Sentenza — n. 33793/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARISI SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1940 avverso la sentenza del 01/06/2020 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33793/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che sì fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura dì C 1000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARISI SALVATORE nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1940 avverso la sentenza del 01/06/2020 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. Salvatore Parisi ricorre per l'annullamento della sentenza del 01/06/2020 del Tribunale di Marsala che, per quanto qui rileva, l'ha dichiarato colpevole del reato di cui al capo D della rubrica (art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006), commesso fino al 23/08/2016, e l'ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo sollecita l'assoluzione dal (residuo) reato a lui ascritto al capo D perché il fatto non sussiste deducendo, al riguardo, la distonia tra il fatto accertato (scarico nel suolo per subirrigazione di acque reflue domestiche non autorizzato) e quello descritto nell'imputazione (abbandono incontrollato di liquami provenienti da pozzetti di scarico). 1.2.Con il secondo motivo invoca, in subordine, la assoluzione dal medesimo reato con la formula «perché il fatto non costituisce reato» osservando che la condotta, così come ricostruita, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. 1.3.Con il terzo motivo chiede, in ulteriore subordine, la applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto tenuto conto della occasionalità della condotta (rottura di una pompa di sollevamento), del fatto che la matrice ambientale non è stata danneggiata, che scarichi similari erano già stati autorizzati dal Comune con il sistema della subirrigazione, che le acque erano confluite sul terreno di sua proprietà. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il libello difensivo si articola in richieste più acconce ad un atto di appello che ad un ricorso per cassazione, non potendo altrimenti qualificare un mezzo di impugnazione come quello in esame che, dimentico che la Corte di cassazione è giudice dell'atto non della decisione, rassegna le proprie conclusioni chiedendo l'assoluzione del ricorrente piuttosto che l'annullamento della sentenza per i vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., nessuno dei quali indicati dal ricorrente (e di certo non autonomamente ricavabili dalla Corte in violazione del principio devolutivo del ricorso); 3.2.in ogni caso, si addebita al ricorrente lo smaltimento incontrollato dei liquami fuoriusciti dai pozzetti di scarico interni alla struttura ricettiva (lo Sporting Club Village) posti a servizio della cd. casette mobili immettendoli nelle acque superficiali o sotterranee; 3.3.dalla lettura della sentenza impugnata risulta che i liquami e ì reflui domestici, che recapitavano nelle fosse Imhoff a servizio delle "casette mobili" situate all'interno della struttura, venivano smaltiti mediante un sistema di sub- irrigazione autorizzato dal Comune; l'autorizzazione, però, era stata rilasciata solo per cinque fosse, ma l'imputato ne aveva realizzate ulteriori 4/5 che non erano contemplate nell'autorizzazione; da qui l'addebito formalizzato al capo D della rubrica; 3.4.non si vede, dunque, in assenza di dedotti travisamenti delle prove, quale sia la diversità del fatto storico contestato rispetto a quello descritto e ritenuto in sentenza; 3.5.1a tesi proposta con il secondo motivo è manifestamente infondata perché postula l'applicazione al fatto, così come descritto, della normativa in materia di scarichi (e non di rifiuti) con conseguente dedotta irrilevanza penale degli scarichi domestici non autorizzati o comunque effettuati in misura superiore al consentito; 3.6.secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria (Sez. 3, n. 50432 del 15/10/2019, Rv. 277400 - 01; cfr., altresì Sez. 3, n. 16623 dell'8/04/2015, Rv. 263354 - 01, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato dì liquami, in quanto la diversa disciplina sugli scarichi trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento.
Nel caso di specie si trattava di reflui zootecnici raccolti in vasche e poi sversati in un terreno con successivo ruscellamento in un torrente); 3.7.nel caso di specie, come detto, l'imputato smaltiva, senza autorizzazione, i rifiuti stoccati nelle fosse Imhoff nei termini sopra indicati; le fosse Imhoff non costituiscono un «sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore» (art. 74, comma 1, lett. ff, d.lgs. n. 152 del 2006); 3.8.1a applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod, pen. non è stata chiesta in sede di merito per lo specifico reato per il quale si procede, sicché non può essere invocata per la prima volta in questa sede di legittimità, essendo precluso alla Corte di cassazione la possibilità di accedere agli atti; né essa risulta "ictu ocu/i" applicabile dalla semplice lettura della sentenza... 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che sì fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura dì C 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Ca