Italian Court dismisses appeal against preventive seizure for tax fraud profits, upholding direct confiscation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Arianna Morcone's appeal against a preventive seizure order for equivalent confiscation of €164,005.69 related to carousel tax fraud. The court found the lower court's reasoning regarding the defendant's direct commercial ties to foreign suppliers and her total shareholding sufficient to establish the extraneus's involvement. Consequently, the appeal was rejected because the seizure serves the mandatory purpose of preventing economic gain from tax crimes, and the defendant failed to prove a risk of asset dissipation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000; Art. 10 d.lgs. n. 158/2015: The preventive seizure for equivalent confiscation of tax crime profits is mandatory to prevent economic gain, and the seizure is valid if the facts demonstrate the agent's direct interest and the extraneus's functional role in the fraud.
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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da Morcone Arianna, nata a Campobasso il 25/07/1976 avverso l'ordinanza in data 18/12/2020 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso per nuovo esame, in accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso; letta la memoria presentata nell'interesse della ricorrente dall'avvocato Giovanni Fiorella, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza adottata in data 18 dicembre 2020, e depositata in data 15 gennaio 2021, il Tribunale di Campobasso, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale, per quanto di interesse in questa sede, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso aveva disposto il sequestro a fini di confisca per equivalente della somma di 164.005,69 euro nei confronti di Arianna Morcone e di altri indagati. Il sequestro della somma di 164.005,69 euro è stato disposto per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati ad Arianna Morcone quale socia unica della "Giemme Car s.r.l.", in relazione agli anni di imposta 2016 e 2017, mediante l'utilizzazione nelle relative dichiarazioni fiscali di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Precisamente, la "Giemme Car s.r.l." avrebbe evaso VIVA, secondo lo schema delle c.d. "frodi carosello", utilizzando fatture emesse da società - precisamente: "Auto s.r.l." e "Motors Giemme s.r.l." per l'anno 2016 (capo 7), e "Auto s.r.l." e "Principe s.r.l." per l'anno 2017 (capo 8) - le quali, fittiziamente interposte negli acquisiti di aultovetture da ditte estere intra- comunitarie, omettevano di versare la pertinente IVA dovuta. Le precisate società sono state ritenute fittiziamente interposte in quanto avrebbero utilizzato denaro proveniente direttamente dalla "Giemme Car s.r.l.", ricevuto prima ancora di effettuare l'acquisto dalla ditta estera, sarebbero state prive di autonomia operativa ed avrebbero operato "sottocosto", contro ogni logica commerciale.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Arianna Morcone, con atto sottoscritto dall'avvocato Giovanni Fiorella, articolato in nove motivi, preceduti da una premessa. Nella premessa, in particolare, si evidenzia che: -) nei confronti di Arianna Morcone ed altri indagati, in precedenza, con provvedimento del 3 ottobre 2020, il G.i.p. del Tribunale di Campobasso aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del reato, mentre aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, per la mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il primo tipo di provvedimento cautelare; -) in esecuzione del provvedimento appena indicato, nelle date del 16 ottobre 2020 e del 29 ottobre 2020, erano stati rinvenute e sottoposte a sequestro liquidità rinvenute su rapporti postali e bancari riferibili proprio ad Arianna Morcone; -) il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Campobasso del 3 ottobre 2020 non era stato impugnato nella parte relativa al rigetto della richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; -) in data 13 novembre 2020, il Pubblico Ministero aveva chiesto nuovo decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, e tale richiesta era stata accolta dal G.i.p. del Tribunale di Campobasso, per i titoli e gli importi precedentemente indicati al § 1, con provvedimento integralmente confermato dal Tribunale di Campobasso quale giudice del riesame.2.1.
Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla violazione della preclusione da giudicato cautelare. Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata non ha ritenuto sussistere la preclusione, pur segnalata al Tribunale del riesame, derivante dalle vicende relative al provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Campobasso del 3 ottobre 2020. Si premette che il provvedimento appena citato aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di Arianna Morcone e di tutti gli altri indagati in ragione di una «incolmabile "lacuna investigativa"», costituita dalla mancata dimostrazione della «"incapienza" seppur temporanea della società Giemme Car Srl e dei patrimoni degli indagati», e che il Pubblico Ministero non aveva proposto impugnazione in ordine a tale profilo.
Si osserva che il nuovo provvedimento, impositivo del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non può essere giustificato solo perché alla nuova richiesta del Pubblico Ministero è stata allegata la nota della Guardia di Finanza del 29 ottobre 2020. Si rappresenta, precisamente, che:
a) secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche in materia di misure cautelari, la stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame, salvo il sopraggiungere di nuovi elementi probatori (si cita Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015);
b) la nota della Guardia di Finanza non costituisce "nuovo elemento probatorio", in quanto consiste nella mera comunicazione degli esiti dell'esecuzione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca diretta, documentando semplicemente il reperimento e la sottoposizione a vincolo di denaro per l'importo di 67.932,04 euro (di qui, in relazione ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 concernenti le dichiarazioni della "Giemnne Car s.r.l.", la limitazione del sequestro a 164.005,69 euro, a fronte di un profitto quantificato in 231.937,73 euro). 2.2.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla violazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova in ordine alle condizioni patrimoniali della persona giuridica avvantaggiata e alla impossibilità di eseguire la confisca. Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha aderito in modo acritico alla prospettazione contenuta nella nota della Guardia di Finanza del 29 ottobre 2020, laddove attesta l'insussistenza di posizioni creditorie della "Giemme Car s.r.l." da sottoporre a sequestro. Si osserva, innanzitutto, che la Guardia di Finanza, all'atto dell'esecuzione del sequestro, non poteva riscontrare l'esistenza o insussistenza di situazioni creditorie spettanti alla "Giemme Car s.r.l.", perché la stessa non era destinataria di provvedimenti di sequestro.
