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Sentenza — n. 33804/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33804/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33804/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 7 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari di Brescia ha applicato a Gobja Renald la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110, cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Con ordinanza in data 18 dicembre 2020 il Tribunale del riesame di Brescia, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33804/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo di ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia espone che, dopo l'ordinanza del Tribunale del riesame del 12 novembre 2020, Gobja era stato riarrestato il 14 novembre 2020 in esecuzione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in pari data ed era rimasto in custodia cautelare fino al 25 novembre 2020; che dal 25 novembre al 7 dicembre 2020, in esecuzione dell'ultima ordinanza, era rimasto libero per tredici giorni; che era stato riarrestato il 7 dicembre 2020 in virtù della nuova ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione dipendenza da sostanze stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze traffico aggravato di stupefacenti controllo periodico della detenzione disturbo depressivo ricorrente
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia, nel procedimento a carico di Gobja Renald, nato a Durres, Albania, il 15/05/1981, avverso l'ordinanza in data 18/12/2020 del Tribunale di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria degli avv. Giambattista Scalvi e Stefano Forzani per l'indagato, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari di Brescia ha applicato a Gobja Renald la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110, cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Con ordinanza in data 18 dicembre 2020 il Tribunale del riesame di Brescia, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Con un unico motivo di ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia espone che, dopo l'ordinanza del Tribunale del riesame del 12 novembre 2020, Gobja era stato riarrestato il 14 novembre 2020 in esecuzione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in pari data ed era rimasto in custodia cautelare fino al 25 novembre 2020; che dal 25 novembre al 7 dicembre 2020, in esecuzione dell'ultima ordinanza, era rimasto libero per tredici giorni; che era stato riarrestato il 7 dicembre 2020 in virtù della nuova ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.

L'affievolimento del rischio di reiterazione del reato e l'adeguatezza della misura erano stati illogicamente rapportati dal Tribunale del riesame al comportamento tenuto dal prevenuto in un arco temporale breve (tra l'altro non continuativo), ritenuto dimostrativo di un segnale di rivisitazione critica del proprio operato e di autodisciplina nell'ambito di un contesto familiare di supporto, quanto meno nel reperimento delle risorse economiche. Il riferimento era alla moglie, la quale aveva trovato un'occupazione a tempo indeterminato nonché al padre e al fratello, non conviventi, che si erano dichiarati disponibili a provvedere al suo sostentamento.

Sostiene che l'indagato aveva dimostrato di essere inserito a pieno titolo nel contesto criminale, essendo capace di movimentare rilevanti quantità di cocaina. Pertanto, la motivazione dell'ordinanza era viziata, perché non vi era stato l'affievolimento del pericolo di recidiva nella sua attualità e concretezza, come descritto nell'ordinanza genetica e confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 27 ottobre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché il Pubblico ministero non ha esplicitato gli elementi decisivi per negare l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, limitandosi a proporre una soluzione diversa da quella avallata dal Tribunale del riesame con motivazione non illogica o contraddittoria. Ed invero i Giudici della cautela hanno ritenuto che la ripresa dell'attività lavorativa da parte della moglie dell'indagato consenta ai nucleo familiare di godere di una fonte lecita e continuativa di sostentamento, riducendo il pericolo che si procuri altrove i proventi di cui necessita. Tale asserto non è contestato, ma semplicemente non condiviso dal ricorrente che non ha offerto alcun valido argomento per ritenere la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della custodia carceraria. Il ricorso è pertanto inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 23 marzo 2021 Il Consigliere est