio sull'interesse del singolo al mantenimento di un immobile di cui sia accertata la persistente condizione di illegittimità (cfr.

Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540). Ora, l'ordinanza impugnata si è posta nel solco di tale approdo ermeneutico, per cui anche il terzo motivo appare destituito di fondamento.

4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto al quarto motivo, dovendosi rilevare che la Corte territoriale non ha mancato di confrontarsi con i rilievi difensivi, escludendo che potessi ravvisarsi in capo al ricorrente un affidamento incolpevole, essendo i coniugi Cioce al corrente sin dal 1999, epoca in cui le violazioni urbanistiche sono state defininvamente accertate, della illiceità della condizione giuridica del proprio immobile, peraltro protrattasi negli anni. 4 -'f5 Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 8 della C.E.D.U., l'ordinanza ha richiamato in modo pertinente l'affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368) secondo cui, in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato, per cui è stata esclusa nel caso di specie la violazione dell'art. 8 della C.E.D.U., a ciò dovendosi unicamente aggiungere che non risulta che il ricorrente nel procedimento camerale abbia dedotto l'assenza di eventuali abitazioni alternative o comunque l'impossibilità di potersele procurare.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Cioce deve essere disatteso, conseguendo da ciò l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga