Sentenza — n. 33791/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIGIGLIO NICOL nato a BRESCIA il 22/12/1979 avverso la sentenza del 12/07/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. Nicol Digiglio ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/07/2018 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la condanna alla pena (principale) di due anni e otto mesi di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 08/03/2018 del GUP del Tribunale del medesimo capoluogo, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 5 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso dal 03/03/2015 al 29/12/2016. 1.1.Con il primo motivo deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto e della prova.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 47 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33791/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La questione che il ricorrente neglige è se il ragionamento dei Giudici dell'impugnazione è manifestamente illogico oppure no; domanda alla quale questa Corte, in applicazione dei principi esposti al § 4.3, non può che dare risposta negativa. L'omesso versamento dell'IVA costituisce, nell'ottica del ragionamento della Corte di appello, un elemento di prova che corrobora l'ipotesi accusatoria della inesistenza delle operazioni fatturate dall'impresa del ricorrente, non un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. 4.11.La tesi difensiva, esposta al riguardo con il secondo motivo, è manifestamente infondata.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIGIGLIO NICOL nato a BRESCIA il 22/12/1979 avverso la sentenza del 12/07/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. Nicol Digiglio ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/07/2018 della Corte di appello di Brescia che ha confermato la condanna alla pena (principale) di due anni e otto mesi di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 08/03/2018 del GUP del Tribunale del medesimo capoluogo, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 5 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso dal 03/03/2015 al 29/12/2016. 1.1.Con il primo motivo deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto e della prova.
Osserva che i dati in base ai quali è stata desunta la qualità di 'missing trader' sono stati erroneamente utilizzati per provare l'inesistenza di tutte le operazioni fatturate dalla ditta DGN nella sua breve vita operativa benché:
i) le materie prime acquistate avrebbero potuto essere trasformate in film estensibile e rivendute come tali; ii) in un solo caso la fattura di vendita è stata emessa in data anteriore alla fattura di acquisto ed in ogni caso si tratterebbe di (unica) operazione oggettivamente (e non soggettivamente) inesistente (come si conviene ad una 'missing trader'); iii) il comportamento antieconomico della ditta si spiega con l'esigenza di entrare in un mercato notoriamente difficile con conseguente necessità di farsi conoscere anche mediante offerte sottocosto; in ogni caso l'antieconomicità delle operazioni costituisce un dato neutro ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; iv) il fatto che alcune operazioni fossero simulate non prova che lo fossero tutte quelle contestate dalla rubrica con quanto ne consegue anche in termini di gravità del trattamento sanzionatorio. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, piuttosto che 10-ter, stesso decreto.
Osserva che la stessa Corte di appello afferma che la DGN non ha versato VIVA relativa alle fatture attive e passive regolarmente registrate. Questa è dunque la rilevanza penale della condotta ascritta, non la falsità soggettiva delle operazioni fatturate. Il convincimento della Corte è desumibile dalla formale esistenza della DGN, dalla sua operatività, dalla regolare tenuta della contabilità, dalle consegne effettuate da ditte regolari e realmente avvenute nel magazzino, dai contatti con i fornitori e con i clienti (non essendo mai state intercettate interlocuzioni dirette tra i fornitori esteri e i destinatari finali della merce), dai pagamenti, sempre regolari e corretti, effettuati direttamente dai conti della DGN in assenza di prova che le provviste fossero fornite dai reali destinatari della merce.
L'unico fatto penalmente rilevante, in conclusione, resta l'omesso versamento dell'IVA, reato molto meno grave di quello contestato. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, e dell'art. 47 cod. pen. La DGN - afferma - è stata chiusa d'ufficio nel mese di giugno 2016 previa consegna della documentazione contabile. Il fatto che, come ritiene la Corte di appello, egli avrebbe potuto chiederne la copia per ottemperare all'obbligo dichiarativo relativo all'anno di imposta 2015 trasforma l'addebito in un rimprovero per un atteggiamento colposo e non doloso.
