Sentenza — n. 33806/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATAFFO DARIO nato a MESSINA il 10/05/1979 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, FULVIO TRONCONE, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33806/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, Rv. 264024 - 01; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Rv. 267330 - 01; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Rv. 255874 - 01; Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Rv. 229035 - 01), impossibilità che nel caso in questione non è stata affatto dedotta; 3.9.alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATAFFO DARIO nato a MESSINA il 10/05/1979 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, FULVIO TRONCONE, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. Dario Giuseppe Cataffo ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 30/09/2020 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ingiunzione alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi disposta con sentenza del medesimo tribunale del 25/07/2016, irr. il 29/05/2018, a seguito della condanna per i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, e 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004; l'esecutività della condanna era stata condizionalmente sospesa alla rimessione in pristino. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 163, 165 e 168, cod. pen., e contesta, al riguardo, la legittimità della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di un termine previsto per l'adempimento, termine mai stabilito con la sentenza di condanna, e comunque nonostante l'inottemperanza fosse stata accertata prima della scadenza del termine di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen.; deduce, altresì, la mancanza di motivazione sulla concessione di un ulteriore termine richiesto con memoria del 04/02/2020. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 163, 165 e 168, cod. pen., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto a lui imputabile il presunto inadempimento, e mancanza di motivazione sul punto.
Osserva che, secondo quanto emerge dalle relazioni dei Carabinieri, il 29/04/2019 aveva proceduto alla riduzione in pristino, riduzione ritenuta parziale rispetto soltanto a "piccoli tratti di muro di contenimento posti nel retro del fabbricato", e che il 13/06/2019 aveva provveduto a demolire i residui muri. Gli stessi Carabinieri avevano riferito che il tecnico comunale avrebbe relazionato separatamente sull'avvenuta ottemperanza ma ciò non era mai accaduto. La mancata notifica di qualsiasi altro provvedimento aveva ingenerato in lui la convinzione, maturata in assoluta buona fede, di aver adempiuto compiutamente all'obbligo; solo dopo la fissazione dell'udienza per la revoca del beneficio aveva appreso di essere inadempiente ed aveva chiesto, in via subordinata, un termine per poter completare la riduzione in pristino.
Non vi era dunque alcuna volontà di inadempimento sicché sorprende la decisione impugnata benché, oltretutto, alcun termine fosse previsto in sentenza. 1.3.Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione, per irragionevolezza e manifesta illogicità, e l'insussistenza dei presupposti. Richiamando gli argomenti oggetto del secondo motivo osserva che alcuna relazione del tecnico comunale gli fu mai notificata; illogico pertanto affermare che le proprie difese contrastano con quel che emerge da tali verbali. Inoltre, il giudice dell'esecuzione non riporta in modo completo il contenuto della sentenza irrevocabile di condanna che specificava l'esistenza di un corpo aggiunto non previsto in progetto.
Ciò che costituisce ulteriore argomento a favore della propria buona fede nell'esecuzione dei lavori di demolizione. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a sentenza di condanna è divenuta irrevocabile il 29/05/2018, l'accertamento dell'inottemperanza è del 23/07/2019; 3.2.secondo l'ormai consolidato insegnamento della Corte di cassazione, in tema di reati edilizi, il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo cui sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 7046 del 04/12/2014, dep. 2015, Rv. 262419 - 01;
Sez. 3, n. 10581 del 06/02/2013, Rv. 254757 - 01; Sez. 3, n. 23840 del 13/05/2009, Rv. 244078 - 01); 3.3.1a condizione apposta al beneficio, infatti, mira alla rapida eliminazione della situazione antigiuridica, di modo che non è accettabile che possa essere adempiuta fino alla scadenza del diverso termine normativo stabilito ai fini dell'estinzione del reato; 3.4.nel caso di specie, dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che dopo oltre un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, il condannato non aveva ancora compiutamente adempiuto all'obbligo di rimessione in pristino, avendovi provveduto solo parzialmente (in particolare, pur avendo provveduto alla demolizione delle parti abusive dell'immobile, non aveva riportato la sagoma alla sua originaria consistenza); 3.5.1e opposte allegazioni contenute nel secondo e nel terzo motivo, volte a ribadire, in questa sede di legittimità, la puntuale esecuzione dell'ingiunzione e, in ogni caso, la non rimproverabilità dell'inadempimento, si fondano su deduzioni inammissibilmente fattuali finalizzate a sollecitare questa Corte di cassazione ad un riesame, nel merito, delle fonti di prova utilizzate in sede di merito; 3.6.va ribadito che il travisamento della prova non costituisce lo strumento per sottoporre al vaglio di legittimità il contenuto della prova stessa onde sollecitarne una rivalutazione nel merito, bensì un mezzo per saggiare la tenuta logica del ragionamento alla luce dei presupposti di fatto indicati dal giudice; il perimetro cognitivo della Corte resta pur sempre ancorato al testo del provvedimento impugnato, l'estensione dello scrutinio di legittimità al "corpo estraneo" alla motivazione è funzionale solo a restituire coerenza al sillogismo giudiziale e verificarne, come detto, la tenuta; 3.7.sotto altro profilo, il contenuto dell'obbligo di ripristino, di fonte legislativa, è nella sentenza di condanna sicché la consapevolezza della sua esistenza e del suo contenuto non può essere desunta dal comportamento dei pubblici ufficiali che avevano effettuato i sopralluoghi e si erano limitati a constatare quanto il ricorrente aveva fatto, non potendosi questi giovare del fatto che nessuno gli aveva formalmente contestato l'inottemperanza (atto, peraltro, non dovuto); 3.8.del resto, solo la sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario giustifica la mancata demolizione (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Rv. 266466 - 01;
Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, Rv. 264024 - 01; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Rv. 267330 - 01; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Rv. 255874 - 01; Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Rv. 229035 - 01), impossibilità che nel caso in questione non è stata affatto dedotta; 3.9.alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fa