Si aggiunge, poi, che gli indagati, per dimostrare la "capienza" della precisata società, hanno prodotto, davanti al Tribunale del riesame, due estratti conto con saldi attivi di 2.854,00 euro e 2.858,45 euro, un bilancio di verifica al 14 dicembre 2020 attestante immobilizzazioni materiali per 42.437,37 euro, il registro dei beni ammortizzabili evidenziante la presenza di numerosi cespiti di valore, ed il certificato di proprietà di un autoveicolo, tutti di pertinenza della medesima persona giuridica. Si conclude che illegittimamente il Tribunale ha ritenuto le produzioni difensive inidonee a dimostrare la "capienza" della "Giemme Car s.r.l.", perché l'onere della prova incombe sull'accusa e non sulla difesa. 2.3.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione dì legge, avendo riguardo ancora alla violazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova in ordine alle condizioni patrimoniali della persona giuridica avvantaggiata e alla impossibilità di eseguire la confisca. Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha imputato alla difesa la mancata dimostrazione che i beni ammortizzabili e i veicoli della "Giennme Car s.r.l." non siano beni costituenti il prodotto o il profitto del reato, e, quindi, come tali, non suscettibili di apprensione mediante confisca diretta, la cui applicazione avrebbe impedito l'operatività della confisca per equivalente.
Si rappresenta che, secondo la giurisprudenza, i beni acquistati con il denaro ricavato dall'attività illecita e l'utile derivante dall'investimento del denaro di provenienza criminosa costituiscono il profitto del reato, e, in quanto profitto del reato, possono essere aggrediti a mezzo di confisca diretta (si cita Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert). Si aggiunge che non costituisce onere dell'indagato dimostrare che le consistenze patrimoniali della società beneficiaria dei reati per i quali è stato disposto il sequestro non possano essere oggetto di confisca diretta, perché non rientranti nel novero di beni sui quali può essere applicata tale misura ablatoria. 2.4.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 2639 cod. civ., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti a carico di Arianna Morcone per la commissione dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente alle dichiarazioni della "Giemme Car s.r.l.". Si deduce che gli indizi valorizzati per affermare che la ricorrente è responsabile per le dichiarazioni della "Giemme Car s.r.l." nel periodo rilevante ai fini delle imputazioni sono erronei o equivoci.
Si segnala, in particolare, che non è dimostrata la natura fittizia delle società "Motors Giemme s.r.l.", "Auto s.r.l." e "Principe s.r.l.", da cui la "Giemme Car s.r.l." acquistava le automobili da rivendere ai consumatori e, in ogni caso, che non è specificato in che modo la ricorrente fornisca il suo contributo concorsuale "morale" alla commissione dei reati, non è essendo né amministratore di diritto, né amministratore di fatto.2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla qualificazione del fatto a norma dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
Si deduce che deve ritenersi già esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti di Giovanni Moliterno, marito della ricorrente e supposto amministratore di fatto della "Giemme Car s.r.l.". Si rappresenta, in proposito, che: -) le contestazioni oggetto del presente procedimento «prendono le mosse» dal passivo fallimentare maturato dalla "Motors Giemme s.r.l." dal 2008 al 2016 mediante il sistema delle interposizioni fittizie; -) Giovanni Moliterno, ritenuto amministratore di fatto anche della "Motors Giemme s.r.l.", è stato già assolto dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. n 74 del 2000 in relazione alla contestata interposizione di due ditte individuali per gli anni dal 2009 al 2012; -) i titolari delle due ditte individuali appena indicate sono stati condannati esclusivamente per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. 2.6.
Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo al mancato riconoscimento dell'applicazione del cd. "regime del margine", ed alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. Si deduce che non vi sono elementi per affermare l'esistenza di una c.d. "frode carosello". Si osserva che: -) le società cedenti, e ritenute fittiziamente interposte, "Motors Giemme s.r.l." e "Auto s.r.l." hanno emesso fatture di vendita nei confronti di molteplici soggetti, non solo della "Giemme Car s.r.l."; -) la "Giemme Car s.r.l." ha regolarmente pagato VIVA alle società cedenti ("Motors Giemme s.r.l.", "Auto s.r.l." e "Principe s.r.l."); -) non sono emerse restituzioni o retrocessioni dalle società ritenute fittiziamente interposte alla "Giemme Car s.r.l." o ai suoi amministratori o soci; -) l'amministratore di "Auto s.r.l." ha ammesso a dibattimento di non aver pagato VIVA semplicemente per mancanza di liquidità.
Si rappresenta, poi, che correttamente è stato applicato il c.d. "regime del margine" di cui agli art. da 36 a 40 d.l. n. 41 del 1995, il quale deroga al regime ordinario, prevedendo come base imponibile per VIVA per l'acquisto da fornitore estero intra- comunitario non l'intero corrispettivo, ma solo il margine positivo tra prezzo di vendita del veicolo e prezzo precedentemente pagato per l'acquisto dello stesso; si rileva, infatti, che le autovetture oggetto di compravendita erano tutte con targa italiana. Si evidenzia, ancora, che "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l." sono soggetti reali, in relazione ai quali nessun elemento è stato prodotto per dimostrarne la fittizietà, e che non vi sono dati da cui inferire la conoscenza di Arianna Morcone circa modalità gestionali e debiti fiscali delle precisate ditte, e, quindi, il dolo specifico della medesima, elemento necessario ai fini dell configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.2.7.
Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla qualificazione del fatto a norma dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Si deduce che, nella specie, il delitto configurabile è quello di cui all'art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché le società interposte hanno dichiarato VIVA e non l'hanno poi versata per sopravvenute difficoltà economiche, come espressamente ammesso nel dibattimento a suo carico dall'amministratore di "Auto s.r.l.", e come comprovato anche dalla presentazione di dichiarazioni da parte di questa società. 2.8 Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 2639 cod. civ., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso di Arianna Morcone nella commissione dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 relaitivamente alle dichiarazioni della "Giemme Car s.r.l.".
Si deduce che il concorso della ricorrente nei reati in questione è affermato senza alcuna indicazione di comportamenti concreti, corrispondenti all'esercizio della funzione di amministratore di fatto o qualificabili come contributo materiale o morale nelle condotte delittuose, bensì sulla base della sua "posizione" di socio unico della "Giemme Car s.r.l." e di socio della "Aemme Car s.r.l.", nonché della sua competenza in tema di pratiche concernenti l'immatricolazione di veicoli, acquisita per la gestione di un'agenzia chiusa da anni. Si aggiunge che nessun elemento a carico può essere desunto nemmeno dalle acquisizioni patrimoniali della ricorrente, tutte provenienti dal padre del marito, derivanti da testamento, e risalenti a circa dieci anni prima dei fatti in contestazione. 2.9.
Con il nono motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che manca qualunque motivazione in ordine alle esigenze cautelari, che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità debbono ritenersi applicabili anche con riguardo al sequestro preventivo, e che prima di applicare il vincolo reale il giudice deve valutare la possibilità di applicare una meno invasiva misura interdittiva (si cita Sez. 5, n. 8152 del 01/03/2010, Rv. 246103).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Prive di fondamento sono le censure formulate nel primo motivo, e che contestano la violazione della preclusione da giudicato cautelare, deducendo che non sono stati prodotti "nuovi elementi" di fatto o di diritto a supporto della 6 p richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rispetto alla precedente decisione di rigetto di istanza avente il medesimo oggetto per la mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, e che, in particolare, "nuovo elemento" non può essere ritenuto la nota della guardia di Finanza del 29 ottobre 2020. 2.1.
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro preventivo, la preclusione del giudicato cautelare non opera nel caso in cui, annullato il sequestro per equivalente per essere stato adottato senza aver verificato l'esperibilità del sequestro diretto del profitto del reato, sia nuovamente disposto, sulla base dei medesimi elementi, il sequestro in via diretta e, ove ciò non fosse possibile, per equivalente (cfr. Sez. 6, n. 2182 del 08/10/2020, dep. 2021, Marano, Rv. 280345-01, e Sez. 3, n. 30296 del 11/09/2020, Ferrarini, Rv. 280440-01).
A fondamento di questa soluzione, si è evidenziato, in particolare, che il divieto di bis in idem cautelare non presuppone solo la mera identità del fatto, ma ricomprende anche l'identità degli elementi posti e valutati a sostegno o a confutazione della misura (così Sez. 6, n. 2182 del 2021, cit.). In ogni caso, quand'anche non si voglia condividere questo orientamento, perché lo stesso consente di "superare" una precedente decisione non impugnata o non impugnabile senza il preventivo controllo del giudice circa la sopravvenienza di elementi di novità, sono comunque applicabili i principi generali in tema di c.d. giudicato cautelare.
Secondo un principio ampiamente consolidato anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, infatti, il giudicato cautelare non è ostativo alla pronuncia di una nuova e diversa decisione in caso di acquisizione di nuovi elementi implicanti un mutamento della situazione di fatto sulla quale la precedente decisione era fondata (cfr. Sez. U, in. 18339 del 31/032004, Donelli, Rv. 227359-01, e Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001- 01). Di conseguenza, in caso di decisione di rigetto della richiesta di sequestro funzionale alla confisca per equivalente, assunta per la mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta, il c.d. giudicato cautelare alla stessa ricollegabile potrà essere comunque superato se il pubblico ministero sottopone al giudice nuovi elementi utili a dare prova del requisito che è stato ritenuto indimostrato. 2.2.
L'ordinanza impugnata in questa sede ritiene che il limite derivante dal c.d. "giudicato cautelare" sia da ritenere superato, in ragione dell'elemento di novità costituito dalla nota della Guardia di Finanza del 29 ottobre 2020. Il Tribunale, infatti, evidenzia che questa nota colma la "lacuna" evidenziata dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento emesso in data 3 ottobre il 2020 e depositato in data 8 ottobre 2020, la quale consisteva nella mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta.
Il Giudice del riesame, segnatamente, rappresenta che la nota in questione rappresenta come, all'esito dell'interrogazione diretta degli istituti di credito, sia emersa l'indisponibilità di situazioni creditorie della "Giemnne Car s.r.l.", ossia la società avvantaggiata dalle condotte illecite ritenute configurabili a carico della ricorrente, da poter sottoporre a sequestro. 2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata in ordine alla possibilità di superare il limite del c.d. "giudicato cautelare" sono corrette. Ed infatti, il Tribunale ha dato puntualmente conto dell'elemento di novità implicante un mutamento della situazione di fatto sulla quale la precedente decisione era fondata, non solo indicandolo, ma offrendo precisa rappresentazione del suo contenuto rilevante ai fini del giudizio concernente il requisito che era stato ritenuto non dimostrato, e cioè la impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta.
3. Complessivamente infondate sono le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente, perché, sia pure sotto profili diversi, criticano la violazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, deducendo, per un verso, l'inefficacia dimostrativa della nota della Guardia di Finanza e la illegittimità dell'affermazione della inidoneità degli elementi prodotti dalla difesa, e, per l'altro, l'illegittimità della ritenuta non assoggettabilità, allo stato, a confisca diretta dei beni ammortizzabili e dei veicoli della "Giemme Car s.r.l.", in quanto determinata dalla mancata prova necessaria ai fini della qualificazione degli stessi come prezzo o profitto del reato. 3.1.
Indubbiamente, anche ai fini dell'applicazione di una misura cautelare reale, l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza di tutti i presupposti necessari a tal fine grava sul richiedente. E ciò, non soltanto in omaggio al principio di presunzione di non colpevolezza, da "adattare" alla materia di misure cautelari reali, ma, ancor prima, in applicazione della regola processuale generale secondo cui l'onere della prova grava su chi afferma l'esistenza di una certa situazione di fatto quale presupposto per l'accoglimento della sua domanda.
Di conseguenza, siccome uno dei presupposti per l'applicabilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta è quello dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta, l'onere della prova si estende anche ai fatti dai quali desumere la sussistenza di questo requisito, e grava sul soggetto istituzionalmente preposto a chiederlo, il pubblico ministero.3.2. Tuttavia, occorre precisare quale debba essere l'esatto contenuto dell'onere della prova in ordine al requisito dell'impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro prodromico alla confisca diretta.
La risposta a questo quesito discende, innanzitutto, dalla individuazione di ciò che può costituire oggetto di confisca diretta e, poi, dal livello di prova in ordine alla impossibilità di rintracciare beni assoggettabili a confisca diretta. 3.2.1. Per quanto riguarda l'individuazione di ciò che può costituire oggetto di confisca diretta, il ricorrente ha richiamato i principi enunciati dalla sentenza Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646/258647/258648. Questa decisione, in particolare, ha affermato che «il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il [...] sequestro preventivo, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa».
A tal fine, Sez. U, n. 10561 del 2014, Gubert, cit., ha richiamato, oltre che giurisprudenza delle Sezioni semplici (Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, dep. 1995, Giacalone, Rv. 200855-01), anche giurisprudenza delle Sezioni Unite, evidenziando come queste avessero «ritenuto che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo. (Sez.
U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700: fattispecie in tema di concussione nella quale il danaro era stato richiesto da un ufficiale di p.g. per l'acquisto di un immobile).». Ha quindi ribadito: «In tutte le ipotesi sopra richiamate non si è in presenza di confisca per equivalente ma di confisca diretta del profitto di reato, possibile ai sensi dell'art. 240 cod. pen. ed imposta dall'art. 322-ter cod. pen., prima di procedere alla confisca per equivalente del profitto di reato.». Tuttavia, in materia, è necessario tenere conto della successiva elaborazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite, e, segnatamente, di quanto affermato da Sez.
U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. da 264434 a 264438. Invero, Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, dr., ha precisato che il profitto del reato, nella nozione rilevante ai fini della confisca diretta, deve essere «inteso come vantaggio economico ottenuto in via diretta ed immediata dalla commissione del reato, e quindi legato da un rapporto di pertinenzialità diretta con l'illecito penale» (cfr. § 10 del Considerato in diritto). A fondamento di tale conclusione, Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit., ha osservato, in particolare, che profitto e prezzo del reato sono attratti «all'interno di un nucleo per così dire unitario di finalità ripristinatoria dello status quo ante, secondo la medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore, e con specifico riferimento a figure di reato per le quali il legislatore ha ritenuto necessario optare per una simile scelta» (cfr. ancora § 10 cit.).
