Sentenza — n. 33810/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 18 maggio 2015, la Corte di appello di Bari accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Riccardo Pellegrino, con riferimento alla restrizione subita, in regime carcerario, dal 7 novembre 2008 al 7 aprile 2009, e agli arresti domiciliari dal 7 aprile 2009 al 29 aprile 2010, in quanto destinatario dell'ordinanza del G.I.P. di Trani del 5 novembre 2008, con la quale era stato ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e porto abusivo di arma, asseritannente commessi a Corato il 22 settembre 2008 presso la tabaccheria gestita da Luciano Maiorano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen, art. 623 cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33810/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Pellegrino deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nonché al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate nella somma complessiva di 1.000 euro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pellegrino Riccardo, nato a Trani il 02-12-1989, avverso l'ordinanza del 27-01-2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Assunta Cocomelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avvocato dello Stato Fabio Tortora, che, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo; letta la memoria dell'avvocato Vincenzo Operamolla, difensore di fiducia di Pellegrino, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 maggio 2015, la Corte di appello di Bari accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Riccardo Pellegrino, con riferimento alla restrizione subita, in regime carcerario, dal 7 novembre 2008 al 7 aprile 2009, e agli arresti domiciliari dal 7 aprile 2009 al 29 aprile 2010, in quanto destinatario dell'ordinanza del G.I.P. di Trani del 5 novembre 2008, con la quale era stato ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e porto abusivo di arma, asseritannente commessi a Corato il 22 settembre 2008 presso la tabaccheria gestita da Luciano Maiorano.
Rispetto a tali reati, Pellegrino, dopo essere stato condannato il 23 settembre 2009 dal Tribunale di Trani, veniva assolto dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 29 aprile 2010, divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2010. La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 262 del 19 maggio 2016, in accoglimento del ricorso proposto dall'Avvocatura distrettualevai Bari, annullava l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello pugliese, osservando che il giudice della riparazione aveva omesso di effettuare il vaglio delle circostanze di fatto ipoteticamente idonee a integrare il dolo o la colpa grave mediante un giudizio ex ante, non valutando adeguatamente il profilo della normale diligenza, atteso che il richiedente aveva optato per tenere condotte reticenti e silenti, in un contesto in cui le informazioni in suo possesso erano in grado di fargli cogliere l'idoneità del silenzio serbato alla verosimile creazione di un'apparenza gravemente indiziante, come poi avvenuto.
In sede di rinvio, con ordinanza del 27 gennaio 2020, la Corte di appello di Bari rigettava l'istanza di riparazione avanzata nell'interesse di Pellegrino.
2. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello pugliese, Pellegrino, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa lamenta la violazione degli art. 34 e 178 cod. proc. peri., rilevando che tra i componenti del Collegio che ha emesso l'ordinanza impugnata vi era il dr. Lorenzo Gadaletta, che aveva composto anche il Collegio del Tribunale di Trani che il 23 settembre 2009 aveva condannato l'imputato, essendo l'incompatibilità del dr. Gadaletta ancor più evidente alla luce del fatto che egli era stato il relatore della sentenza poi annullata dalla Corte di appello.
Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., rilevandosi che, a differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, alcun rilievo poteva attribuirsi alla scelta difensiva del richiedente di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia, atteso che tale scelta è dipesa solo dal fatto di non poter indicare il luogo dove era presente al momento della rapina, non essendo egli in grado di escludere che quel giorno fosse a Corato, dove sono avvenuti i fatti e dove Pellegrino si recava per incontrare i suoi amici, motivo per cui, fin dalla fase delle indagini, ovvero dal 6 febbraio 2009, il ricorrente ha chiesto-al GIP di essere sottoposto a ricognizione da parte della persona offesa per poter accertare la sua estraneità ai fatti.
La ricognizione personale non è stata disposta né dal GIP, né dal GUP, cui era stato richiesto il rito abbreviato subordinato all'ammissione di tale prova, ma solo dal giudice del dibattimento, che infatti ha poi assolto l'imputato. Dunque, il silenzio, lungi dal fornire ostacolo all'Autorità giudiziaria, era l'unica difesa di un soggetto estraneo ai fatti, ma privo di alibi e testimoni, il che spiega la ragione per cui la difesa non ha prodotto documenti né presentato liste testi, richiedendo solo la ricognizione personale rivelatasi poi decisiva.
Con il terzo motivo, il ricorrente deducetinfine,la violazione dell'art. 623 cod. proc. pen., avendo il giudice del rinvio eluso le indicazioni della sentenza rescindente, con la quale era stato fissato il tema d4verificare:se il silenzio dell'imputato fosse o meno censurabile nell'ottica del giudizio di riparazione. A tale quesito non è stata data un'adeguata risposta, non essendo stata affrontata la questione se Pellegrino avesse o meno la possibilità di fornire in sede di interrogatorio elementi utili al fine di evitare la sua detenzione. In realtà gli atti processuali dimostrano che il richiedente non era in grado di indicare alcuna specifica circostanza idonea a escludere una sua apparente responsabilità, per cui non poteva fornire alcun elemento utile per ricostruire diversamente i fatti, avendo egli dovuto solo attendere l'esito della ricognizione personale, che invero era stata richiesta già nella fase delle indagini preliminari.
