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Sentenza — n. 33805/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33805/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33805/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 5 novembre 2020, con la quale il giudice del dibattimento del Tribunale di Reggio Emilia, nell'ambito del processo a carico di Kreshinik Elmazi, accusato del reato di cui all'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 309 del 1990, ha disposto la restituzione degli atti al P.M., dichiarando la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti dell'imputato, per l'insufficienza dell'avviso in esso contenuto di accedere ai riti alternativi.

Regesto Legislator

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art. 168 bis cod. pen, art. 568 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33805/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione del giudice monocratico, invero, per quanto errata, non ha determinato una stasi insuperabile del procedimento penale, posto che la restituzione degli atti al P.M. è in grado di consentire la rinnovata emissione del decreto di citazione diretta e di dare nuovo impulso alle attività processuali.

Parole chiave

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possesso illecito di stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale pericolo di traffico di stupefacenti ritiro della querela penale allontanamento malgrado rischio di persecuzione procedura per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 168 bis cod. pen
art. 568 cod. proc. pen
Tale impostazione risulta del resto coerente con il consolidato indirizzo ermeneutico elaborato dalla Suprema Corte, secondo cui la categoria dell'abnormità, che presenta carattere eccezionale e derogatorio al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, nel procedimento a carico di Elmazi Kreshinik, nato in Albania il 12/02/1980; avverso l'ordinanza del 05-11-2020 del Tribunale di Reggio Emilia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. o

RITENUTO IN FATTO

1. Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 5 novembre 2020, con la quale il giudice del dibattimento del Tribunale di Reggio Emilia, nell'ambito del processo a carico di Kreshinik Elmazi, accusato del reato di cui all'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 309 del 1990, ha disposto la restituzione degli atti al P.M., dichiarando la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti dell'imputato, per l'insufficienza dell'avviso in esso contenuto di accedere ai riti alternativi.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta l'abnormità dell'ordinanza del Tribunale, in quanto adottata fuori dai casi consentiti dalla legge, avendo la stessa determinato una regressione del procedimento, facendo ricadere sull'Ufficio del P.M. un'incombenza già adempiuta correttamente, atteso che l'avviso di poter chiedere il rito abbreviato già risulta dal tenore del decreto di citazione diretta, a nulla rilevando il mero errore nel richiamo a forme procedurali superate, non avendo ciò determinato alcun pregiudizio per la difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. In via preliminare, deve osservarsi che la decisione assunta dal giudice del dibattimento è senz'altro illegittima, essendo stata dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta emesso nei confronti dell'imputato Kreshinik Elmazi, nell'erroneo presupposto che lo stesso non contenesse adeguate informazioni circa la possibilità dell'imputato di accedere ai riti alternativi; in realtà, come si evince dalla disamina dell'atto, il decreto recava l'espresso avviso all'imputato di poter chiedere, tra l'altro, sia il giudizio abbreviato che l'applicazione di pena su richiesta, risultando irrilevante la circostanza che siano state richiamate in parentesi, quanto al rito abbreviato, norme diverse (art. 560 ss. in luogo dell'art. 438 ss.) da quelle vigenti, trattandosi di un mero refuso che, al pari del richiamo alla necessità depositare la richiesta all'Ufficio del P.M., non determinava alcuna menomazione delle prerogative difensive, soprattutto ove si consideri che, nel processo penale, l'obbligo di difesa tecnica rende ininfluente l'esistenza di imprecisioni del tutto marginali, a fronte del chiaro e inequivocabile tenore dell'avviso di poter accedere a forme alternative di definizione del procedimento, tra cui è stata inserita peraltro anche la facoltà di accedere alla messa alla prova, in tal caso con il corretto richiamo della norma penale di riferimento (art. 168 bis cod. pen.), risultando corrette anche le norme richiamate rispetto al procedimento in tema di oblazione.

La decisione del Tribunale, dunque, appare ispirata da considerazioni meramente formali, inidonee a mettere in discussione il contenuto sostanziale dell'atto.Ribadita l'illegittimità dell'ordinanza del Tribunale con cui è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta, deve tuttavia escludersi che si sia in presenza di un atto abnorme, impugnabile con il ricorso per cassazione. In tal senso, infatti, deve essere richiamata una risalente ma ancora valida affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 11916 del 20/02/2002, Rv. 221129), riferita a un caso analogo al presente, secondo cui il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'erroneità delle indicazioni relative alla facoltà dell'imputato di ricorrere ai procedimenti speciali, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, non è abnorme, perché non si colloca al di fuori dei poteri conferiti al giudice dall'ordinamento né provoca una situazione di stasi processuale non rimediabile, con la conseguenza che, per il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti.

La decisione del giudice monocratico, invero, per quanto errata, non ha determinato una stasi insuperabile del procedimento penale, posto che la restituzione degli atti al P.M. è in grado di consentire la rinnovata emissione del decreto di citazione diretta e di dare nuovo impulso alle attività processuali.

2. Tale impostazione risulta del resto coerente con il consolidato indirizzo ermeneutico elaborato dalla Suprema Corte, secondo cui la categoria dell'abnormità, che presenta carattere eccezionale e derogatorio al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., è riferibile ai soli provvedimenti affetti da serie anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili (cfr. ex multis Sez. 1, n. 19289 del 09/04/2021, Rv. 281411 e Sez. Un. n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715): tali requisiti non appaiono ravvisabili nel caso di specie, dovendosi escludere che l'ordinanza impugnata, per quanto illegittima, sia qualificabile come avulsa dal sistema processuale, non essendo in grado di paralizzare l'ulteriore sviluppo del processo. Da ciò consegue che non vi è spazio per accogliere il ricorso del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così dec