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Sentenza — n. 33800/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33800/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33800/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LAMBERTI VINCENZO, nato a Cava de' Tirreni il 2.3.1996 avverso la sentenza in data 25.6.2020 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. Gaetano Pedone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 80 cod. pen, art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33800/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il sesto motivo lamenta la mancanza di adeguata motivazione volta a riconoscere o ad escludere le circostanze aggravanti contestate e le possibili eventuali circostanze attenuanti generiche. Censura, inoltre il giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze dovendo al riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. necessariamente seguire il giudizio di prevalenza di queste ultime sulle contestate aggravanti, tale essendo stato la specifica contestazione articolata con l'atto di appello che invece la Corte territoriale aveva confuso con una doglianza in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.7.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze infrazione qualificata LStup attenuazione libera della pena altri reati riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando nove motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 533 cod. proc. pen
Con il quinto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 533 cod.
art. 62 bis cod. pen
Censura, inoltre il giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze dovendo al riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
art. 80 cod. pen
Con l'ottavo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 80 cod. pen., il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati sub judice e la sentenza n.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen
Con il nono motivo eccepisce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 165-bis disp.
art. 581 cod. proc. pen
Pur essendo consentita un'ampia libertà espressiva nella formulazione dell'impugnazione volta a privilegiare la manifestazione di volontà di ottenere una revisione in senso più favorevole della decisione emessa nel grado inferiore e la specificazione delle richieste e dei motivi, l'art. 581 cod. proc. pen.
art. 165 disp.att. cod. proc. pen
e che la violazione lamentata, afferente all'inadempimento di incombenti successivi alla pronuncia posti a carico della cancelleria, quali sono quelli delineati dall'art. 165 disp.att. cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen
non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di cui all'art. 178 cod. proc. pen., il motivo in esame deve essere dichiarato inammissibile.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LAMBERTI VINCENZO, nato a Cava de' Tirreni il 2.3.1996 avverso la sentenza in data 25.6.2020 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. Gaetano Pedone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 25.6.2020 la Corte di Appello di Salerno ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Nocera Inferiore che ha condannato Vincenzo Lamberti alla pena di sei anni di reclusione ed C 26.000 di multa ritenendolo responsabile di una pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti di diversa tipologia poste in essere tra il settembre 2018 ed il febbraio 2019 in favore di diversi acquirenti, tra loro avvinte dal vincolo della continuazione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando nove motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che entrambi i giudici di merito abbiano omesso di indicare gli elementi probatori e le ragioni di diritto posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'innputatoe che in particolare la Corte di Appello si era limitata, malgrado le censure articolate con l'atto di gravame, non circoscritte alla sola mancanza di motivazione pure sussistente, a "mere considerazioni di principio" per ritenere infondate le doglianze della difesa, senza prendere in esame alcuna prova a discarico, così da riversare su quest'ultimo l'onere di dimostrare la propria innocenza con palese inversione dell'onere probatorio. 2.2.

Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 132 e 133 cod. pen. e al vizio motivazionale, la mancata indicazione delle ragioni seguite nell'irrogazione della pena nei confronti dell'imputato, essendo il giudice chiamato ad emettere una sentenza "valutando le prove che portano a qualificare le stesse in un senso o nell'altro" 2.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 42 e 43 cod. pen e al vizio motivazionale, la mancata individuazione dell'elemento psicologico del reato, tralasciando in tal modo un dato decisivo ai fini della configurazione di responsabilità e lasciandosi al contrario andare a velate affermazioni ironiche come quando dichiara che non sia ipotizzabile una cessione di stupefacente, dietro corrispettivo, effettuata senza dolo. 2.4.

Con il quarto motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 546 lett e) cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la totale mancanza della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova, nonchè l'enunciazione delle ragioni per le quali sono ritenute inattendibili le prove contrarie. Deduce che l'anomala e quanto mai scarna motivazione resa dai giudici del gravame non consente neppure di distinguere i capi ed i punti della sentenza, essendo alla radice mancanti i presupposti fondanti previsti dal codice di rito, di certo non sostituibili con apodittici richiami a precedenti giurisprudenziali di per sé inidonei a giustificare il giudizio di colpevolezza. 2.5.

Con il quinto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 533 cod. proc. pen., che la omessa disamina degli elementi di prova rilevanti, la mancanza di argomentazioni in ordine alle opzioni valutative della prova, l'assenza di un metodo dialettico tendente alla verifica dell'ipotesi accusatoria unitamente alla mancata prospettazione di una spiegazione alternativa dei fatti indipendentemente dalle contestazioni difensive alla luce della presunzione di innocenza sancita nella Carta costituzionale non consentano di dissipare il ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato. 2.6.

Con il sesto motivo lamenta la mancanza di adeguata motivazione volta a riconoscere o ad escludere le circostanze aggravanti contestate e le possibili eventuali circostanze attenuanti generiche. Censura, inoltre il giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze dovendo al riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. necessariamente seguire il giudizio di prevalenza di queste ultime sulle contestate aggravanti, tale essendo stato la specifica contestazione articolata con l'atto di appello che invece la Corte territoriale aveva confuso con una doglianza in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.7.

Con il settimo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, il diniego della riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità, evidenziando che si era trattato di cessioni aventi ad oggetto droghe di natura leggera e che la reiterazione delle condotte nel tempo sottolineata dalla Corte di Appello non è elemento preclusivo all'invocato riconoscimento. 2.8. Con l'ottavo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 80 cod. pen., il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati sub judice e la sentenza n. 468/2019 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore sul rilievo, così formulato dalla Corte di Appello, che il difensore nulla avesse motivato sul punto.

Deduce che al contrario nessun onere motivazionale gravava sul difensore all'infuori della richiesta contenente l'indicazione della sentenza su cui applicare la continuazione, spettando semmai al giudice attivare d'ufficio, ove avesse dubitato della veridicità di quanto da costui dichiarato, gli opportuni strumenti di verifica. 2.9. Con il nono motivo eccepisce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.„ la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa indicazione dei termini di prescrizione relativi a ciascun reato, comprensivi degli atti interruttivi e delle eventuali cause di sospensione, senza che la pronuncia impugnata si sia fatta carico di rendere la benchè minima risposta su tale specifica contestazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 primi cinque motivi devono essere trattati congiuntamente non tanto perché tra loro connessnvestendo l'affermazione di responsabilità, ma perchè accomunati dall'assoluta genericità della loro formulazione che non risulta corredata dall'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento delle relative censure e neppure consente di comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza oggetto delle dispiegate doglianze, per vero puntualmente enucleati dalla sentenza impugnata che distingue i singoli reati contestati all'imputato, ognuno oggetto di specifica statuizione in corrispondenza della relativa imputazione (capi), e che affronta le questioni suscettibili di autonoma considerazione, alla luce delle contestazioni sollevate con l'atto di appello necessarie per ottenere una decisione completa su un capo (punti).

Pur essendo consentita un'ampia libertà espressiva nella formulazione dell'impugnazione volta a privilegiare la manifestazione di volontà di ottenere una revisione in senso più favorevole della decisione emessa nel grado inferiore e la specificazione delle richieste e dei motivi, l'art. 581 cod. proc. pen. impone tuttavia dei requisiti minimi imprescindibili per la validità dell'atto di gravame, compresa l'indicazione "delle ragioni di diritto e degli elementi in fatto che sorreggono ogni richiesta", di certo non assolti dal richiamo, nell'intestazione del ricorso delle norme di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. di cui manca nel corpo dell'atto qualunque esplicitazione concreta di contenuti. Né a tale carenza può supplire il generico richiamo all'atto di appello, senza indicare né tantomeno riprodurre i motivi che si assumono non valutati. Deve in tal caso ritenersi preclusa a questa Corte la possibilità di esercitare il sindacato cui viene sollecitata soltanto in astratto, non essendo individuabili a monte le questioni che si assumono irrisolte: il requisito della specificità dei motivi cui è condizionata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che la difesa intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì quando si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure svolte con il relativo atto di gravame, di indicare quali siano le specifiche questioni pretermesse dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ,questioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre alla verifica, curandone l'integrale trascrizione o quanto meno riproducendone in modo sommario il contenuto (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962).

2. I restanti motivi sono inammissibili invece per mancanza di specificità. Quanto al sesto motivo, mentre non sono neppure indicate quali siano le attenuanti invocate e le aggravanti applicate non adeguatamente motivate, deve rilevarsi quanto al giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze che siffatto giudizio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora la soluzione adottata non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico quand'anche non abbia confutato tutte le deduzioni delle parti volte a conseguire una diversa valutazione comparativa di tutte le circostanze del reato (Sez, U. n.10713 del 25.2.2010, Contaldo, Rv. 245931).

Va infatti ribadito che nel bilanciamento di circostanze eterogenee - per il carattere globale del giudizio che trova il suo fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa onde quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto - il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017 - dep. 13/03/2018, Z, Rv. 272460), ma in tal caso grava sull'interessato, pena l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, l'onere di contrastare specificamente la motivazione che abbia disatteso tali richieste: onere questo che non risulta essere stato in alcun modo assolto, limitandosi la difesa a lamentare il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, come se il riconoscimento del suddetto beneficio si traducesse nell'automatica eliminazione delle circostanze aggravanti.

3. Il settimo motivo non si confronta con la puntuale motivazione spesa dai giudici del gravame che hanno fondato il diniego della lieve entità del fatto non soltanto sulla reiterazione delle cessioni, computabili a centinaia, ma altresì sulla organizzazione di cui disponeva l'imputato alla luce della serialità dello smercio, rivelatore di una spiccata professionalità, e sulla esistenza di una clientela fidelizzata che, a sua volta, evidenzia uno stabile rapporto del prevenuto con il mercato di riferimento: trattasi perciò di una valutazione che involgendo i plurimi fattori indicati dall'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990, risulta rispondente all'orientamento consolidato della giurisprudenza che richiede al fine del riconoscimento della minima offensività l'apprezzamento complessivo del fatto in tutte le sue componenti oggettive e soggettive e dunque tenendo conto delle concrete capacità di azione del soggetto e delle sue relazioni con il mercato di riferimento, dell'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, del numero di assuntori riforniti, della rete organizzativa e/o delle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'08/07/2016, Lombino, Rv. 269149).

4. L'ottavo motivo si fonda su assunti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Al di là della problematica relativa all'acquisibilità o meno di ufficio delle sentenze irrevocabili indicate dalla difesa ai fini del riconoscimento della continuazione, nella specie non risulta adempiuto l'adempimento preliminare, incombendo sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 - dep. 19/01/2018, Pellicoro, Rv. 271768).

Invero, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già giudicati e reati da giudicare, l'imputato ha l'Onere non solo di indicare la sentenza irrevocabile e gli elementi idonei a identificarla, ma anche di dedurre gli elementi e le ragioni rilevanti per la valutazione in ordine alla sussistenza di un unico preesistente disegno criminoso diversi da quello meramente cronologico, in sè insufficiente a costituire valido supporto all'accertamento della continuazione, poiché la reiterazione in un determinato ambito temporale delle azioni delittuose può costituire prova dell'abitualità nel reato, anziché dell'unicità del disegno criminoso (Sez. 1, n. 7185 del 28/11/1987 - dep. 21/06/1988, Addis, Rv. 178660) 5.

Il nono motivo è manifestamente infondato. Considerato che in materia di nullità vige il principio di tassatività esaurendosi la suddetta sanzione per le sentenze ai soli casi indicati dall'art.546, terzo comma cod. proc. pen. e che la violazione lamentata, afferente all'inadempimento di incombenti successivi alla pronuncia posti a carico della cancelleria, quali sono quelli delineati dall'art. 165 disp.att. cod. proc. pen. non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di cui all'art. 178 cod. proc. pen., il motivo in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Segue all'esito del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag