Sentenza — n. 33814/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza adottata in data 18 dicembre 2020, e depositata in data 15 gennaio 2021, il Tribunale di Campobasso, pronunciando in sede di riesame ex 1 / /) art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale, per quanto di interesse in questa sede, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso aveva disposto il sequestro a fini di confisca per equivalente della somma di 164.005,69 euro nei confronti di Gabriele Ceccacci e di altri indagati. Il sequestro della somma di 164.005,69 euro è stato disposto per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati a Gabriele Ceccacci quale amministratore e legale rappresentante della "Giemme Car s.r.l.", in relazione agli anni di imposta 2016 e 2017, mediante l'utilizzazione nelle relative dichiarazioni fiscali di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 324 cod. proc. pen, art. 322-ter cod. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 33814/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A tal fine, Sez. U, n. 10561 del 2014, Gubert, cit., ha richiamato, oltre che giurisprudenza delle Sezioni semplici (Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, dep. 1995, Giacalone, Rv. 200855-01), anche giurisprudenza delle Sezioni Unite, evidenziando come queste avessero «ritenuto che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo. (Sez.
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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da Ceccacci Gabriele, nato a Campobasso il 04/05/1983 avverso l'ordinanza in data 18/12/2020 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso per nuovo esame, in accoglimento, in particolare dei primi due motivi di ricorso; letta la memoria presentata nell'interesse del ricorrente dall'avvocato Giovanni Pietrunti, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza adottata in data 18 dicembre 2020, e depositata in data 15 gennaio 2021, il Tribunale di Campobasso, pronunciando in sede di riesame ex 1 / /) art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale, per quanto di interesse in questa sede, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso aveva disposto il sequestro a fini di confisca per equivalente della somma di 164.005,69 euro nei confronti di Gabriele Ceccacci e di altri indagati. Il sequestro della somma di 164.005,69 euro è stato disposto per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati a Gabriele Ceccacci quale amministratore e legale rappresentante della "Giemme Car s.r.l.", in relazione agli anni di imposta 2016 e 2017, mediante l'utilizzazione nelle relative dichiarazioni fiscali di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Precisamente, la "Giennme Car s.r.l." avrebbe evaso VIVA, secondo lo schema delle c.d. "frodi carosello", utilizzando fatture emesse da società - precisamente: "Auto s.r.l." e "Motors Giemme s.r.l." per l'anno 2016 (capo 7), e "Auto s.r.l." e "Principe s.r.l." per l'anno 2017 (capo 8) - le quali, fittiziamente interposte negli acquisiti di autovetture da ditte estere intra-comunitarie, omettevano di versare la pertinente IVA dovuta. Le precisate società sono state ritenute fittiziamente interposte in quanto avrebbero utilizzato denaro proveniente direttamente dalla "Giemme Car s.r.l.", ricevuto prima ancora di effettuare l'acquisto dalla ditta estera, sarebbero state prive di autonomia operativa ed avrebbero operato "sottocosto", contro ogni logica commerciale.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Gabriele Ceccacci, con atto sottoscritto dall'avvocato Giovanni Pietrunti, articolato in tre motivi, preceduti da una premessa. Nella premessa, in particolare, si evidenzia che: -) nei confronti di Gabriele Ceccacci ed altri indagati, in precedenza, con provvedimento del 3 ottobre 2020, il G.i.p. del Tribunale di Campobasso aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del reato, mentre aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, per la mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il primo tipo di provvedimento cautelare; -) il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Campobasso del 3 ottobre 2020 non era stato impugnato nella parte relativa al rigetto della richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; -) in data 13 novembre 2020, il Pubblico Ministero aveva chiesto nuovo decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, sulla base di due annotazioni di polizia giudiziaria concernenti l'avvenuto sequestro; -) la richiesta appena indicata era stata accolta dal G.i.p. del Tribunale di Campobasso, per i titoli e gli importi ed i titoli precedentemente indicati al § 1, con provvedimento integralmente confermato dal Tribunale di Campobasso quale giudice del riesame.
A/1 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla violazione della preclusione da giudicato cautelare. Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata non ha ritenuto sussistere la preclusione, derivante dalle vicende relative al provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Campobasso del 3 ottobre 2020. Si rappresenta che il provvedimento appena citato aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di Gabriele Ceccacci e di tutti gli altri indagati in ragione di una «lacuna di indagine in ordine alla possibilità di reperire o meno il profitto del reato tributario», e che il Pubblico Ministero non aveva proposto impugnazione con riguardo a tale profilo.
Si precisa che il superamento della preclusione non può essere giustificato solo perché, in sede di esecuzione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca diretta, sono state rinvenute somme di denaro di minor importo di quelle indicate come profitto dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti ed alla ritenuta incapienza della "Giemme Car s.r.l.", beneficiaria dei reati in contestazione, affermata sulla base di una inversione dell'onere probatorio.
Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha: -) escluso la natura reale ed effettiva delle operazioni senza confrontarsi con la documentazione in atti; -) ravvisato il concorso del ricorrente nonostante la mancata emersione di specifici elementi a suo carico; -) omesso di fornire la prova della incapienza della società "Giemme Car s.r.l." o della non riconducibilità dei beni nella disponibilità della stessa al reinvestimento del denaro proveniente dalle attività criminose. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo ancora alla violazione dei principi in materia di giudicato cautelare.
Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che gli elementi di novità idonei a superare il giudicato cautelare possano essere costituiti dalla nota della Guardia di Finanza concernente gli esiti dell'esecuzione del provvedimento di sequestro in via diretta, in quanto questi non sono qualificabili come atti investigativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Prive di fondamento sono le censure formulate nel primo e nel terzo motivo, e che contestano la violazione della preclusione da giudicato cautelare, deducendo che non sono stati prodotti "nuovi elementi" di fatto o di diritto a supporto della richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rispetto alla precedente decisione di rigetto di istanza avente il medesimo oggetto per la mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro finalizzato alla confisca diretta, e che, in particolare, "nuovo elemento" non può essere ritenuto la nota della guardia di Finanza del 29 ottobre 2020. 2.1.
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro preventivo, la preclusione del giudicato cautelare non opera nel caso in cui, annullato il sequestro per equivalente per essere stato adottato senza aver verificato l'esperibilità del sequestro diretto del profitto del reato, sia nuovamente disposto, sulla base dei medesimi elementi, il sequestro in via diretta e, ove ciò non fosse possibile, per equivalente (cfr. Sez. 6, n. 2182 del 08/10/2020, dep. 2021, Marano, Rv. 280345-01, e Sez. 3, n. 30296 del 11/09/2020, Ferrarini, Rv. 280440-01).
A fondamento di questa soluzione, si è evidenziato, in particolare, che il divieto di bis in idem cautelare non presuppone solo la mera identità del fatto, ma ricomprende anche l'identità degli elementi posti e valutati a sostegno o a confutazione della misura (così Sez. 6, n. 2182 del 2021, cit.). In ogni caso, quand'anche non si voglia condividere questo orientamento, perché lo stesso consente di "superare" una precedente decisione non impugnata o non impugnabile senza il preventivo controllo del giudice circa la sopravvenienza di elementi di novità, sono comunque applicabili i principi generali in tema di c.d. giudicato cautelare.
Secondo un principio ampiamente consolidato anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, infatti, il giudicato cautelare non è ostativo alla pronuncia di una nuova e diversa decisione in caso di acquisizione di nuovi elementi implicanti un mutamento della situazione di fatto sulla quale la precedente decisione era fondata (cfr. Sez. U, n. 18339 del 31/032004, Donelli, Rv. 227359-01, e Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001- 01). Di conseguenza, in caso di decisione di rigietto della richiesta di sequestro funzionale alla confisca per equivalente, assunta per la mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta, il c.d. giudicato cautelare alla stessa ricollegabile potrà essere comunque superato se il pubblico ministero sottopone al giudice nuovi elementi utili a dare prova del requisito che è stato ritenuto indimostrato. 2.2.
L'ordinanza impugnata in questa sede ritiene che il limite derivante dal c.d. "giudicato cautelare" sia da ritenere superato, in ragione dell'elemento di novità costituito dalla nota della Guardia di Finanza del 29 ottobre 2020. Il Tribunale, infatti, evidenzia che questa nota colma la "lacuna" evidenziata dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento emesso in data 3 ottobre 2020 e depositato in data 8 ottobre 2020, la quale consisteva nella mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta.
Il Giudice del riesame, segnatamente, rappresenta che la nota in questione rappresenta come, all'esito dell'interrogazione diretta degli istituti di credito, sia emersa l'indisponibilità di situazioni creditorie della "Motors Giemnne s.r.l." e della "Giemme Car s.r.l.", ossia le società avvantaggiate dalle condotte illecite ritenute configurabili a carico del ricorrente, da poter sottoporre a sequestro. 2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata in ordine alla possibilità di superare il limite del c.d. "giudicato cautelare" sono corrette. Ed infatti, il Tribunale ha dato puntualmente conto dell'elemento di novità implicante un mutamento della situazione di fatto sulla quale la precedente decisione era fondata, non solo indicandolo, ma offrendo precisa rappresentazione del suo contenuto rilevante ai fini del giudizio concernente il requisito che era stato ritenuto non dimostrato, e cioè la impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta.
Né al dato emergente dalla nota della Guardia di Finanza può negarsi l'attitudine a costituire elemento di novità, perché l'atto in questione non sarebbe qualificabile come atto investigativo: ciò che conta, perché si possa parlare di elemento di novità, è che l'atto, come appunto avvenuto nella specie, fornisce un apporto conoscitivo ulteriore rispetto al compendio già a disposizione.
3. Complessivamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, nella parte in cui criticano la violazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, deducendo, in particolare, la mancata dimostrazione dell'incapienza della "Giemem Car s.rI." e l'illegittimità della ritenuta non assoggettabilità, allo stato, a confisca diretta dei beni nella disponibilità della medesima soceità, in quanto determinata dalla mancata prova necessaria ai fini della qualificazione degli stessi come prezzo o profitto del reato. 3.1. Indubbiamente, anche ai fini dell'applicazione di una misura cautelare reale, l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza di tutti i presupposti necessari a tal fine grava sul richiedente.
E ciò, non soltanto in omaggio al principio di presunzione di non colpevolezza, da "adattare" alla materia di misure cautelari reali, ma, ancor prima, in applicazione della regola processuale generale secondo cui l'onere della prova grava su chi afferma l'esistenza di una certa situazione di fatto quale presupposto per l'accoglimento della sua domanda. Di conseguenza, siccome uno dei presupposti per l'applicabilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta è quello dell'impossibilità di eseguire 5 (v fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta, l'onere della prova si estende anche ai fatti dai quali desumere la sussistenza di questo requisito, e grava sul soggetto istituzionalmente preposto a chiederlo, il pubblico ministero. 3.2.
Tuttavia, occorre precisare quale debba essere l'esatto contenuto dell'onere della prova in ordine al requisito dell'impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro prodromico alla confisca diretta. La risposta a questo quesito discende, innanzitutto, dalla individuazione di ciò che può costituire oggetto di confisca diretta e, poi, dal livello di prova in ordine alla impossibilità di rintracciare beni assoggettabili a confisca diretta. 3.2.1. Per quanto riguarda l'individuazione di ciò che può costituire oggetto di confisca diretta, il ricorrente ha richiamato i principi enunciati dalla sentenza Sez.
U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646/258647/258648. Questa decisione, in particolare, ha affermato che «il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il [...] sequestro preventivo, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa».
A tal fine, Sez. U, n. 10561 del 2014, Gubert, cit., ha richiamato, oltre che giurisprudenza delle Sezioni semplici (Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, dep. 1995, Giacalone, Rv. 200855-01), anche giurisprudenza delle Sezioni Unite, evidenziando come queste avessero «ritenuto che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo. (Sez.
U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700: fattispecie in tema di concussione nella quale il danaro era stato richiesto da un ufficiale di p.g. per l'acquisto di un immobile).». Ha quindi ribadito: «In tutte le ipotesi sopra richiamate non si è in presenza di confisca per equivalente ma di confisca diretta del profitto di reato, possibile ai sensi dell'art. 240 cod. pen. ed imposta dall'art. 322-ter cod. pen., prima di procedere alla confisca per equivalente del profitto di reato.». Tuttavia, in materia, è necessario tenere conto della successiva elaborazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite, e, segnatamente, di quanto affermato da Sez.
U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. da 264434 a 264438. Invero, Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit., ha precisato che il profitto del reato, nella nozione rilevante ai fini della confisca diretta, deve essere «inteso come vantaggio economico ottenuto in via diretta ed immediata dalla commissione del reato, e quindi legato da un rapporto di pertinenzialità diretta con l'illecito penale» (cfr. § 10 del Considerato in diritto). A fondamento di tale conclusione, Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit., ha osservato, in particolare, che profitto e prezzo del reato sono attratti «all'interno di un nucleo per così dire unitario di finalità ripristinatoria dello status quo ante, secondo la medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore, e con specifico riferimento a figure di reato per le quali il legislatore ha ritenuto necessario optare per una simile scelta» (cfr. ancora § 10 cit.).
Peraltro, Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit., richiamando espressamente Sez. U, n. 10561 del 2014, Gubert, cit., ha anche ribadito che, quando il prezzo o il profitto del reato è costituito da denaro, le somme depositate su conti correnti bancari, di cui il soggetto abbia la disponibilità, sono qualificabili come prezzo o profitto del reato, ed assoggettabili a confisca diretta, in considerazione della natura del bene, senza alcuna necessità della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.
Quest'ultimo principio, anzi, risulta ulteriormente confermato dalle Sezioni Unite, con la recentissima sentenza del 27/05/2021, della quale si conosce, allo stato, solo la notizia di decisione, così formulata: «Qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente». In sintesi, dalla complessiva elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite, e dai suoi più recenti approdi, discende che assoggettabili a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente possono essere o i beni materialmente identificati come prezzo o profitto del reato, oppure, ma solo quando il prezzo o profitto del reato sia costituito da denaro, le somme di cui il soggetto abbia la disponibilità, indipendentemente dalla loro origine e provenienza.
L'unico possibile ampliamento della nozione di profitto del reato, con conseguente ricaduta in tema di assoggettabilità a sequestro finalizzato alla confisca diretta, può riguardare, come indicato anche da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, i beni acquisiti mediante l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte dell'autore del fatto, ossia quei beni nei quali, per effetto di investimento dello stesso autore, è stato trasformato il denaro illecitamente conseguito attraverso la commissione dell'illecito (cfr., in questo senso, Sez.
U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700-01, e, di recente, Sez. 6, n. 7896 del 15/122017, dep. 2018, Zullo, Rv. 272482-01, e Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 262613-01).Questa estensione della nozione di profitto, in effetti, non sembra contrastare con le più recenti indicazioni delle Sezioni Unite in materia, ossia quelle fornite da Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit. Da un lato, infatti, la decisione appena citata, sia pure nell'ambito del discorso giustificativo concernente l'assoggettabilità a confisca diretta delle somme di denaro (§ 16 del Considerato in diritto), ha espressamente richiamato Sez.
U, n. 10280 del 2008, Miragliotta, cit., ossia la pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato l'inclusione, nella nozione di profitto del reato, dei beni acquisiti con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte dell'autore dell'illecito medesimo. Dall'altro, poi, questa più estesa nozione di profitto, siccome ne opera l'ampliamento con esclusivo riguardo a quanto acquistato attraverso l'immediato reimpiego dei proventi dell'illecito penale da parte dell'autore dello stesso, attiene comunque a beni che possono ancora definirsi, come richiede Sez.
U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit., «vantaggio economico ottenuto in via diretta ed immediata dalla commissione del reato». 3.2.2. Per quanto concerne l'individuazione del livello di prova necessario in ordine all'accertamento della impossibilità di rintracciare beni assoggettabili a confisca diretta, un importante riferimento è fornito proprio dalla sentenza Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646/258647/258648. La decisione appena citata, se afferma che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto solo in caso di impossibilità di reperimento dei beni costituenti il profitto del reato, precisa pure che questa impossibilità non solo può essere transitoria e reversibile, «purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura», ma non presuppone nemmeno una preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.
Si osserva, infatti, a questo specifico proposito, che il sequestro è misura cautelare e che, «durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca [dei beni costituenti il profitto del reato], potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela» (cfr. § 2.7 del Considerato in diritto). Queste indicazioni risultano seguite anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Ripetuta, infatti, è l'affermazione che l'impossibilità di sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente può essere desunta da una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica (cfr., ad esempio, Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238-01, e Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognanniglio, Rv. 265028-01, la quale sottolinea come non sia necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato), ovvero da elementi sintomatici (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep.2019, Bennati, Rv. 275687-01).Inoltre, sempre sviluppando questi principi, si è osservato che, quando l'impossibilità di sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente è stata desunta da una valutazione degli atti del procedimento, è onere dell'interessato indicare i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui è possibile disporre la confisca diretta (così Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587-01, nonché Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv. 265158-01, entrambe approfonditamente in motivazione). 3.2.3.