Peraltro, Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit., richiamando espressamente Sez. U, n. 10561 del 2014, Gubert, cit., ha anche ribadito che, quando il prezzo o il profitto del reato è costituito da denaro, le somme depositate su conti correnti bancari, di cui il soggetto abbia la disponibilità, sono qualificabili come prezzo o profitto del reato, ed assoggettabili a confisca diretta, in considerazione della natura del bene, senza alcuna necessità della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.
Quest'ultimo principio, anzi, risulta ulteriormente confermato dalle Sezioni Unite, con la recentissima sentenza del 27/05/2021, della quale si conosce, allo stato, solo la notizia di decisione, così formulata: «Qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente». In sintesi, dalla complessiva elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite, e dai suoi più recenti approdi, discende che assoggettabili a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente possono essere o i beni materialmente identificati come prezzo o profitto del reato, oppure, ma solo quando il prezzo o profitto del reato sia costituito da denaro, le somme di cui il soggetto abbia la disponibilità, indipendentemente dalla loro origine e provenienza.
L'unico possibile ampliamento della nozione di profitto del reato, con conseguente ricaduta in tema di assoggettabilità a sequestro finalizzato alla confisca diretta, può riguardare, come indicato anche da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, i beni acquisiti mediante l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte dell'autore del fatto, ossia quei beni nei quali, per effetto di investimento dello stesso autore, è stato trasformato il denaro illecitamente conseguito attraverso la commissione dell'illecito (cfr., in questo senso, Sez.
U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700-01, e, di recente, Sez. 6, n. 7896 del 15/122017, dep. 2018, Zullo, Rv. 272482-01, e Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 262613-01). Questa estensione della nozione di profitto, in effetti, non sembra contrastare con le più recenti indicazioni delle Sezioni Unite in materia, ossia quelle fornite da Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit. Da un lato, infatti, la decisione appena citata, sia pure nell'ambito del discorso giustificativo concernente l'assoggettabilità a confisca diretta delle somme di denaro (§ 16 del Considerato in diritto), ha espressamente richiamato Sez.
U, n. 10280 del 2008, Miragliotta, cit., ossia la pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato l'inclusione, nella nozione di profitto del reato, dei beni acquisiti con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte dell'autore dell'illecito medesimo. Dall'altro, poi, questa più estesa nozione di profitto, siccome ne opera l'ampliamento con esclusivo riguardo a quanto acquistato attraverso l'immediato reimpiego dei proventi dell'illecito penale da parte dell'autore dello stesso, attiene comunque a beni che possono ancora definirsi, come richiede Sez.
U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit., «vantaggio economico ottenuto in via diretta ed immediata dalla commissione del reato». 3.2.2. Per quanto concerne l'individuazione del livello di prova necessario in ordine all'accertamento della impossibilità di rintracciare beni assoggettabili a confisca diretta, un importante riferimento è fornito proprio dalla sentenza Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646/258647/258648. La decisione appena citata, se afferma che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto solo in caso di impossibilità di reperimento dei beni costituenti il profitto del reato, precisa pure che questa impossibilità non solo può essere transitoria e reversibile, «purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura», ma non presuppone nemmeno una preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.
Si osserva, infatti, a questo specifico proposito, che il sequestro è misura cautelare e che, «durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca [dei beni costituenti il profitto del reato], potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela» (cfr. § 2.7 del Considerato in diritto). Queste indicazioni risultano seguite anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Ripetuta, infatti, è l'affermazione che l'impossibilità di sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente può essere desunta da una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica (cfr., ad esempio, Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238-01, e Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognanniglio, Rv. 265028-01, la quale sottolinea come non sia necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato), ovvero da elementi sintomatici (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep.2019, Bennati, Rv. 275687-01).
Inoltre, sempre sviluppando questi principi, si è osservato che, quando l'impossibilità di sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente è stata desunta da una valutazione degli atti del procedimento, è onere dell'interessato indicare i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui è possibile disporre la confisca diretta (così Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587-01, nonché Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv. 265158-01, entrambe approfonditamente in motivazione). 3.2.3. Da quanto si è in precedenza esposto, è possibile giungere ad una conclusione di sintesi su quale debba essere il contenuto dell'onere della prova relativo al requisito dell'impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta, che grava sul pubblico ministero quale richiedente della misura cautelare.
Innanzitutto, l'onere della prova in questione ha ad oggetto l'impossibilità di individuare l'esistenza di beni assoggettabili a confisca diretta, vale a dire delle cose materialmente identificate come prezzo o profitto del reato, oppure, quando il prezzo o profitto del reato sia costituito da denaro, di tutte le somme di cui il soggetto avvantaggiato dall'illecito abbia la disponibilità, oppure ancora di quanto acquisito con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito. In secondo luogo, il precisato onere della prova, in quanto correlato all'applicazione di una misura cautelare, non esige una ricerca generalizzata ed approfondita dei beni appartenenti alle categorie precedentemente indicate, ma richiede una valutazione allo stato degli atti ai fini della loro individuazione.
Nel compiere questa ricerca e questa valutazione, inoltre, la regola della valutazione allo stato degli atti rende ragionevole escludere, salvo specifiche emergenze di segno contrario, che i beni diversi dal denaro siano stati acquistati con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito, posto che tale ipotesi, nell'esperienza sociale, non può dirsi costituire regola generale (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 40362 del 2016, cit., § 8.1, e Sez. 3, n. 42966 del 2015, Klein, cit., § 4, le quali definiscono come «casi, estremamente rari, [quelli] in cui sia possibile dimostrare che un determinato bene costituisca il profitto diretto del reato.»).
In terzo luogo, il soggetto nei cui confronti è disposto il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, nel contestare le valutazioni compiute allo stato degli atti circa l'indisponibilità di beni sui quali applicare il sequestro funzionale alla confisca diretta, deve o evidenziare errori compiuti dal giudice nell'attività di apprezzamento del compendio investigativo esistente o fornire nuove e specifiche indicazioni relative ai beni assoggettabili a confisca diretta. Ne discende che, quando la persona giuridica avvantaggiata dal reato abbia la disponibilità di beni diversi dal denaro, l'impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta sarà da escludere solo se, da un esame degli atti, emerga che detti beni siano materialmente identificabili come prezzo o profitto del reato, ovvero siano stati acquistati con l'immediato reimpiego de i 12 l proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito, oppure se l'interessato fornisca specifiche indicazioni in proposito. 3.3.
L'ordinanza impugnata ha fornito specifiche indicazioni in ordine alla impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta. In particolare, il Tribunale ha richiamato la nota della Guardia di Finanza del 29 ottobre 2020, nella quale si rappresenta che, all'esito dell'interrogazione diretta degli istituti di credito, è emersa l'indisponibilità di situazioni creditorie della "Giemme Car s.r.l.", la società avvantaggiata dalle condotte illecite ritenute configurabili a carico della ricorrente, da poter sottoporre a sequestro.
Il Tribunale, inoltre, ha precisato che le allegazioni difensive non sono concludenti perché:
a) le giacenze risultanti dagli estratti conto della "Giemme Car s.r.l." prodotti della difesa, consistenti in due saldi attivi di 2.854,20 euro e di 2.958,45 euro, documentano situazioni temporalmente antecedenti alla data degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza ed illustrati nella nota del 29 ottobre 2020;
b) in relazione agli ulteriori elementi patrimoniali della "Giemme Car s.r.l.", costituiti di beni ammortizzabili e veicoli, non è stata fornita alcuna indicazione per evidenziare che gli stessi siano stati acquistati col denaro ricavato dall'attività illecita o costituiscano l'utile investimento del denaro di provenienza delittuosa. 3.4. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata, alla luce dei principi giuridici applicabili, risultano correttamente motivate. Invero, posto che la ricerca dei beni assoggettabili a confisca diretta deve avvenire sulla base degli atti disponibili, e che, qualora da questo esame non emergano concrete indicazioni in proposito, è corretta la conclusione circa la loro irrintracciabilità allo stato degli atti, salvo diverse e specifiche indicazioni di segno contrario dell'interessato, il Tribunale ha fornito compiuta spiegazione delle sue conclusioni.
Il Tribunale, infatti, ha escluso che fossero reperibili o comunque individuabili nella disponibilità della "Giemnne Car s.r.l.", ossia della società che si assume avvantaggiata dai delitti ritenuti sussistenti a carico della ricorrente, tanto somme di denaro, quanto beni acquistati con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito, procedendo sulla base di un puntuale esame di tutti gli atti disponibili e all'esito di una valutazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, né lacunosa anche delle prospettazioni difensive.
4. In parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità e in parte prive di specificità sono anche le censure esposte in parte del quarto, nel quinto, nel sesto e nel settimo motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto contestano tutte la sussumibilità delle condotte contestate ai capi 7 e 8 nella fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, deducendo, in sintesi, che le società "Motors Giemme s.r.l.", "Auto s.r.l." e "Principe s.r.l." sono strutture non fittizie, ma reali, e che le operazioni economiche sono state effettuate in applicazione del c.d. "regime del margine". 4.1.
Ampiamente consolidata è l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti in caso di interposizione fittizia. In particolare, va richiamato il principio secondo cui, nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la falsità può essere riferita anche all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi dell'art. 1 lett. a), del citato d.lgs., coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 27392 del 27/04/2012, Bosco, Rv. 253055-01, nonché, tra le più recenti, Sez, 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378-01, e Sez, 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692-01).
A fondamento di tale principio, si è osservato, tra l'altro, che l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto e che l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è circostanza indifferente ai fini dell'Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre (Sez. 3, n. 1998 del 2020, Moiseev, cit.). 4.2.
L'ordinanza impugnata spiega perché le società "Auto s.r.l.", "Motor Giemnne s.r.l." e "Principe s.r.l.", per gli anni 2016 e 2017, oggetto delle contestazioni, sono da ritenere soggetti utilizzati per la mera interposizione fittizia negli acquisiti effettuati da venditori esteri intra-comunitari. Si rappresenta, in particolare, che:
a) le società "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l.", come risulta dall'esame della movimentazione dei conti correnti di loro pertinenza, ricevevano da "Giemme Car s.r.l.", la necessaria provvista finanziaria prima di effettuare l'acquisto delle auto dai fornitori esteri intra-comunitari, per poi rivenderle alla medesima "Giemme Car s.r.l.";
b) le medesime società "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l." vendevano le auto acquistate dai fornitori esteri sottocosto, senza alcun ricarico, contrariamente ad ogni logica commerciale;
c) le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società "Auto s.r.l.", secondo cui il mancato pagamento dell'IVA era dovuto esclusivamente all'assenza di liquidità, sono inattendibili, anche perché direttamente funzionali alla difesa dello stesso dichiarante dall'accusa di concorso nella c.d. "frode carosello". Si può aggiungere che l'ordinanza genetica, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, oltre ad esporre puntualmente ed analiticamente questi elementi, rappresenta pure che: -) le società "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l." erano prive di strutture, sedi, magazzini, depositi e dipendenti; -) sono state rinvenute mall dalle quali si evincono contatti diretti tra "Giemnne Car s.r.l." e i fornitori esteri intra-comunitari, per l'indicazione del destinatario del trasporto e del luogo di consegna del bene, sebbene la prima fosse formalmente estranea alla vendita indicata in fattura e alla quale si riferiva la consegna; -) Giovanni Moliterno era l'amministratore di fatto sia della "Motor Giemme s.r.l.", che effettuava gli acquisti intra-comunitari, sia della "Giemme Car s.r.l.", che acquistava poi da quest'ultima, ed era inoltre il marito di Arianna Ivllorcone, la quale era il socio unico della "Giemme Car s.r.l.". 4.3.
Sulla base degli elementi fattuali indicati e dei principi giuridici applicabili, l'ordinanza impugnata risulta correttamente motivata. Gli elementi addotti dai Giudici del merito cautelare per affermare la fittizietà delle società "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l.", sono congrui, plurimi, precisi e convergenti. Il ricorso, inoltre, si confronta solo con alcuni di tali elementi, e prospetta dati che, al più, potrebbero servire a valutare se accedere ad una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.
5. In parte manifestamente infondate, in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità e in parte prive di specificità sono le censure esposte in parte del quarto e nell'ottavo motivo, da esaminarsi congiuntamente, le quali contestano che la ricorrente abbia fornito un consapevole contributo causalmente rilevante alle dichiarazioni fraudolente della "Giemme Car s.r.l." negli anni 2017 e 2018, deducendo che l'ordinanza impugnata non indica elementi concreti da cui inferirne un contributo concorsuale nelle condotte illecite. 5.1. Occorre premettere che è sicuramente configurabile il concorso del soggetto che non riveste la qualifica di amministratore di diritto o il ruolo di gestore di fatto di una società nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Invero, l'art. 110 cod. pen., che prevede il concorso di persone nel reato, è istituto generale riferibile a tutti i reati, salvo specifiche ragioni di incompatibilità. Né ragioni di incompatibilità della disciplina di cui all'art. 110 cod. pen. emergono in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., che però riguarda esclusivamente la posizione di chi emette fatture per operazioni inesistenti o concorre con questi.Anzi, questa specifica disposizione può essere letta come conferma, a contrario, che, salvo l'ipotesi da essa espressamente contemplata, è normalmente configurabile il concorso di persone nel reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, secondo la disciplina ordinaria.
Ciò posto, va poi rilevato che, secondo la disciplina generale dell'art. 110 cod. pen., ai fini del concorso di persone nel reato, assumono rilievo tanto il contributo causale quanto anche il contributo agevolatore nella commissione del reato, e, in entrambi i casi, sia in relazione al profilo materiale, sia con riguardo al profilo morale e psicologico. In proposito, si può innanzitutto richiamare una datata decisione delle Sezioni Unite, la cui massima ufficiale recita: «Nella formula dell'art. 110 cod. pen. sono ricevute e riunite tutte le diverse forme ed i diversi gradi della partecipazione criminosa, indipendentemente dall'importanza di quest'ultima nella determinazione dell'evento; in particolare, vi è compresa la partecipazione morale nelle sue varie forme del mandato, dell'incitamento e del rafforzamento della volontà, e della agevolazione in genere» (così Sez.
U, n. 13 del 1955, Abdullani Moha, Rv. 097518-01). Costituisce inoltre principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà; con la conseguenza che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (così, specificamente, Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200-01, nonché, nello stesso senso, tra le più recenti, Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521-01).
E le conclusioni sopra indicate circa la configurabilità del concorso dell'extraneus nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e la rilevanza di contributi anche agevolatori, risultano condivise nella giurisprudenza di legittimità. Si è infatti più volte affermato che è configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di colui che - pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, cli avvalersi della documentazione fiscale fittizia (cfr.:
Sez. 3, n. 14815 del 30/11/2016, dep. 2017, Palmiero, Rv. 269650-01; Sez. 3, n. 14497 del 18/10/2016, dep. 2017, Miccini, Rv. 269392-01; Sez. F., n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256579-01). Inoltre, si è significativamente esemplificato che risponde di concorso nella frode fiscale commessa dall'utilizzatore di fatture emesse per operazioni inesistenti anche l'autotrasportatore che sottoscriva per quietanza i documenti fittizi, così attestando l'avvenuto trasporto dei beni (così Sez. 3, n. 35730 del 07/06/2011, Sviato, Rv. 251238-01, la quale, in motivazione, nell'escludere l'applicabilità del regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, ha precisato che la sottoscrizione per quietanza, a fronte di un rapporto fittizio, serve a rendere credibile l'esistenza di un rapporto reale che giustifica l'emissione della fattura). 5.2.
L'ordinanza impugnata spiega perché la ricorrente deve essere ritenuta concorrente nel reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla società "Giemme Car s.r.l." negli anni 2016 e 2017, almeno nella prospettiva del fumus commissi delicti richiesto per l'applicazione di una misura cautelare reale. In particolare, si rappresenta che Arianna Morcone: a) è stata socio unico della "Giemme Car s.r.l." nel periodo in contestazione; b) è la moglie di Giovanni Moliterno, originario proprietario delle quote della "Giemme Car s.r.l." ed amministratore di fatto della stessa fino al 2019, come risulta da molteplici elementi; c) è titolare delle quote della "Giemrrie Car s.r.l." sin dal 14 dicembre 2012, ed ricevuto le quote direttamente dal marito;
d) ha sempre prestato la sua attività lavorativa all'interno della società "Giemme Car s.r.l."; e) è a conoscenza delle pratiche di immatricolazioni dei veicoli„ avendo avuto la titolarità di un'agenzia di pratiche auto dal 2007 al 2015;
f) intratteneva personalmente i rapporti commerciali di acquisto con i fornitori esteri intra-comunitari, anche in lingua tedesca, come documentato da mail rinvenute dagli operanti le quali attestano tale corrispondenza diretta. L'ordinanza genetica del G.i.p., poi, precisa che la cura delle pratiche di immatricolazione delle automobili provenienti dai fornitori esteri intra-comunitari costituisce vicenda significativa perché operazione diretta a completare la fase a valle della "ripulitura" degli acquisti intracornunitari ed avveniva attraverso relazioni tra la ricorrente ed un'agenzia siciliana specificamente deputata a tale compito. 5.3.
Le conclusioni dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente il ruolo di concorrente nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti commesso in relazione alla "Giemme Car s.r.l." negli anni 2017 e 2018, sono immuni da vizi. /71/././f( Ed infatti, posto che è ammissibile il concorso dell'extraneus nel reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, e che, a tali fini, rilevano anche condotte di agevolazione materiale e di rafforzamento del proposito criminoso dell'intraneus, purché fornite nella consapevolezza da parte dell'agente, della loro funzionalità alla commissione dell'illecito penale, gli elementi indicati dai Giudici del merito cautelare a fondamento delle loro conclusioni sono congrui, plurimi, convergenti e significativi.
In particolare, come ben sottolineato in particolare nell'ordinanza genetica, un significato particolarmente concludente è attribuibile al diretto intrattenimento di rapporti commerciali con i fornitori esteri intra-comunitari, anche in lingua tedesca, sebbene gli acquisiti non fossero operati dalla società "Giemme Car s.r.l.", ossia dall'unica ditta alla quale la ricorrente era legata da rapporti formali. Questo dato, inoltre, deve essere logicamente apprezzato, ai fini del giudizio sulla sua concludenza, unitamente alla circostanza dell'essere la ricorrente socia totalitaria, e quindi direttamente interessata sotto il profilo economico, ai risultati delle operazioni fraudolente.
Le censure formulate nel ricorso, inoltre, si confrontano solo con una parte degli elementi richiamati dalle ordinanze cautelari, ad esempio trascurando del tutto quello dei rapporti diretti con le ditte intra-comunitarie, e, quando si rapportano con gli elementi indicati a carico, si limitano a proporre un'interpretazione alternativa dei fatti, così prospettando censure non consentite in sede di legittimità.
6. Prive di specificità, infine, sono le censure enunciate nel nono motivo, le quali contestano la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nell'applicazione del sequestro preventivo in ragione della omessa valutazione della possibilità di adottare misure meno invasive. Invero, la confisca del prezzo o del profitto dei reati tributari, diretta, o, quando questa non è possibile, per equivalente, è obbligatoria, stante l'inequivocabile dettato dell'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, come inserito dall'art. 10 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ed ha il preciso scopo di evitare che l'illecito penale possa comunque procurare i vantaggi economici perseguiti dal reo.
Di conseguenza, il sequestro funzionale alla confisca diretta o per equivalente del prezzo o del profitto dei reati tributari è misura cautelare diretta non a "neutralizzare" la pericolosità del bene sottoposto a vincolo, bensì ad assicurare che l'ablazione possa essere concretamente realizzata all'esito del processo. Ciò posto, l'unico margine di apprezzamento coerente con la funzione di tale sequestro può riguardare il rischio concernente la possibile sottrazione o dispersione del bene da sottoporre a confisca; rischio che, nel caso in cui quest'ultimo consista in denaro, si traduce nel pericolo di non poter rinvenire numerano per un importo corrispondente.
Nella specie, il ricorso si è limitato a contestare la mancata valutazione della possibilità di adottare misure meno invasive, ma nulla ha indicato circa l'insussistenza del rischio di dispersione dei beni da sottoporre a confisca. E questo rischio, invece, risulta, implicitamente, ma in modo