L'assenza di buona fede, che la Corte gli attribuisce, è cosa ben diversa dal dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000. Il dolo deve essere escluso, nel caso di specie, vertendosi in un caso di errore di fatto o di diritto che ha alterato il processo formativo della volontà. 1.4.Con il quarto motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la non congruità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio e deduce, al riguardo, l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., affermando di essere incensurato, di aver collaborato con i funzionari consegnando loro tutta la documentazione e non ostacolando l'attività di verifica, che solo pochissime operazioni potrebbero essere additate per la loro poca linearità, che al PVC non ha fatto seguito alcun avviso di accertamento, con conseguente impossibilità di conoscere la pretesa fiscale e di risarcire il danno, pagando, anche ratealmente, l'imposta evasa oppure formulando una proposta di adesione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è infondato. 3.Secondo l'impostazione accusatoria l'impresa DGN (interposto occulto) aveva emesso fatture nei confronti di due sole società («Softy Air S.r.l.» e «Aries S.r.l.») per operazioni mai poste in essere nei loro confronti ma solo per dissimulare acquisti in nero effettuati dalle due destinatarie finali della merce. In particolare, nel corso degli anni 2015 e 2016 uno o più soggetti imprenditoriali "sommersi" avevano ceduto "in nero" ad una serie di imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti plastici, quantitativi non trascurabili di merce, dissimulando tale operazione attraverso la emissione, da parte della ditta DGN, di una serie di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, destinate a fornire alle predette società "clienti" la copertura cartolare degli acquisti "in nero", così da consentire alle "clienti" medesime di abbattere le imposte dirette e indirette a debito, annotando i predetti costi fittizi (i.e.: le fatture emesse dal Di Giglio, destinate ad essere utilizzate nell'ambito di future dichiarazioni reddituali fraudolente), e, nel contempo, ad acquistare i prodotti ad un prezzo largamente inferiore a quello di mercato, così da praticare, nella rivendita al dettaglio della merce, un prezzo così competitivo da integrare una vera e propria concorrenza sleale in danno degli altri operatori del settore.
Era emerso, infatti, che l'imputato cedeva costantemente la merce acquistata sottocosto, ad un prezzo imponibile cioè inferiore a quello di acquisto. In taluni casi la merce pur provenendo dalla frontiera estera veniva consegnata alla sede dell'impresa direttamente da una località italiana. Il Di Giglio, inoltre, non aveva mai adempiuto agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni Iva mensile, nè aveva provveduto al pagamento del relativo debito d'imposta. 3.1.La Corte di appello ha disatteso i rilievi difensivi relativi:
a) alla effettiva esistenza ed operatività dell'impresa, la cui sede era stata oggetto di visita ispettiva il 26 febbraio 2016 da parte di funzionari delle dogane;
b) alla regolare tenuta della contabilità;
c) alla effettiva esistenza dei fornitori esteri con i quali l'imputato intratteneva regolari contatti telefonici ed epistolari;
d) alla regolarità e correttezza dei pagamenti effettuati direttamente dai conti correnti bancari dell'impresa senza che nulla facesse pensare che la provvista fosse fornita dal soggetto interposto;
e) alla poca significatività delle vendite sottocosto, essendo la DGN una impresa giovane che era entrata da poco in un mercato dove il prezzo della materia prima era soggetto ad oscillazioni;
f) alla chiusura d'ufficio dell'impresa nel mese di giugno 2016, molto prima, cioè, della scadenza del termine per la dichiarazione relativa all'anno 2015. 3.2.Affermano al riguardo i Giudici distrettuali: «L'attività ispettiva nei confronti della "DGN Commerciale di Digiglio Nicol" ha messo in luce elementi da cui desumere con assoluta certezza che la società fosse coinvolta in un meccanismo di "frode carosello", rivestendo sin dalla sua costituzione (anno 2014, operatività anno 2015) il ruolo di missing trader, essendosi di fatto interposta in modo fittizio tra fornitori comunitari e clienti nazionali.
Un primo dato da evidenziare è che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i beni acquistati all'estero (prevalentemente in Romania e Ungheria) non erano sempre film in polietilene, essendo stato accertato che l'imputato acquistava materie prime di diversa natura come ad esempio borse di plastica o rifiuti ricostruiti avente codice rifiuto 15012 ovvero granulati di plastica per i quali non è stato possibile individuare la corrispondente rivendita (...) Un ulteriore dato che attesta la fittizietà delle operazioni è che dall'analisi dei registri Iva acquisti e vendite relative all'anno 2015, la prima fattura emessa dall'imputato è 1 an. 1 del 3 marzo 2015, registrata in pari data, mentre la prima fattura di acquisto è del 12 marzo 2015, registrata il 31 marzo 2015.
