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Sentenza — n. 33813/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33813/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33813/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza adottata in data 18 dicembre 2020, e depositata in data 15 gennaio 2021, il Tribunale di Campobasso, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale, per quanto di interesse in questa sede, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso aveva disposto il sequestro a fini di confisca per equivalente delle somme di 80.200,56 euro e di 164.005,69 euro nei confronti di Giovanni Moliterno e di altri indagati. Il sequestro della somma di 80.200,56 euro è stato disposto per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a Giovanni Moliterno quale amministratore di fatto della "Motors Giemme s.r.l.", in relazione all'anno di imposta 2016.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 322-ter cod. pen, art. 240 cod. pen, art. 2639 cod. civ; Sentenza — n. 33813/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A tal fine, Sez. U, n. 10561 del 2014, Gubert, cit., ha richiamato, oltre che giurisprudenza delle Sezioni semplici (Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, dep. 1995, Giacalone, Rv. 200855-01), anche giurisprudenza delle Sezioni Unite, evidenziando come queste avessero «ritenuto che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo. (Sez.

Parole chiave

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inchiesta per appropriazione indebita indagine su reati finanziari controinterrogatorio del ministero pubblico prova dell'indigenza occultamento di beni diritto a un'inchiesta effettiva

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza adottata in data 18 dicembre 2020, e depositata in data 15 gennaio 2021, il Tribunale di Campobasso, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod.
artt. 110 cod. pen
Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen.
art. 322-ter cod. pen
ed imposta dall'art. 322-ter cod. pen., prima di procedere alla confisca per equivalente del profitto di reato.».
art. 240 cod. pen
Ha quindi ribadito: «In tutte le ipotesi sopra richiamate non si è in presenza di confisca per equivalente ma di confisca diretta del profitto di reato, possibile ai sensi dell'art. 240 cod. pen.
art. 2639 cod. civ
256534-01, con riguardo a reati fallimentari).Anzi, in coerenza con questa indicazione, si è anche ripetutamente precisato che la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ.
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Testo completo

la seguente SENTENZA su ricorso proposto da Moliterno Giovanni, nato a Campobasso il 05/07/1968 avverso l'ordinanza in data 18/12/2020 del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso per nuovo esame, in accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso; letta la memoria presentata nell'interesse dell ricorrente dall'avvocato Giovanni Fiorella, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza adottata in data 18 dicembre 2020, e depositata in data 15 gennaio 2021, il Tribunale di Campobasso, pronunciando in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale, per quanto di interesse in questa sede, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso aveva disposto il sequestro a fini di confisca per equivalente delle somme di 80.200,56 euro e di 164.005,69 euro nei confronti di Giovanni Moliterno e di altri indagati. Il sequestro della somma di 80.200,56 euro è stato disposto per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a Giovanni Moliterno quale amministratore di fatto della "Motors Giemme s.r.l.", in relazione all'anno di imposta 2016.

Segnatamente, la "Motors Giemme s.r.l.", pur avendo emesso fatture in favore della "Giemrne Car s.r.l." nell'anno 2016, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione fiscale (capo 3). Il sequestro della somma di 164.005,69 euro è stato disposto per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati a Giovanni Moliterno quale amministratore di fatto della "Giemme Car s.r.l.", in relazione agli anni di imposta 2016 e 2017, mediante l'utilizzazione nelle relative dichiarazioni fiscali di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Precisamente, la "Giemme Car s.r.l." avrebbe evaso VIVA, secondo lo schema delle c.d. "frodi carosello", utilizzando fatture emesse da società - precisamente: "Auto s.r.l." e "Motors Giemme s.r.l." per l'anno 2016 (capo 7), e "Auto s.r.l." e "Principe s.r.l." per l'anno 2017 (capo 8) - le quali, fittiziamente interposte negli acquisiti di autovetture da ditte estere intra-comunitarie, omettevano di versare la pertinente IVA dovuta. Le precisate società sarebbero state fittiziamente interposte perché prive di autonomia operativa, perché avrebbero utilizzato denaro proveniente direttamente dalla "Giemme Car s.r.l." prima ancora di effettuare l'acquisto dalla ditta estera, e perché avrebbero operato "sottocosto", contro ogni logica commerciale.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Giovanni Moliterno, con atto sottoscritto dall'avvocato Giovanni Fiorella, articolato in nove motivi, preceduti da una premessa. Nella premessa, in particolare, si evidenzia che: -) nei confronti di Giovanni Moliterno ed altri indagati, in precedenza, con provvedimento del 3 ottobre 2020, il G.i.p. del Tribunale di Campobasso aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del reato, mentre aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, per la mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il primo provvedimento cautelare; -) in esecuzione del provvedimento appena indicato, nelle date del 16 ottobre 2020 e del 29 ottobre 2020, erano stati rinvenute e sottoposte a sequestro liquidità rinvenute su rapporti postali e bancari riferibili ad Arianna Morcone, anch'ella indagata in relazione ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alle dichiarazioni riguardanti la "Giemme Car s.r.l." per gli anni d'imposta 2016 e 2017, nonché moglie di Giovanni Moliterno; -) il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Campobasso del 3 ottobre 2020 non era stato impugnato nella parte relativa al rigetto della richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; -) in data 13 novembre 2020, il Pubblico Ministero aveva chiesto nuovo decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, e tale richiesta era stata accolta dal G.i.p. del Tribunale di Campobasso, per i titoli e gli importi precedentemente indicati al § 1, con provvedimento integralmente confermato dal Tribunale di Campobasso quale giudice del riesame. 2.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla violazione della preclusione da giudicato cautelare. Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata non ha ritenuto sussistere la preclusione, pur segnalata al Tribunale del riesame, derivante dalle vicende relative al provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Campobasso del 3 ottobre 2020. Si premette che il provvedimento appena citato aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di Giovanni Moliterno e di tutti gli altri indagati in ragione di una «incolmabile "lacuna investigativa"», costituita dalla mancata dimostrazione della «"incapienza" seppur temporanea della società Giemme Car Sri e dei patrimoni degli indagati», e che il Pubblico Ministero non aveva proposto impugnazione in ordine a tale profilo.

Si osserva che il nuovo provvedimento, impositivo del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non può essere giustificato solo perché alla nuova richiesta del Pubblico Ministero è stata allegata la nota della Guardia di Finanza del 29 ottobre 2020. Si rappresenta, precisamente, che:

a) secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche in materia di misure cautelari, la stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame, salvo il sopraggiungere di nuovi elementi probatori (si cita Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015);

b) la nota della Guardia di Finanza non costituisce "nuovo elemento probatorio", in quanto consiste nella mera comunicazione degli esiti dell'esecuzione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca diretta, documentando semplicemente il reperimento e la sottoposizione a vincolo di denaro per l'importo di 67.932,04 euro (di qui, in relazione ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 concernenti le dichiarazioni della "Giennme Car s.r.l.", la limitazione del sequestro a 164.005,69 euro, a fronte di un profitto quantificato in 231.937,73 euro). 2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla violazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova in ordine alle/ , condizioni patrimoniali della persona giuridica avvantaggiata e alla impossibilità di eseguire la confisca. Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha aderito in modo acritico alla prospettazione contenuta nella nota della Guardia di Finanza del 29 ottobre 2020, laddove attesta l'insussistenza di posizioni creditorie della "Giemme Car s.r.l." da sottoporre a sequestro. Si osserva, innanzitutto, che la Guardia di Finanza, all'atto dell'esecuzione del sequestro, non poteva riscontrare l'esistenza o insussistenza di situazioni creditorie spettanti alla "Giemme Car s.r.l.", perché la stessa non era destinataria di provvedimenti di sequestro.

Si aggiunge, poi, che gli indagati, per dimostrare la "capienza" della precisata società, hanno prodotto, davanti al Tribunale del riesame, due estratti conto con saldi attivi di 2.854,00 euro e 2.858,45 euro, un bilancio di verifica al 14 dicembre 2020 attestante immobilizzazioni materiali per 42.437,37 euro, il registro dei beni ammortizzabili evidenziante la presenza di numerosi cespiti di valore, ed il certificato di proprietà di un autoveicolo, tutti di pertinenza della medesima persona giuridica. Si conclude che illegittimamente il Tribunale ha ritenuto le produzioni difensive inidonee a dimostrare la "capienza" della "Giemme Car s.r.l.", perché l'onere della prova incombe sull'accusa e non sulla difesa. 2.3.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo ancora alla violazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova in ordine alle condizioni patrimoniali della persona giuridica avvantaggiata e alla impossibilità di eseguire la confisca. Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha imputato alla difesa la mancata dimostrazione che i beni ammortizzabili e i veicoli della "Giemme Car s.r.l." non siano beni costituenti il prodotto o il profitto del reato, e, quindi, come tali, non suscettibili di apprensione mediante confisca diretta, la cui applicazione avrebbe impedito l'operatività della confisca per equivalente.

Si rappresenta che, secondo la giurisprudenza, i beni acquistati con il denaro ricavato dall'attività illecita e l'utile derivante dall'investimento del denaro di provenienza criminosa costituiscono il profitto del reato, e, in quanto profitto del reato, possono essere aggrediti a mezzo di confisca diretta (si cita Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert). Si aggiunge che non costituisce onere dell'indagato dimostrare che le consistenze patrimoniali della società beneficiairia dei reati per i quali è stato disposto il sequestro non possano essere oggetto di confisca diretta, perché non rientranti nel novero di beni sui quali può essere applicata tale misura ablatoria. 2.4.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo al mancato riconoscimento dell'applicazione del c.d. "regime del margine", ed alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. ( Si deduce che non vi sono elementi per affermare l'esistenza di una c.d. "frode carosello". Si osserva che: -) le società cedenti, e ritenute fittiziamente interposte, "Motors Giemme s.r.l." e "Auto s.r.l." hanno emesso fatture di vendita nei confronti di molteplici soggetti, non solo della "Giemme Car s.r.l."; -) la "Giemme Car s.r.l." ha regolarmente pagato VIVA alle società cedenti ("Motors Giemme s.r.l.", "Auto s.r.l." e "Principe s.r.l."); -) non sono emerse restituzioni o retrocessioni dalle società ritenute fittiziamente interposte alla "Giemme Car s.r.l." o ai suoi amministratori o soci; -) l'amministratore di "Auto s.r.l." ha ammesso a dibattimento di non aver pagato VIVA semplicemente per mancanza di liquidità.

Si rappresenta, poi, che correttamente è stato applicato il c.d. "regime del margine" di cui agli art. da 36 a 40 d.l. n. 41 del 1995, il quale deroga al regime ordinario, prevedendo come base imponibile per VIVA per l'acquisto da fornitore estero intra- comunitario non l'intero corrispettivo, ma solo il margine positivo tra prezzo di vendita del veicolo e prezzo precedentemente pagato per l'acquisto dello stesso; si rileva, infatti, che le autovetture oggetto di compravendita erano tutte con targa italiana. Si evidenzia, ancora, che "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l." sono soggetti reali, in relazione ai quali nessun elemento è stato prodotto per dimostrarne la fittizietà, e che non vi sono dati da cui inferire la conoscenza di Giovanni Moliterno circa modalità gestionali e debiti fiscali delle precisate ditte, e, quindi, il dolo specifico del medesimo, elemento necessario ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2 dilgs. n. 74 del 2000. 2.5.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, avendo riguardo alla qualificazione del fatto a norma dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Si deduce che deve ritenersi già esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti di Giovanni Moliterno. Si rappresenta, in proposito, che: -) le contestazioni oggetto del presente procedimento «prendono le mosse» dal passivo fallimentare maturato dalla "Motors Giemme s.r.l." dal 2008 al 2016 mediante il sistema delle interposizioni fittizie; -) Giovanni Moliterno è stato già assolto dal reato di cui all'art. 2 d.lgs. n 74 del 2000 in relazione alla contestata interposizione di due ditte individuali per gli anni dal 2009 al 2012; -) i titolari delle due ditte individuali appena indicate sono stati condannati esclusivamente per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. 2.6.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla qualificazione del fatto a norma dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, come dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Si deduce che, nella specie, il delitto configurabile è quello di cui all'art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché le società interposte hanno dichiarato VIVA e non l'hanno poi versata per sopravvenute difficoltà economiche, come espressamente ammesso nel dibattimento a suo carico dall'amministratore di "Auto s.r.l.", e come comprovato anche dalla presentazione di dichiarazioni da parte di questa società. 2.7.

Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 2639 cod. civ., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla qualificazione del ricorrente Giovanni Moliterno come amministratore di fatto della "Giemnne Car s.r.l." negli anni dal 2016 al 2017. Si deduce che gli indizi valorizzati per affermare che il ricorrente era amministratore della "Giemme Car s.r.l." nei periodi rilevanti ai fini delle imputazioni sono erronei o equivoci. Si segnala, in particolare, che Giovanni Moliterno: -) era presente sui piazzali di esposizione di auto indicati dalla Guardia di Finanza, ma si tratta di luoghi di pertinenza della società "Aemme Car s.r.l.", della quale il medesimo è amministratore dal :27 novembre 2018, e non della "Giennme Car s.r.l."; -) aveva conservato la casella di posta elettronica della "Giennme Car s.r.l." sul proprio cellulare, prima di cessare dalla carica di amministratore, ma non la ha più utilizzata, né vi ha fatto accesso; -) è stato citato in alcune mail solo perché amministratore di "Giemme Car s.r.l." fino al 3 novembre 2015 e perché marito di Arianna Morcone, socia unica di tale impresa; -) aveva conservato la delega ad operare sul conto bancario della "Giemme Car s.r.l." per mera dimenticanza del nuovo amministratore e comunque non ha più operato su detto rapporto. 2.8.

Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 2639 cod. civ., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla qualificazione del ricorrente Giovanni Moliterno come amministratore di fatto della "Motors Giemme s.r.l." nel 2016. Si deduce che gli indizi valorizzati per affermare che il ricorrente era amministratore della "Motors Giemme s.r.l." nel periodo rilevante ai fini delle imputazioni sono erronei o equivoci. Si segnala, in particolare, che Giovanni Moliterno: -) è stato revocato dall'incarico di amministratore della "Motors Giemme s.r.l." con verbale del 20 gennaio 2016, bollato per data certa, dal socio unico; -) in pari data, ha provveduto ad indicizzare ed attestare il passaggio di consegne a Peppino Floris nominato amministratore al suo posto, anche fotografando quest'ultimo mentre era intento a caricare i numerosi faldoni relativi alla documentazione della "Motors Giemme s.r.l." nella propria automobile. 2.9.

Con il nono motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che manca qualunque motivazione in ordine alle esigenze cautelari, che i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità debbono ritenersi applicabili anche con riguardo al sequestro preventivo, e che prima di applicare il ....yi vincolo reale il giudice deve valutare la possibilità di applicare una meno invasiva misura interdittiva (si cita Sez. 5, n. 8152 del 01/03/2010, Rv. 246103).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Prive di fondamento sono le censure formulate nel primo motivo, e che contestano la violazione della preclusione da giudicato cautelare, deducendo che non sono stati prodotti "nuovi elementi" di fatto o di diritto a supporto della richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rispetto alla precedente decisione di rigetto di istanza avente il medesimo oggetto per la mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, e che„ in particolare, "nuovo elemento" non può essere ritenuto la nota della guardia di Finanza del 29 ottobre 2020. 2.1.

Secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro preventivo, la preclusione del giudicato cautelare non opera nel caso in cui, annullato il sequestro per equivalente per essere stato adottato senza aver verificato l'esperibilità del sequestro diretto del profitto del reato, sia nuovamente disposto, sulla base dei medesimi elementi, il sequestro in via diretta e, ove ciò non fosse possibile, per equivalente (cfr. Sez. 6, n. 2182 del 08/10/2020, dep. 2021, Marano, Rv. 280345-01, e Sez. 3, n. 30296 del 11/09/2020, Ferrarini, Rv. 280440-01).

A fondamento di questa soluzione, si è evidenziato, in particolare, che il divieto di bis in idem cautelare non presuppone solo la mera identità del fatto, ma ricomprende anche l'identità degli elementi posti e valutati a sostegno o a confutazione della misura (così Sez. 6, n. 2182 del 2021, cit.). In ogni caso, quand'anche non si voglia condividere questo orientamento, perché lo stesso consente di "superare" una precedente decisione non impugnata o non impugnabile senza il preventivo controllo del giudice circa la sopravvenienza di elementi di novità, sono comunque applicabili i principi generali in tema di c.d. giudicato cautelare.

Secondo un principio ampiamente consolidato anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, infatti, il giudicato cautelare non è ostativo alla pronuncia di una nuova e diversa decisione in caso di acquisizione di nuovi elementi implicanti un mutamento della situazione di fatto sulla quale la precedente decisione era fondata (cfr. Sez. U, n. 18339 del 31/032004, Donelli, Rv. 227359-01, e Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001- /___ì 01).Di conseguenza, in caso di decisione di rigetto della richiesta di sequestro funzionale alla confisca per equivalente, assunta per la mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta, il c.d. giudicato cautelare alla stessa ricollegabile potrà essere comunque superato se il pubblico ministero sottopone al giudice nuovi elementi utili a dare prova del requisito che è stato ritenuto indinnostrato. 2.2.

L'ordinanza impugnata in questa sede ritiene che il limite derivante dal c.d. "giudicato cautelare" sia da ritenere superato, in ragione dell'elemento di novità costituito dalla nota della Guardia di Finanza del 29 ottobre 2020. Il Tribunale, infatti, evidenzia che questa nota colma la "lacuna" evidenziata dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento emesso in data 3 ottobre 2020 e depositato in data 8 ottobre 2020, la quale consisteva nella mancata dimostrazione dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta.

Il Giudice del riesame, segnatamente, rappresenta che la nota in questione rappresenta come, all'esito dell'interrogazione diretta degli istituti di credito, sia emersa l'indisponibilità di situazioni creditorie della "Motors Giemme s.r.l." e della "Giemme Car s.r.l.", ossia le società avvantaggiate dalle condotte illecite ritenute configurabili a carico del ricorrente, da poter sottoporre a sequestro. 2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata in ordine alla possibilità di superare il limite del c.d. "giudicato cautelare" sono corrette. Ed infatti, il Tribunale ha dato puntualmente conto dell'elemento di novità implicante un mutamento della situazione di fatto sulla quale la precedente decisione era fondata, non solo indicandolo, ma offrendo precisa rappresentazione del suo contenuto rilevante ai fini del giudizio concernente il requisito che era stato ritenuto non dimostrato, e cioè la impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta.

3. Complessivamente infondate sono le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente, perché, sia pure sotto profili diversi, criticano la violazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, deducendo, per un verso, l'inefficacia dimostrativa della nota della Guardia di Finanza e la illegittimità dell'affermazione della inidoneità degli elementi prodotti dalla difesa, e, per l'altro, l'illegittimità della ritenuta non assoggettabilità, allo stato, a confisca diretta dei beni ammortizzabili e dei veicoli della "Giemme Car s.r.l.", in quanto determinata dalla mancata prova necessaria ai fini della qualificazione degli stessi come prezzo o profitto del reato. /1) 3.1.

Indubbiamente, anche ai fini dell'applicazione di una misura cautelare reale, l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza di tutti i presupposti necessari a tal fine grava sul richiedente. E ciò, non soltanto in omaggio al principio di presunzione di non colpevolezza, da "adattare" alla materia di misure cautelari reali, ma, ancor prima, in applicazione della regola processuale generale secondo cui l'onere della prova grava su chi afferma l'esistenza di una certa situazione di fatto quale presupposto per l'accoglimento della sua domanda.

Di conseguenza, siccome uno dei presupposti per l'applicabilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta è quello dell'impossibilità di eseguire fruttuosamente il sequestro funzionale alla confisca diretta, l'onere della prova si estende anche ai fatti dai quali desumere la sussistenza di questo requisito, e grava sul soggetto istituzionalmente preposto a chiederlo, il pubblico ministero. 3.2. Tuttavia, occorre precisare quale debba essere l'esatto contenuto dell'onere della prova in ordine al requisito dell'impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro prodromico alla confisca diretta.

La risposta a questo quesito discende, innanzitutto, dalla individuazione di ciò che può costituire oggetto di confisca diretta e, poi, dal livello di prova in ordine alla impossibilità di rintracciare beni assoggettabili a confisca diretta. 3.2.1. Per quanto riguarda l'individuazione di ciò che può costituire oggetto di confisca diretta, il ricorrente ha richiamato i principi enunciati dalla sentenza Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646/258647/258648. Questa decisione, in particolare, ha affermato che «il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il [...] sequestro preventivo, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa».

A tal fine, Sez. U, n. 10561 del 2014, Gubert, cit., ha richiamato, oltre che giurisprudenza delle Sezioni semplici (Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, dep. 1995, Giacalone, Rv. 200855-01), anche giurisprudenza delle Sezioni Unite, evidenziando come queste avessero «ritenuto che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo. (Sez.

U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700: fattispecie in tema di concussione nella quale il danaro era stato richiesto da un ufficiale di p.g. per l'acquisto di un immobile).». Ha quindi ribadito: «In tutte le ipotesi sopra richiamate non si è in presenza di confisca per equivalente ma di confisca diretta del profitto di reato, possibile ai sensi dell'art. 240 cod. pen. ed imposta dall'art. 322-ter cod. pen., prima di procedere alla confisca per equivalente del profitto di reato.». Tuttavia, in materia, è necessario tenere conto della successiva elaborazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite, e, segnatamente, di quanto affermato da Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. da 264434 a 264438. Invero, Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit., ha precisato che il profitto del reato, nella nozione rilevante ai fini della confisca diretta, deve essere «inteso come vantaggio economico ottenuto in via diretta ed immediata dalla commissione del reato, e quindi legato da un rapporto di pertinenzialità diretta con l'illecito penale» (cfr. § 10 del Considerato in diritto). A fondamento di tale conclusione, Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit., ha osservato, in particolare, che profitto e prezzo del reato sono attratti «all'interno di un nucleo per così dire unitario di finalità ripristinatoria dello status quo ante, secondo la medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore, e con specifico riferimento a figure di reato per le quali il legislatore ha ritenuto necessario optare per una simile scelta» (cfr. ancora § 10 cit.).

Peraltro, Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit., richiamando espressamente Sez. U, n. 10561 del 2014, Gubert, cit., ha anche ribadito che, quando il prezzo o il profitto del reato è costituito da denaro, le somme depositate su conti correnti bancari, di cui il soggetto abbia la disponibilità, sono qualificabili come prezzo o profitto del reato, ed assoggettabili a confisca diretta, in considerazione della natura del bene, senza alcuna necessità della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.

Quest'ultimo principio, anzi, risulta ulteriormente confermato dalle Sezioni Unite, con la recentissima sentenza del 27/05/2021, della quale si conosce, allo stato, solo la notizia di decisione, la quale è stata così formulata: «Qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente».

In sintesi, dalla complessiva elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite, e dai suoi più recenti approdi, discende che assoggettabili a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente possono essere o i beni materialmente identificati come prezzo o profitto del reato, oppure, ma solo quando il prezzo o profitto del reato sia costituito da denaro, le somme di cui il soggetto abbia la disponibilità, indipendentemente dalla loro origine e provenienza.L'unico possibile ampliamento della nozione di profitto del reato, con conseguente ricaduta in tema di assoggettabilità a sequestro finalizzato alla confisca diretta, può riguardare, come indicato anche da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, i beni acquisiti mediante l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte dell'autore del fatto, ossia quei beni nei quali, per effetto di investimento dello stesso autore, è stato trasformato il denaro illecitamente conseguito attraverso la commissione dell'illecito (cfr., in questo senso, Sez.

U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700-01, e, di recente, Sez. 6, n. 7896 del 15/122017, dep. 2018, Zullo, Rv. 272482-01, e Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 262613-01). Questa estensione della nozione di profitto, in effetti, non sembra contrastare con le più recenti indicazioni delle Sezioni Unite in materia, ossia quelle fornite da Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit. Da un lato, infatti, la decisione appena citata, sia pure nell'ambito del discorso giustificativo concernente l'assoggettabilità a confisca diretta delle somme di denaro (§ 16 del Considerato in diritto), ha espressamente richiamato Sez.

U, n. 10280 del 2008, Miragliotta, cit., ossia la pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato l'inclusione, nella nozione di profitto del reato, dei beni acquisiti con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte dell'autore dell'illecito medesimo. Dall'altro, poi, questa più estesa nozione di profitto, siccome ne opera l'ampliamento con esclusivo riguardo a quanto acquistato attraverso l'immediato reimpiego dei proventi dell'illecito penale da parte dell'autore dello stesso, attiene comunque a beni che possono ancora definirsi, come richiede Sez.

U, n. 31617 del 2015, Lucci, cit., «vantaggio economico ottenuto in via diretta ed immediata dalla commissione del reato». 3.2.2. Per quanto concerne l'individuazione del livello di prova necessario in ordine all'accertamento della impossibilità di rintracciare beni assoggettabili a confisca diretta, un importante riferimento è fornito proprio dalla sentenza Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646/258647/258648. La decisione appena citata, se afferma che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto solo in caso di impossibilità di reperimento dei beni costituenti il profitto del reato, precisa pure che questa impossibilità non solo può essere transitoria e reversibile, «purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura», ma non presuppone nemmeno una preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.

Si osserva, infatti, a questo specifico proposito, che il sequestro è misura cautelare e che, «durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca [dei beni costituenti il profitto del reato], potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela» (cfr. § 2.7 del Considerato in diritto).Queste indicazioni risultano seguite anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Ripetuta, infatti, è l'affermazione che l'impossibilità di sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente può essere desunta da una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica (cfr., ad esempio, Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238-01, e Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028-01, la quale sottolinea come non sia necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato), ovvero da elementi sintomatici (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep.2019, Bennati, Rv. 275687-01).

Inoltre, sempre sviluppando questi principi, si è osservato che, quando l'impossibilità di sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente è stata desunta da una valutazione degli atti del procedimento, è onere dell'interessato indicare i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui è possibile disporre la confisca diretta (così Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587-01, nonché Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv. 265158-01, entrambe approfonditamente in motivazione). 3.2.3. Da quanto si è in precedenza esposto, è possibile giungere ad una conclusione di sintesi su quale debba essere il contenuto dell'onere della prova relativo al requisito dell'impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta, che grava sul pubblico ministero quale richiedente della misura cautelare.

Innanzitutto, l'onere della prova in questione ha ad oggetto l'impossibilità di individuare l'esistenza di beni assoggettabili a confisca diretta, vale a dire delle cose materialmente identificate come prezzo o profitto del reato, oppure, quando il prezzo o profitto del reato sia costituito da denaro, di tutte le somme di cui il soggetto avvantaggiato dall'illecito abbia la disponibilità, oppure ancora di quanto acquisito con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito. In secondo luogo, il precisato onere della prova, in quanto correlato all'applicazione di una misura cautelare, non esige una ricerca generalizzata ed approfondita dei beni appartenenti alle categorie precedentemente indicate, ma richiede una valutazione allo stato degli atti ai fini della loro individuazione.

Nel compiere questa ricerca e questa valutazione, inoltre, la regola della valutazione allo stato degli atti rende ragionevole escludere, salvo specifiche emergenze di segno contrario, che i beni diversi dal denaro siano stati acquistati con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito, posto che tale ipotesi, nell'esperienza sociale, non può dirsi costituire regola generale (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 40362 del 2016, cit., § 8.1, e Sez. 3, n. 42966 del 2015, Klein, cit., § 4, le quali definiscono come «casi, estremamente rari, [quelli] in cui sia possibile dimostrare che un determinato bene costituisca il profitto diretto del reato.»).

In terzo luogo, il soggetto nei cui confronti è disposto il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, nel contestare le valutazioni compiute allo stato degli atti circa l'indisponibilità di beni sui quali applicare il sequestro funzionale alla confisca diretta, deve o evidenziare errori compiuti dal giudice nell'attività di apprezzamento del compendio investigativo esistente o fornire nuove e specifiche indicazioni relative ai beni assoggettabili a confisca diretta. Ne discende che, quando la persona giuridica avvantaggiata dal reato abbia la disponibilità di beni diversi dal denaro, l'impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta sarà da escludere solo se, da un esame degli atti, emerga che detti beni siano materialmente identificabili come prezzo o profitto del reato, ovvero siano stati acquistati con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito, oppure se l'interessato fornisca specifiche indicazioni in proposito. 3.3.

L'ordinanza impugnata ha fornito specifiche indicazioni in ordine alla impossibilità di un'utile esecuzione del sequestro funzionale alla confisca diretta. In particolare, il Tribunale ha richiamato la nota della Guardia di Finanza del 29 ottobre 2020, nella quale si rappresenta che, all'esito dell'interrogazione diretta degli istituti di credito, è emersa l'indisponibilità di situazioni creditorie della "Motors Giemme s.r.l." e della "Giemme Car s.r.l.", le società avvantaggiate dalle condotte illecite ritenute configurabili a carico del ricorrente, da poter sottoporre a sequestro.

Il Tribunale, inoltre, ha precisato che le allegazioni difensive non sono concludenti perché:

a) le giacenze risultanti dagli estratti conto della "Giennme Car s.r.l." prodotti dalla difesa (pari, secondo quanto indicato nel ricorso, a due saldi attivi di 2.854,00 euro e di 2.858,45 euro) documentano situazioni temporalmente antecedenti alla data degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza ed illustrati nella nota del 29 ottobre 2020;

b) in relazione agli ulteriori elementi patrimoniali della "Giemme Car s.r.l.", costituiti da beni ammortizzabili e veicoli, non è stata fornita alcuna indicazione per evidenziare che gli stessi siano stati acquistati col denaro ricavato dall'attività illecita o costituiscano l'utile investimento del denaro di provenienza delittuosa. 3.4. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata, alla luce dei principi giuridici applicabili, risultano correttamente motivate. Invero, posto che la ricerca dei beni assoggettabili a confisca diretta deve avvenire sulla base degli atti disponibili, e che, qualora da questo esame non emergano concrete indicazioni in proposito, è corretta la conclusione circa la loro irrintracciabilità allo stato degli atti, salvo diverse e specifiche indicazioni di segno contrario dell'interessato, il Tribunale ha fornito compiuta spiegazione delle sue conclusioni.

Il Tribunale, infatti, ha escluso che fossero reperibili o comunque individuabili nella disponibilità "Motors Giemme s.r.l." e della "Giemme Car s.r.l.", ossia delle società che si assumono avvantaggiate dai delitti per cui si procede, tanto somme di denaro, quanto beni acquistati con l'immediato reimpiego dei proventi del reato da parte di chi ha commesso l'illecito, procedendo sulla base di un puntuale esame di tutti gli atti disponibili e all'esito di una valutazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, né lacunosa anche delle prospettazioni difensive.

4. In parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità e in parte prive di specificità sono le censure esposte nel settimo e nell'ottavo motivo, da esaminarsi preliminarmente per ragioni di ordine logico ed economia espositiva, le quali contestano l'attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto della "Giemme Car s.r.l." negli anni 2017 e 2018, e di amministratore di fatto di "Motors Giemme s.r.l." nel 2017, deducendo l'equivocità degli elementi valorizzati in proposito nell'ordinanza impugnata. 4.1. Ai fini della individuazione della nozione di amministratore di fatto, e dei criteri da seguire ai fini della attribuzione di tale qualità, assolutamente consolidati sono gli orientamenti giurisprudenziali; agli stessi, pertanto, anche per la mancata indicazione di elementi utili ad una loro rimeditazione, si fa riferimento in questa sede.

Innanzitutto, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01).

Questo principio, peraltro, sempre secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non significa che, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" occorra l'esercizio di "'tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (cfr., specificamente, Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009-01, in tema di reati tributari, e Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01, con riguardo a reati fallimentari).Anzi, in coerenza con questa indicazione, si è anche ripetutamente precisato che la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr.

Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040-01, e Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893-01). Appare utile aggiungere che, ai fini della dimostrazione della posizione di amministratore di fatto di una società "schermo", priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento, un ruolo centrale è svolto dall'assunzione di una significativa e continua attività gestoria e del ruolo di dominus ed ideatore del suddetto sistema fraudolento, non essendo ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (come quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) all'interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019.

Reale, Rv. 277984- 01, specificamente in materia di reati tributari). 4.2. L'ordinanza impugnata spiega perché il ricorrente deve essere ritenuto l'amministratore di fatto delle società "Giemme Car s.r.l." negli anni 2016 e 2017, e della società "Motors Giemme s.r.l." nel 2016, anche facendo espresso richiamo all'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Dall'esame dei due provvedimenti cautelari, emerge che Giovanni Moliterno è considerato amministratore di fatto della società "Motors Giemme s.r.l." nel 2016, dichiarata fallita il 18 febbraio 2017, sulla base di molteplici elementi.

In particolare, pur avendo dismesso ufficialmente ogni carica societaria dal 20 gennaio 2016, venendo sostituito da Peppino Floris, il ricorrente risulta:

a) aver conservato il potere di firma su un conto corrente della società "Motors Giemme s.r.l." fino all'estinzione del conto, avvenuta il 21 dicembre 2016;

b) aver movimentato la carta di credito collegata ad altro conto corrente della medesima società fino al 29 aprile 2016;

c) aver custodito parte della documentazione fiscale di detta società presso gli uffici della "Giemme Car s.r.l.", come accertato mediante accessi ispettivi effettuati il 28 luglio 2016;

d) aver intrattenuto trattative e rapporti commerciali con i fornitori in nome della società "Motors Giemme s.r.l.", chiedendo anche l'intestazione di fatture a suo nome;

e) aver sottoscritto dichiarazioni sostitutive per le immatricolazioni di autovetture nella qualità di legale rappresentante della "Motors Giemme s.r.l." ancora nel febbraio 2016. I due provvedimenti cautelari indicati, inoltre, segnalano molteplici elementi anche al fine di illustrare perché Giovanni Moliterno, già amministratore di diritto della "Giemme Car s.r.l." dal 9 maggio 2012 al 2 ottobre 2015, deve essere considerato amministratore di fatto della medesima società nel 2016 e nel 2017. In particolare, si segnala che il ricorrente: a) è stato titolare di una delega ad operare su un conto corrente intestato alla società "Giemme Car s.r.l." dal 15 ottobre 2015 all'H giugno 2019;

b) ha intrattenuto trattative e rapporti commerciali con i fornitori in nome della società; c) è stato controllato, all'esito di servizi di appostamento della Guardia di Finanza, nei locali della società e nel possesso delle relative chiavi;

d) aveva preimpostata sul telefono cellulare la casella di posta elettronica della società "Giemme Car s.r.l.". Si aggiunge, inoltre, che, dal 14 dicembre 2012 al 20 dicembre 2018, !:;ocio unico della persona giuridica è stata Arianna Morcone, moglie del ricorrente. 4.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto della "Giemme Car s.r.l." negli anni 2017 e 2018 e di amministratore di fatto di "Motors Giemme s.r.l." nel 2017 sono immuni da vizi. Ed infatti, posto che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, è sufficiente una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale, anche quando non caratterizzata dall'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, gli elementi indicati dai Giudici del merito cautelare a fondamento delle loro conclusioni sono congrui, plurimi, convergenti e significativi.

Le censure formulate nel ricorso, inoltre, si confrontano solo con una parte, neppure la più significativa, degli elementi richiamati dalle ordinanze cautelari e, quando si rapportano con tali elementi, si limitano a proporre un'interpretazione alternativa dei fatti, così prospettando censure non consentite in sede di legittimità.

5. In parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità e in parte prive di specificità sono anche le censure esposte nel quarto, nel quinto e nel sesto motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto contestano tutte la sussumibilità delle condotte ascritte ai capi 7 e 8 nella fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, deducendo, in sintesi, che le società "Motors Giemme s.r.l.", "Auto s.r.l." e "Principe s.r.l." sono strutture non fittizie, ma reali, che le operazioni economiche sono state effettuate in applicazione del c.d. "regime del margine", e che, in ogni caso, non vi sono dati da cui inferire che il ricorrente fosse a conoscenza delle modalità gestionali e dei debiti fiscali di queste imprese o, comunque, agisse con il dolo specifico di evasione. 5.1.

Sembra utile una breve premessa circa i principi applicabili in tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti in caso di interposizione fittizia.Innanzitutto, costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la falsità può essere riferita anche all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi dell'art. 1 lett. a), del citato d.lgs., coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 27392 del 27/04/2012, Bosco, Rv. 253055-01, nonché, tra le più recenti, Sez, 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378-01, e Sez, 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692-01).

A fondamento di tale principio, si è osservato, tra l'altro, che l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto e che l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è circostanza indifferente ai fini dell'Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre (Sez. 3, n. 1998 del 2020, Moiseev, cit.).

Con riguardo all'accertamento dei fatti, poi, va richiamato il precedente secondo cui, in tema di evasione dell'IVA mediante il meccanismo delle c.d. frodi carosello (il quale, nelle operazioni di importazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell'IVA all'acquisto mediante l'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture - con l'esposizione di un'imposta in realtà non versata - destinate ad essere utilizzate nella catena delle cessioni per creare crediti d'imposta inesistenti), una volta appurata l'oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessa gestione di ratto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo, la cui prova principe è costituita dall'esiguità del prezzo di acquisto della merce rispetto a quello corrente (Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccio, Rv. 269903-01). 5.2.

L'ordinanza impugnata spiega perché le società "Auto s.r.l.", "Motor Giemnne s.r.l." e "Principe s.r.l.", per gli anni 2016 e 2017, oggetto delle contestazioni, sono da ritenere soggetti utilizzati per la mera interposizione fittizia negli acquisiti effettuati da venditori esteri intra-comunitari, e perché il ricorrente debba ritenersi consapevole di tale circostanza, nonché concorrente della cd. "frode carosello".Si rappresenta, in particolare, che:

a) le società "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l.", come risulta dall'esame della movimentazione dei conti correnti di loro pertinenza, ricevevano da "Giemme Car s.r.l.", la necessaria provvista finanziaria prima di effettuare l'acquisto delle auto dai fornitori esteri intra-comunitari, per poi rivenderle alla medesima "Giemme Car s.r.l.";

b) le medesime società "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l." vendevano le auto acquistate dai fornitori esteri sottocosto, senza alcun ricarico, contrariamente ad ogni logica commerciale;

c) il ricorrente era l'amministratore di fatto sia della società "Motor Giemnne s.r.l.", che effettuava gli acquisti intra- comunitari, sia della "Giemme Car s.r.l.", che poi acquistava da quest'ultima, ed era inoltre il marito di Arianna Morcone, la quale, a sua volta, era il socio unico della "Giemme Car s.r.l.";

d) le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società "Auto s.r.l.", secondo cui il mancato pagamento dell'IVA era dovuto esclusivamente all'assenza di liquidità, sono inattendibili, anche perché direttamente funzionali alla difesa dello stesso dichiarante dall'accusa di concorso nella c.d. "frode carosello";

e) le sentenze di assoluzione del ricorrente riguardano fatti diversi e distanti nel tempo. Si può aggiungere che l'ordinanza genetica, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, oltre ad esporre puntualmente ed analiticamente questi elementi, rappresenta pure che: -) le società "Auto s.r.l.", "Motor Giemnne s.r.l." e "Principe s.r.l." erano prive di strutture, sedi, magazzini, depositi e dipendenti; -) sono state rinvenute mail dalle quali si evincono contatti diretti tra "Giemme Car s.r.l." e i fornitori esteri intra-comunitari, per l'indicazione del destinatario del trasporto e del luogo di consegna del bene, sebbene la prima fosse formalmente estranea alla vendita indicata in fattura e alla quale si riferiva la consegna. 5.3.

Sulla base degli elementi fattuali indicati e dei principi giuridici applicabili, l'ordinanza impugnata risulta correttamente motivata. Gli elementi addotti dai Giudici del merito cautelare per affermare la fittizietà delle società "Auto s.r.l.", "Motor Giemme s.r.l." e "Principe s.r.l.", la consapevolezza di tale circostanza da parte del ricorrente, e il dolo specifico del medesimo di evadere VIVA mediante il meccanismo fraudolento delle interposizioni fittizie sono congrui, plurimi, precisi e convergenti. Il ricorso, inoltre, si confronta solo con alcuni di tali elementi, e prospetta dati che, al più, potrebbero servire a valutare se accedere ad una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.

6. Prive di specificità, infine, sono le censure enunciate nel nono motivo, le quali contestano la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nell'applicazione del sequestro preventivo in ragione della omessa valutazione della possibilità di adottare misure meno invasive. Invero, la confisca del prezzo o del profitto dei reati tributari, diretta, o, quando questa non è possibile, per equivalente, è obbligatoria, stante l'inequivocabile dettato dell'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, come inserito dall'art. 10 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ed ha il preciso scopo di evitare che l'illecito penale possa comunque procurare i vantaggi economici perseguiti dal reo.

Di conseguenza, il sequestro funzionale alla confisca diretta o per equivalente del prezzo o del profitto dei reati tributari è misura cautelare diretta non a "neutralizzare" la pericolosità del bene sottoposto a vincolo, bensì ad assicurare che l'ablazione possa essere concretamente realizzata all'esito del processo. Ciò posto, l'unico margine di apprezzamento coerente con la funzione di tale sequestro può riguardare il rischio concernente la possibile sottrazione o dispersione del bene da sottoporre a confisca; rischio che, nel caso in cui quest'ultimo consista in denaro, si traduce nel pericolo di non poter rinvenire numerano per un importo corrispondente.

Nella specie, il ricorso si è limitato a contestare la mancata valutazione della possibilità di adottare misure meno invasive, ma nulla ha indicato circa l'insussistenza del rischio di dispersione dei beni da sottoporre a confisca. E questo rischio, invece, risulta, implicitamente, ma in modo chiarissimo