Ordinanza — n. 33812/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'8 gennaio 2021, il G.I.P del Tribunale di Bergamo, in sede esecutiva e per quanto in questa sede rileva, rigettava l'istanza di revoca del decreto penale di condanna del 10 ottobre 2012, con cui Francesco Noris era stato condannato alla pena di 3.214 euro di multa, in ordine al reato ex art. 2, comma 1 e 1 bis, della lege n. 463 del 1983, a lui contestato per aver omesso, in qualità di socio amministratore della ditta Falegnameria Noris, di versare all'Inps le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, da luglio 2009 a dicembre 2009 e da marzo 2010 a luglio 2010.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 667 comma 4 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33812/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione proposta nell'interesse di Noris deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Ed invero, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, il G.I.P. ha deciso sull'istanza difensiva, formulata in sede esecutiva, de plano, ovvero senza il contraddittorio con le parti, per cui avverso la decisione impugnata il rimedio esperibile non era il ricorso per cassazione, ma l'opposizione dinanzi al medesimo giudice, cui deve fare seguito la relativa udienza camerale, secondo la scansione procedimentale dettata dagli art. 667 comma 4 e 666 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Noris Francesco, nato a Trescore Balneario il 28-01-1976, avverso l'ordinanza del 08-01-2021 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Biritteri, che ha chiesto di qualificare il ricorso come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2021, il G.I.P del Tribunale di Bergamo, in sede esecutiva e per quanto in questa sede rileva, rigettava l'istanza di revoca del decreto penale di condanna del 10 ottobre 2012, con cui Francesco Noris era stato condannato alla pena di 3.214 euro di multa, in ordine al reato ex art. 2, comma 1 e 1 bis, della lege n. 463 del 1983, a lui contestato per aver omesso, in qualità di socio amministratore della ditta Falegnameria Noris, di versare all'Inps le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, da luglio 2009 a dicembre 2009 e da marzo 2010 a luglio 2010.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale bergamasco, Noris, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta l'inosservanza del d. Igs. n. 8 del 2016, evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel valutare il superamento della soglia di punibilità, computando anche la mensilità di dicembre 2009 tra i contributi dovuti, sebbene la scadenza di tale mensilità ricada nell'annualità successiva; dunque, escludendo l'importo di 3.653 euro riferito al mese di dicembre, l'importo omesso sarebbe inferiore alla soglia di 10.000, il che avrebbe imposto l'irrilevanza penale del fatto contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione proposta nell'interesse di Noris deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Ed invero, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, il G.I.P. ha deciso sull'istanza difensiva, formulata in sede esecutiva, de plano, ovvero senza il contraddittorio con le parti, per cui avverso la decisione impugnata il rimedio esperibile non era il ricorso per cassazione, ma l'opposizione dinanzi al medesimo giudice, cui deve fare seguito la relativa udienza camerale, secondo la scansione procedimentale dettata dagli art. 667 comma 4 e 666 cod. proc. pen.
Tuttavia, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460 e Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437), il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è prevista l'opposizione come mezzo di impugnazione non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis". Ne consegue che, previa qualificazione dell'odierno ricorso per cassazione come opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., la cognizione del gravame deve ritenersi pertanto demandata al Tribunale di Bergamo, Ufficio G.I.P.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667 co. 4 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo. Così deciso il 18/05/2021 Il... oNsiglierenestensoe Il Pr