Sentenza — n. 33799/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da ISAMBOR VICTOR, nato in Nigeria il 12.12.1978 avverso la sentenza in data 4.5.2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore, avv. Nada Saccoccio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 81 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33799/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo censura, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base fissata ben al di sopra del minimo edittale, nonché la duplicazione dell'irrogazione della pena per il reato di cui al capo a) contemplato sia ai fini della pena base sia dell'aumento ex art. 81 cod. pen. senza che alcuna sanzione fosse stata contemplata per il delitto di cui al capo d), non imputabile ad un mero errore formale risultando altrimenti un aumento sproporzionato rispetto al fatto.
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la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da ISAMBOR VICTOR, nato in Nigeria il 12.12.1978 avverso la sentenza in data 4.5.2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore, avv. Nada Saccoccio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 4.5.2020 la Corte di Appello di Firenze, nel confermare la penale responsabilità di Isambor Victor per cessione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha tuttavia riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990, riducendo pertanto la pena inflittagli dal Tribunale di Pistoia all'esito del primo grado di giudizio in un anno ed otto mesi di reclusione ed € 4.000 di multa. (1,3r,;72 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.
Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.62 n.4 cod. pen., il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità censurando il ragionamento seguito dalla Corte di Appello secondo cui costituirebbe una duplicazione della fattispecie autonoma di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 e sarebbe peraltro con essa incompatibile posto che il bene giuridico tutelato ivi tutelato è quello della salute. Assume, al contrario, che, presentando l'attenuante in esame un elemento specializzante rispetto alla fattispecie delittuosa della lieve entità, costituito dall'aspetto patrimoniale, ovverosia dal lucro di speciale tenuità, la sua applicazione esclude la rilevata duplicazione di benefici sanzionatori, rendendola applicabile ad ogni genere di delitto purchè commesso per fini di lucro a prescindere dalla natura dell'offesa. 2.2.
Con il secondo motivo censura, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base fissata ben al di sopra del minimo edittale, nonché la duplicazione dell'irrogazione della pena per il reato di cui al capo a) contemplato sia ai fini della pena base sia dell'aumento ex art. 81 cod. pen. senza che alcuna sanzione fosse stata contemplata per il delitto di cui al capo d), non imputabile ad un mero errore formale risultando altrimenti un aumento sproporzionato rispetto al fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento. La vexata quaestio, relativa alla compatibilità dell'attenuante del lucro di particolare tenuità con i delitti in materia di droga ed in particolare con la fattispecie della lieve entità che aveva dato origine ad opposti indirizzi interpretativi in seno a questa Corte, è stata risolta dalle Sezioni Unite che con la recentissima sentenza pronunciata lo scorso anno hanno ritenuto che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sia applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti concernenti gli stupefacenti, precisando che debba escludersi in tal caso l'assorbimento dell'attenuante nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.
U, n. 24990 del 30/01/2020 - dep. 02/09/2020, DABO KABIRU, Rv. 279499). La suddetta pronuncia, in quanto resa in data successiva alla sentenza impugnata, impone al giudice a quo di riconsiderare, alla luce dei criteri interpretativi fissati dal Supremo consesso di questa Corte che il Collegio 2 ,o condivide, la questione sottoposta al suo esame dalla difesa in ordine all'applicabilità nel caso di specie della suddetta attenuante. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente a tale punto con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, restando gli ulteriori profili di doglianza relativi al trattamento sanzionatorio assorbiti.
Va ciò nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall'art. 624 cod. proc. pen., resta Fermo l'accertamento del reato così come l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all'art. 62 n.4) cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso in data 26.4.2021 Il Consigl