Da quanto si è in precedenza esposto, è possibile giungere ad una conclusione di sintesi su quale debba essere il contenuto dell'onere della prova relativo al requisito dell'impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta, che grava sul pubblico ministero quale richiedente della misura cautelare. Innanzitutto, l'onere della prova in questione ha ad oggetto l'impossibilità di individuare l'esistenza di beni assoggettabili a confisca diretta, vale a dire delle cose materialmente identificate come prezzo o profitto del reato, oppure, quando il prezzo o profitto del reato sia costituito da denaro, di tutte le somme di cui il soggetto avvantaggiato dall'illecito abbia la disponibilità, oppure ancora di quanto acquisito con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito.
In secondo luogo, il precisato onere della prova, in quanto correlato all'applicazione di una misura cautelare, non esige una ricerca generalizzata ed approfondita dei beni appartenenti alle categorie precedentemente indicate, ma richiede una valutazione allo stato degli atti ai fini della loro individuazione. Nel compiere questa ricerca e questa valutazione, inoltre, la regola della valutazione allo stato degli atti rende ragionevole escludere, salvo specifiche emergenze di segno contrario, che i beni diversi dal denaro siano stati acquistati con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito, posto che tale ipotesi, nell'esperienza sociale, non può dirsi costituire regola generale (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 40362 del 2016, cit., § 8.1, e Sez. 3, n. 42966 del 2015, Klein, cit., § 4, le quali definiscono come «casi, estremamente rari, [quelli] in cui sia possibile dimostrare che un determinato bene costituisca il profitto diretto del reato.»).
In terzo luogo, il soggetto nei cui confronti è disposto il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, nel contestare le valutazioni compiute allo stato degli atti circa l'indisponibilità di beni sui quali applicare il sequestro funzionale alla confisca diretta, deve o evidenziare errori compiuti dal giudice nell'attività di apprezzamento del compendio investigativo esistente o fornire nuove e specifiche indicazioni relative ai beni assoggettabili a confisca diretta.Ne discende che, quando la persona giuridica avvantaggiata dal reato abbia la disponibilità di beni diversi dal denaro, l'impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta sarà da escludere solo se, da un esame degli atti, emerga che detti beni siano materialmente identificabili come prezzo o profitto del reato, ovvero siano stati acquistati con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito, oppure se l'interessato fornisca specifiche indicazioni in proposito. 3.3.
L'ordinanza impugnata ha fornito specifiche indicazioni in ordine alla impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta. In particolare, il Tribunale ha richiamato la nota della Guardia di Finanza del 29 ottobre 2020, nella quale si rappresenta che, all'esito dell'interrogazione diretta degli istituti di credito, è emersa l'indisponibillità di situazioni creditorie della "Giemme Car s.r.l.", la società avvantaggiata dalle condotte illecite ritenute configurabili a carico del ricorrente, da poter sottoporre a sequestro.
Il Tribunale, inoltre, ha precisato che non risultano individuabili ulteriori beni della "Giemme Car s.r.l." qualificabili come prezzo o profitto del reato, ovvero che gli stessi siano stati acquistati col denaro ricavato dall'attività illecita o costituiscano l'utile investimento del denaro di provenienza delittuosa. 3.4. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata, alla luce dei principi giuridici applicabili, risultano correttamente motivate. Invero, posto che la ricerca dei beni assoggettabili a confisca diretta deve avvenire sulla base degli atti disponibili, e che, qualora da questo esame non emergano concrete indicazioni in proposito, è corretta la conclusione circa la loro irrintracciabilità allo stato degli atti, salvo diverse e specifiche indicazioni di segno contrario dell'interessato, il Tribunale ha fornito compiuta spiegazione delle sue conclusioni.