È dunque vero che la parte abbia venduto merce ancor prima di acquistarla dai propri fornitori comunitari e anche tale circostanza non trova alcuna razionale spiegazione se non nell'ottica accusatoria di una vendita di merci operata solo attraverso l'emissione di fatture per operazioni mai realmente eseguite. Il dato più rilevante che l'appellante sottace e non discute affatto neppure in questa sede è che la società ha sempre e costantemente avuto un comportamento antieconomico posto che dalla lettura di tutte le fatture di acquisto e di vendita, il prezzo unitario della merce rivenduta in Italia è inferiore a quello di acquisto, conducendo sempre operazioni in perdita.
Anche se per ipotesi, fosse vero quanto assunto dall'appellante, circa la imprevedibile fluttuanza delle materie prime e dei prodotti lavorati, ciò non potrebbe comunque, giustificare la strategia commerciale condotta dalla società che, senza far tesoro delle pregresse (negative) esperienze commerciali, ha ostinatamente reiterato lo stesso tipo di operazione, vendendo in Italia a prezzo inferiore, merci che aveva poco prima acquistato all'estero. Dagli atti pervenuti dalle autorità fiscali comunitarie relative al fornitore Toraman Business Company Srl - prosegue la Corte di appello - è emerso che i beni venduti da tale società rumena alla "DGN Commerciale di Digiglio Nicol" erano acquistati precedentemente da diversi fornitori italiani.
Tuttavia tale merce non raggiungeva la Romania e veniva trasportata direttamente, per il tramite di aziende di trasporto compiacenti, da fornitori italiani alla DGN e ciò, "senza il soddisfacimento del requisito della territorialità" previsto dalla normativa Iva comunitaria. Non può, inoltre, sottacersi - aggiunge la Corte - che la "DG Commerciale di Digiglio Nicol" aveva quali unici clienti la Softv Air S.r.l. e la Aries S.r.l. e che, sin dalla sua costituzione, ha eseguito esclusivamente acquisti di natura comunitaria e cessione in territorio nazionale, non adempiendo ai propri obblighi fiscali.
In particolare pur provvedendo a registrare le fatture ricevute ed emesse nei rispettivi registri, ha sistematicamente omesso il versamento dell'Iva. A fronte di tali elementi - conclude la Corte di appello - la formale esistenza della società, della sede sociale e la regolarità contabile dedotta dall'appellante sono elementi scarsamente significativi. È al contrario vero che le operazioni commerciali condotte sempre in negativo, la costanza nello svolgere operazioni sempre dello stesso tipo (acquisti all'estero e rivendita in Italia agli stessi operatori commerciali) la totale sottrazione agli obblighi tributari dimostra che la DGN era una società la cui unica funzione era quella di interporsi fittiziamente tra gli effettivi operatori commerciali al solo fine di creare un indebito vantaggio in capo al reale destinatario dei beni, quale conseguenza del mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte della società cartiera.
In tale contesto a nulla contano i rapporti diretti intrattenuti dall'imputato con i fornitori (telefonicamente o a mezzo mali), essendo tali contatti del tutto funzionali a porre in essere il reato oggetto di contestazione. Inoltre, quanto agli acquisti intracomunitari effettuati dalla società Toraman Business Company Sri, è evidente che trattasi di operazioni oggettivamente inesistenti posto che la stessa merce era stata acquistata da altri operatori commerciali che ricevevano gli stessi prodotti formalmente acquistati dalla DGN (Cfr pagina 31 processo verbale di constatazione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli)». 4.Tanto premesso, il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati. 4.1.Devono essere ribaditi, al riguardo, i principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali: 4.2.1'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; 4.3.1'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); 4.4.1a mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.
U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 4.5.è possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando ne sia eccepito il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n.5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774;
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 4.6.11 travisamento della prova, come detto, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo.
Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); 4.7.poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438;
Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 4.8.Ne consegue che:
a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 4.9.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova.
Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 4.10.0rbene, il primo motivo sollecita una rilettura degli elementi di prova, utilizzati dalla Corte di appello per confermare la condanna, dei quali l'imputato non solo non deduce il travisamento ma che anzi utilizza per proporre soluzioni alternative (e perplesse) fondate su una visione parcellizzata ed in parte nuova (inedita la pretesa di circoscrivere il reato alle sole operazioni effettivamente non rese dall'impresa del ricorrente).
La questione che il ricorrente neglige è se il ragionamento dei Giudici dell'impugnazione è manifestamente illogico oppure no; domanda alla quale questa Corte, in applicazione dei principi esposti al § 4.3, non può che dare risposta negativa. L'omesso versamento dell'IVA costituisce, nell'ottica del ragionamento della Corte di appello, un elemento di prova che corrobora l'ipotesi accusatoria della inesistenza delle operazioni fatturate dall'impresa del ricorrente, non un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. 4.11.La tesi difensiva, esposta al riguardo con il secondo motivo, è manifestamente infondata.
Elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, è la presentazione della dichiarazione annuale IVA, nella quale il contribuente dichiara all'Erario l'ammontare dell'imposta dovuta (e poi non versata); nel caso di specie, il ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione, integrando tale omissione l'ulteriore delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, separatamente contestato al capo B. 5.11 terzo motivo è infondato. 5.1rerrore dedotto dal ricorrente è un errore di diritto, non sul fatto. Non altrimenti può essere definita l'intima convinzione di essere sciolto dall'obbligo (strumentale) di dichiarare i redditi e l'imposta sul valore aggiunto relativi (si badi) all'anno di imposta 2015 sul rilievo che l'impresa era stata chiusa d'ufficio nel mese di giugno dell'anno successivo e che la documentazione contabile era stata consegnata ai funzionari delle Dogane.
Indiscutibile la sussistenza dell'obbligo dichiarativo, in alcun modo esposto a incertezze sull'an, sul quomodo e sul quando tali da rendere applicabile al caso in esame l'art. 15, d.lgs. n. 74 del 2000, la pratica indisponibilità della documentazione costituiva circostanza che avrebbe potuto, al più, giustificare l'impossibilità di dichiarare l'esatto ammontare del debito, non di rendere la dichiarazione. L'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi prescinde, per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, dalla produzione di un reddito (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973); allo stesso modo, la dichiarazione IVA deve essere presentata anche in assenza di operazioni imponibili (art. 8, comma 1, d.P.R, n. 322 del 1988).
Dunque i fatti dedotti a sostegno dell'errore scusabile non hanno alcuna incidenza sull'obbligo dichiarativo, né il ricorrente ha mai contestato di aver effettuato operazioni nell'anno 2015 che hanno generato un debito di imposta sul valore aggiunto pari ad € 1.004.507,92. 6.L'ultimo motivo è anch'esso infondato. 6.1.Risulta insuperato (e deve essere ribadito) l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva).
Costituisce altresì affermazione costante che quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'ad. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato (così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189 - 01; cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti;
Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani). Sicché è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gaglìano; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto).
Nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio dì adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 6.2.Nel caso di specie, la pena base per il reato più grave (art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000) è stata determinata in tre anni di reclusione, pena inferiore alla media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01).
Ciò nondimeno, la Corte di appello ha espressamente indicato le ragioni della conferma della pena inflitta in primo grado individuandole nella notevole gravità del reato. 6.3.La Corte di appello ha inoltre respinto la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia perché ha ritenuto persino benevolo il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo Giudice (avuto riguardo, come detto, alla estrema gravità dei fatti), sia per la capacità a delinquere mostrata dall'imputato mediante la dolosa costituzione di un'impresa votata alla frode fiscale, sia per la mancanza di comportamenti collaborativi e di condotte riparative. 6.4.La applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti.
Il loro diniego può essere legittimamente giustificato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).
Peraltro, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570).
Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 6.5.La decisione della Corte di appello è dunque insindacabile, non di certo - avuto riguardo ai limiti della cognizione della Corte di cassazione - mediante la riproposizione degli indici di possibile attenuazione della pena dedotti in appello e motivatamente respinti. 6.6.La circostanza che il ricorrente non sia stato destinatario dell'avviso di accertamento e che perciò (a suo dire) non conosca (ad oggi) l'entità della pretesa erariale, costituisce deduzione di fatto proposta per la prima volta in questa sede.
In ogni caso, come detto, il Digiglio non ha mai contestato l'entità dell'imposta complessivamente dovuta così come contestata al capo 8 della rubrica, né si è mai attivato, presso ì competenti uffici, per conoscere l'entità del debito tributario comples