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Sentenza — n. 33802/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33802/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33802/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIAnei confronti di: ALBIERO MAURIZIO LUIGI nato a LACCHIARELLA il 29/04/1952 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 09/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 09/11/2020 del medesimo Tribunale che, pronunciando in sede di riesame, ha annullato il decreto del 07/10/2020 del GIP del Tribunale patavino che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 4, d.lgs. n 74 del 2000, aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle somme di danaro o dei saldi attivi dei rapporti di conto corrente intestati alla (o comunque in disponibilità della) società «Albiero S.r.l.», fino alla concorrenza dell'importo di C 434.308,22, corrispondente al profitto del reato, ovvero, in caso di incapienza, dei beni immobili, mobili e mobili registrati intestati o nella disponibilità della suddetta società per un valore corrispondente al profitto. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, osservando, in fatto, che il legale rappresentante della società aveva scientemente abbattuto i ricavi conseguiti nell'anno di imposta 2016 emettendo una nota di credito (dell'importo di 610.000,00 euro) nella consapevolezza che i ricavi che ne erano oggetto non erano mai stati dichiarati.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33802/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito danno ai creditori lotta contro la frode false indicazioni su attività commerciali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIAnei confronti di: ALBIERO MAURIZIO LUIGI nato a LACCHIARELLA il 29/04/1952 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 09/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 09/11/2020 del medesimo Tribunale che, pronunciando in sede di riesame, ha annullato il decreto del 07/10/2020 del GIP del Tribunale patavino che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 4, d.lgs. n 74 del 2000, aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle somme di danaro o dei saldi attivi dei rapporti di conto corrente intestati alla (o comunque in disponibilità della) società «Albiero S.r.l.», fino alla concorrenza dell'importo di C 434.308,22, corrispondente al profitto del reato, ovvero, in caso di incapienza, dei beni immobili, mobili e mobili registrati intestati o nella disponibilità della suddetta società per un valore corrispondente al profitto. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, osservando, in fatto, che il legale rappresentante della società aveva scientemente abbattuto i ricavi conseguiti nell'anno di imposta 2016 emettendo una nota di credito (dell'importo di 610.000,00 euro) nella consapevolezza che i ricavi che ne erano oggetto non erano mai stati dichiarati.

Precisa, al riguardo, che a fronte di un contratto del valore di 1 milione di euro stipulato nel 2014, (erroneamente) ammortizzato in 20 quote annuali da 50.000,00 euro l'una e rettificato in diminuzione nel minor valore di 340.000,00 euro nel 2016 a seguito della sua risoluzione, il contribuente aveva dichiarato ricavi per complessivi 123.133,00 euro (23.133,00 nel 2014, 50.000,00 euro nel 2015 e nel 2016) ed aveva indebitamente stornato la somma di 660.000,00 con nota credito, ancora in fase di attenzione investigativa. Non si è trattato, dunque, di un mero errore contabile effettuato in buona fede e non suscettibile di produrre danno (la mera violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza) bensì di un'opzione scientemente perseguita per abbattere i ricavi conseguiti nel 2016 in evidente dispregio delle norme civilistiche e fiscali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile. 3.La rubrica provvisoria imputa all'Albiero di aver consumato il reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, due volte:

a) una prima volta, il 29/05/2015, allorquando aveva omesso di indicare, nella dichiarazione annuale della società da lui legalmente rappresentata, i ricavi conseguiti nell'anno di imposta 2014 per un ammontare pari ad C 976.575,34 derivanti dalla stipula, con la società «Microelettrica S.p.a.», del contratto di "licenza d'uso di invenzione" (con conseguente evasione dell'imposta dovuta nella misura di C 268.558,22) (capo A);

b) una seconda volta, il 26/10/2017, allorquando, nella dichiarazione annuale della società da lui legalmente rappresentata, aveva indicato elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo pari alla somma di C 610.000,00 avendo provveduto allo storno della somma di C 610.000,00 corrispondente provvedendo alla i ricavi conseguiti nell'anno di imposta 2016 per un ammontare pari ad C 976.575,34 (capo B). 3.1.La vicenda riguarda il contratto di licenza d'uso di invenzione del 14/07/2014 in base al quale la «Albiero s.r.I.» aveva concesso, alla «Microelettrica S.p.a.», l'uso ventennale dell'invenzione relativa al gruppo convertitore per applicazioni ferroviarie con trasformatore planare a struttura perfezionata. Le parti avevano concordato il corrispettivo di un milione di euro, più IVA, da pagare in tre rate, le prime due a copertura della consulenza resa dal concedente per l'ulteriore sviluppo per la commercializzazione dell'invenzione, la terza a titolo di acquisto della licenza. In particolare:

a) la prima rata, dell'importo di euro 100.000,00 più IVA, avrebbe dovuto essere pagata entro trenta giorni solari dalla stipula del contratto;

b) la seconda rata, dell'importo di euro 240.000,00 più IVA, avrebbe dovuto essere pagata entro trenta giorni dalla "first article ispection" eseguita con successo sul primo convertitore prodotto utilizzando il contenuto dell'invenzione e, in ogni caso, entro e non oltre centottanta giorni solari dalla firma del contratto;

c) la terza rata, corrispondente alla somma residua di euro 660.000,00 più IVA, avrebbe dovuto essere pagata in otto rate trimestrali dell'importo di euro 82.500,00 ciascuna più IVA con prima scadenza al 31/12/2015 e con successive scadenze in data 30/06/2015, 30/09/2015, 30/12/2015, 31/04/2016, 30/06/2016, 30/09/2016, 31/12/2016. A fronte dell'accordo la «Albiero s.r.I.» aveva emesso tre fatture:

1) n. 42/2014 del 23/07/2014 dell'importo di euro 100.000,00, più IVA;

2) n. 1/2015 dell'8/01/2015 dell'importo di euro 240.000,00 più IVA;

3) n. 14/2015 del 28/04/2015 dell'importo di euro 660.000,00. Il 20/12/2016 le parti avevano deciso di risolvere il contratto sicché «Albiero s.r.I.» e «Microelettrica S.p.a.» avevano concordato l'emissione di una nota di credito per la fattura n. 14/15 entro 5 giorni dalla data di efficacia. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'applicazione al contratto d'uso di invenzione dello schema previsto per i contratti di durata, quali la locazione, nei quali la maturazione del diritto al corrispettivo è proporzionale al trascorrere del tempo; le prestazioni principali relative a licenze di brevetto e Know how - consistenti nel diritto di godimento su un bene immateriale esteso fino al termine del periodo di durata del brevetto unitamente alla comunicazione delle conoscenze tecniche segrete, utili per il suo sfruttamento economico - in base alla risoluzione dell'Agenzia Entrate n. 5/E del 10/01/2002 sono ritenute ultimate al momento della sottoscrizione del contratto con la conseguenza che l'operazione relativa al contratto di licenza d'uso d'invenzione avrebbe dovuto essere fatturata (e i relativi ricavi dichiarati) nell'anno di imposta 2014.

Da questa modalità di contabilizzazione è scaturita la contestazione di cui al capo A per l'omessa dichiarazione dei ricavi relativi al contratto di licenza per l'imponibile di euro 976.575,34 nonché quella di cui al capo A poiché nell'anno 2016, a fronte dell'accordo rjsolutivo del contratto di invenzione del 20/12/2016, nonostante i pertinenti ricavi non fossero stati dichiarati nel 2014, l'Albiero aveva stornato la somma di 660.000,00 euro. In estrema sintesi, si imputava a questi:

a) di non aver dichiarato il corrispettivo pattuito;

b) a fronte dalla risoluzione del contratto di aver emesso una nota di credito relativa alla terza rata (euro 660.000,00) che avrebbe dovuto essere corrisposta in 8 rate trimestrali da 82.500 euro ciascuna. 3.2.11 Tribunale del riesame, dopo aver dato atto, in diritto, che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, «non assume rilievo (...) nella valutazione della divergenza dei valori indicati, la mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e costi oggettivamente esistenti (..) qual[i] metodologie di valutazione o classificazione di costi e ricavi differenti da quelle previste dalla normativa fiscale, che in ogni caso abbiano l'effetto di traslare l'imposizione in periodi successivi aventi parità di condizioni impositive (metodo elusivo) e che, in ogni caso, permettano all'Erario di riscuotere quanto spettante in epoca successiva», ha osservato, in fatto, che «la società Microelettrica spa, a fronte della licenza d'uso dell'invenzione e della periodica assistenza tecnica fornita dalla cedente società Al[b]iero s.r.l. si era obbligata al pagamento di un corrispettivo da effettuarsi non interamente nell'anno 2014 ma in più rate, ricadenti in esercizi di imposta diversi; per questa ragione il ricorrente ritenne corretta l'annotazione contabile dei ricavi nell'intero periodo di durata del contrat[t]o, frazionando l'importo concordato nei 20 anni di durata contrattuale, circostanza riconosciuta come tale ma contestata dal Pm sulla base del differente metodo di contabilizzazione indicato nella risoluzione del 2002 dall'Agenzia delle Entrate.

Quando, a seguito della risoluzione del contratto, il ricorrente perse il diritto ad incassare l'importo di cui alla fattura 14/2015 di 660.000 euro, procedette ad emettere la nota di credito n.2/2017 del 28.2.2017 di pari importo; la somma di euro 610.000 che Albiero ha stornato dai ricavi del 2016 non è, quindi, mai stata corrisposta da Microelettrica s.p.a. Sotto il profilo, pertanto, della valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato per quanto attiene alla sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, non si ravvisa né il fumus boni iuris in ordine alla condotta tipica né la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto atteso che il ricorrente appare, prima fade, aver agito in buona fede, dichiarando i ricavi in contabilità, non occultando profitti ma limitandosi ad eseguire annotazioni contabili che sono state ritenute in violazione dei criteri di inerenza e determinazione dell'esercizio di competenza, condotta priva di rilevanza penale». 3.3.Secondo il Tribunale del riesame, dunque, la mera violazione dei criteri di imputazione dei ricavi derivanti dalla stipula del contratto di licenza d'uso non ha rilevanza penale e, in ogni caso, non costituisce elemento tale da costituire indizio di sussistenza del dolo specifico di evasione. 4.Tanto premesso, è necessario ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.1.Come più volte spiegato da questa Corte «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore). 4.2 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;

Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011;

Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.). 4.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente:

a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;

b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;

c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 4.5.0ra, in disparte la formale intitolazione del motivo di ricorso ("violazione di legge"), il Pubblico ministero censura il modo con cui il Tribunale del riesame ha valutato gli elementi a sua disposizione deducendo, di fatto, un vero e proprio vizio di motivazione.

Il ricorrente, peraltro:

a) dà per scontata la mala fede dell'Albiero per il sol fatto di aver stornato l'importo di 660.000,00 euro a fronte di ricavi non dichiarati;

b) attinge a elementi di prova estranei al testo della motivazione del provvedimento impugnato (il contratto del 2014 e l'accordo risolutivo del 2016) il cui contenuto riporta nel ricorso e sottopone alla diretta valutazione della Corte di cassazione ma dei quali non deduce l'omesso esame e che nemmeno allega al ricorso;

c) esterna dubbi sulla veridicità della nota di credito emessa a seguito della risoluzione del contratto;

d) sostanzialmente propone una lettura alternativa del compend