Il Tribunale, infatti, ha escluso che fossero reperibili o comunque individuabili nella disponibilità della "Giemme Car s.r.l.", ossia della società che si assume avvantaggiata dai delitti ritenuti sussistenti a carico del ricorrente, tanto somme di denaro, quanto beni acquistati con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito, procedendo sulla base di un puntuale esame di tutti gli atti disponibili e all'esito di una valutazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, né lacunosa anche delle prospettazioni difensive.
4. In parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità e in parte prive di specificità sono anche le censure esposte nel secondo motivo, nella parte in cui contestano la sussunnibilità delle condotte ascritte al ricorrente ai capi 7 e 8 nella fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, deducendo, in sintesi, che le società "Motors Giemme s.r.l.", "Auto s.r.l." e "Principe s.r.l." sono strutture non fittizie, ma reali, che le operazioni economiche sono state effettuate in applicazione del c.d. "regime del margine", e che, in ogni caso, non vi sono dati da cui inferire che il ricorrente fosse a conoscenza delle modalità gestionali e dei debiti fiscali di queste imprese o, comunque, agisse con il dolo specifico di evasione. 4.1.
Ampiamente consolidata è l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti in caso di interposizione fittizia. In particolare, va richiamato il principio secondo cui, nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la falsità può essere riferita anche all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi dell'art. 1 lett. a), del citato d.lgs., coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 27392 del 27/04/2012, Bosco, Rv. 253055-01, nonché, tra le più recenti, Sez, 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378-01, e Sez, 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692-01).
A fondamento di tale principio, si è osservato, tra l'altro, che l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto e che l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è circostanza indifferente ai fini dell'Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre (Sez. 3, n. 1998 del 2020, Moiseev, cit.). 4.2.
L'ordinanza impugnata spiega perché le società "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l.", per gli anni 2016 e 2017, oggetto delle contestazioni, sono da ritenere soggetti utilizzati per la mera interposizione fittizia negli acquisiti effettuati da venditori esteri intra-comunitari, e perché il ricorrente debba ritenersi consapevole di tale circostanza, nonché concorrente della c.d. "frode carosello". Si rappresenta, in particolare, che:
a) le società "Auto s.r.l.", "Motor Giemnne s.r.l." e "Principe s.r.l.", come risulta dall'esame della movimentazione dei conti correnti di loro pertinenza, ricevevano da "Giernme Car s.r.l.", la necessaria provvista finanziaria prima di effettuare l'acquisto delle auto dai fornitori esteri intra-comunitari, per poi rivenderle alla medesima "Giemme Car s.r.l.";
b) le medesime società "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s..r.l." e "Principe s.r.l." vendevano le auto acquistate dai fornitori esteri sottocosto, senza alcun ricarico, contrariamente ad ogni logica commerciale;
c) il ricorrente, nei periodi in contestazione, è stato sempre il legale rappresentante della società "Giemme Car s.r.l.". Si può aggiungere che l'ordinanza genetica, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, oltre ad esporre puntualmente ed analiticamente questi elementi, rappresenta pure che: -) le società "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l." erano prive di strutture, sedi, magazzini, depositi e dipendenti; -) sono state rinvenute mail dalle quali si evincono contatti diretti tra "Giemme Car s.r.l." e i fornitori esteri intra-comunitari, per l'indicazione del destinatario del trasporto e del luogo di consegna del bene, sebbene la prima fosse formalmente estranea alla vendita indicata in fattura e alla quale si riferiva la consegna; -) Giovanni Moliterno era l'amministratore di fatto sia della "Motor Giemme s.r.l.", che effettuava gli acquisti intra-comunitari, sia della "Giemme Car s.r.l.", che acquistava poi da quest'ultima, ed era inoltre il marito di Arianna Morcone, la quale era il socio unico della "Giemme Car s.r.l.". 4.3.
Sulla base degli elementi fattuali indicati e dei principi giuridici applicabili, anche in considerazione della natura del presente giudizio, avente ad oggetto la valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti e non di gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata risulta correttamente motivata. Gli elementi addotti dai Giudici del merito cautelare per affermare la fittizietà delle società "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l.", la consapevolezza di tale circostanza da parte del ricorrente, e il dolo specifico del medesimo di evadere l'IVA mediante il meccanismo fraudolento delle interposizioni fittizie, ai fini del giudizio in tema di misura cautelare reale, sono congrui, precisi e convergenti.
Il ricorso, inoltre