3. Il Procuratore generale e l'Avvocatura dello Stato hanno chiesto di disattendere il ricorso, mentre con memoria del 14 aprile 2021, il difensore di Pellegrino ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone gli argomenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che, come rilevato dal Procuratore generale, la presenza tra i componenti del Collegio che ha emesso l'ordinanza impugnata del giudice del Tribunale che ha concorso a emettere la sentenza di condanna di Pellegrino, poi riformata in secondo grado, non comporta alcun profilo di illegittimità, dovendosi ribadire la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 113 del 31/01/1994, Rv. 196972 e Sez. 4, n. 27473 del 14/05/2019 non massimata), secondo cui il procedimento di cui all'art. 314 cod. proc. pen. ha natura civil-processualistica ed è del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine; pertanto, non possono applicarsi ad esso, perché inconfigurabili, le situazioni di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento previste dall'art. 34 cod. proc. pen.; deve quindi concludersi che il 3 C3- giudice che ha emesso la sentenza di merito nei confronti dell'imputato possa legittimamente far parte del Collegio chiamato in seguito a pronunciarsi sull'istanza di riparazione avanzata dal medesimo imputato.
Di qui l'infondatezza della prima doglianza.
2. Passando ai due restanti motivi, suscettibili di essere trattati unitariamente perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che l'ordinanza impugnata, anche nel merito, resiste alle censure difensive. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dal ricorso, occorre partire dalla pronuncia rescindente, con la quale la Quarta Sezione penale di questa Corte, nell'annullare la prima ordinanza della Corte di appello con cui era stata accolta la domanda di riparazione, ne aveva rimarcato le lacune argomentative rispetto a due circostanze, ovvero:
1) quella secondo cui la vittima della rapina, Luciano Maiorano, e il testimone oculare Carlo Lastella avevano riconosciuto da subito Pellegrino come uno degli autori della rapina all'interno della tabaccheria di Corato, confermando il riconoscimento dopo la visione dell'album contenente le foto segnaletiche a loro sottoposto;
2) Pellegrino, avvalsosi della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, non aveva mai reso dichiarazioni utili al fine di rivalutare il giudizio sul fumus dei reati ascrittigli. Da tali elementi potevano dunque trarsi a carico del richiedente eventuali profili di colpa grave con ruolo eziologico in ordine all'adozione dell'atto restrittivo, potendo il comportamento dell'indagato, anche con la pur legittima scelta del silenzio, concorrere alla formazione del quadro indiziario a suo carico, non essendosi altresì considerato nel primo provvedimento della Corte territoriale che Pellegrino aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato alla ricognizione personale da parte di Maiorano e Lastella non nell'immediatezza, ma solo dopo tre mesi dall'esecuzione della misura custodiale. 2.1.
Orbene, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte territoriale risulta coerente con le indicazioni ermeneutiche elaborate dalla sentenza rescindente. Ed invero, dopo aver ripercorso le fasi principali della vicenda processuale, la Corte di appello ha evidenziato che il silenzio serbato da Pellegrino in sede di interrogatorio di garanzia doveva essere qualificato come un comportamento negligente idoneo a integrare un profilo di colpa grave, atteso che egli era accusato di aver commesso una rapina a Corato, Comune distante circa 15 km da Trani, sua città di residenza, per cui l'indagato sin da subito avrebbe potuto segnalare eventuali ragioni che impedivano la sua presenza a Corato al momento del fatto, a ciò aggiungendosi l'ulteriore considerazione che la richiesta di ricognizione personale è stata avanzata solo dopo circa tre mesi dall'esecuzione della misura cautelare, fermo restando, in ogni caso, che l'assoluzione dell'imputato è scaturita solo dal mancato riconoscimento della persona offesa, mentre l'altro teste aveva confermato in dibattimento il proprio riconoscimento.Ora, il riferimento alla scelta del silenzio del richiedente non può essere ritenuto improprio, avendo questa Corte più volte affermato (cfr.
Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Rv. 273744 e Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Rv. 251325) che, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'Autorità Giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.
Nella vicenda in esame, a fronte di un quadro indiziario connotato comunque da elementi di forte sospetto a carico del soggetto accusato, sarebbe stato onere di Pellegrino fare chiarezza sui fatti a lui addebitali, anche solo al fine di mettere in discussione, pur nell'attesa dei futuri sviluppi investigativi, la portata degli elementi investigativi delineatisi nei sui confronti„ il che non è avvenuto per effetto di un comportamento che, anche tenuto conto della tardività della richiesta di riconoscimento personale, è risultato gravemente colposo ai fini dell'instaurazione e dell'iniziale mantenimento della misura custodiate applicata, dovendosi inoltre tenere presente che, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis;Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039), il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dlello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, con l'unico limite, nel caso di specie non travalicato, secondo cui non è permesso al giudice della riparazione dli ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, o non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate.
3. In definitiva, come rilevato anche dal Procuratore generale, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello, collocandosi pienamente nel solco tracciato dalla pronuncia rescindente, non presta il fianco alle censure difensive con cui è stata sostanzialmente prospettata una lettura differente della pregnanza di talune opzioni processuali, operazione questa che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, a fronte di un apparato motivazionale sorretto da argomentazioni non irrazionali e anzi coerenti con la necessaria autonomia valutativa propria del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione.
3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Pellegrino deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nonché al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate nella somma complessiva di 1.000 euro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle s